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Decisione

10.2008.518

Circolare in stato di ebrietà, perdere la padronanza del veicolo e abbandonare il luogo dell'incidente

1 aprile 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________

reato previsto dall'art. 90

cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,

34 cpv. 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;

3. inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio

per aver

abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri

impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato

o avvertire senza indugio la polizia;

avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 92

cpv. 1 LCStr. in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr.;

4. elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente

opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la

determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento

sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatto

avvenuto a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa n. 4799/2008 di

data 9 dicembre 2008 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)

aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, corrispondenti a

complessivi fr. 7'500.- (settemilacinquecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento)

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di 12 (dodici) giorni.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 15 (quindici) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico l'11.12.2006.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese

giudiziarie di fr. 300.- (trecento);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 10 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 1° aprile 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il il

Procuratore pubblico con lettera 19 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e

sentito un teste;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato per tutti i capi d’accusa, rilevando fra l’altro

che in ogni caso il 22 agosto 2008 l’accusato non ha commesso alcuna elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, il fatto essendo semmai

successo il 20 agosto 2008;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

guida in stato di

inattitudine

1.2

infrazione alle norme

della circolazione

1.3

inosservanza dei doveri

in caso di infortunio

1.4

elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l’11.12.2006.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106 CP; 90 cifra 1, 91

cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dalle imputazioni di guida in

stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità

alla guida e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti descritti

nel decreto di accusa n. 4799/2008 del 9 dicembre 2008.

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per avere, a __________ il __________,

negligentemente perso la padronanza di guida, cozzando conseguentemente contro

la vettura VW Polo targata TI __________ di LESA 1, ivi regolarmente

posteggiata.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.- (duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

carica allo Stato tasse e spese

rimanenti.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino, (3759/2008),

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 30.- testi

fr. 530.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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