Lexipedia

Decisione

10.2008.519

Condurre un'autovettura in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.62 - max 2.03 gr. per mille); recidivo

7 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)

aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 8'250.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta)

aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.- decretata

nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, con

l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 30.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 7 ottobre 2009,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il

procuratore pubblico con lettera 4 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede una

riduzione della pena e la non revoca della pena precedente; qualora fosse

prevista una pena effettiva chiede che la stessa sia quella del lavoro di

pubblica utilità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di guida in stato inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a

suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.-

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

considerato che l’accusato, oltre all’usuale

percorso imposto dalla Sezione della circolazione per ottenere la riammissione

alla circolazione, si sta sottoponendo a un preciso processo terapeutico, il

quale sembra averlo aiutato a prendere ancora maggiore consapevolezza

dell’errore commesso e dell’assoluta necessità di evitare il consumo di alcool

quando ci si vuole mettere al volante;

che in queste circostanze l’accusato

merita che gli sia accordata ancora una volta fiducia e ci si può attendere

ch’egli non commetterà nuovi reati;

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106

CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 4619/2008 del 1 dicembre 2008.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di

fr. 6'750.- (seimilasettecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento).

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere

da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.-, decretata nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, ma ne prolunga di 18

(diciotto) mesi il periodo di prova.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di

coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 2100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster