10.2008.519
Condurre un'autovettura in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.62 - max 2.03 gr. per mille); recidivo
7 ottobre 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.519
Data decisione, Autorità:
07.10.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.62 - max 2.03 gr. per mille); recidivo
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.519
DA
4619/2008
Bellinzona
7
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Citroën targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.62 - max. 2.03 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel
2007 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 4619/2008 di
data 1 dicembre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 8'250.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta)
aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.- decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, con
l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 30.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 ottobre 2009,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il
procuratore pubblico con lettera 4 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede una
riduzione della pena e la non revoca della pena precedente; qualora fosse
prevista una pena effettiva chiede che la stessa sia quella del lavoro di
pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di guida in stato inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a
suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.-
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
considerato che l’accusato, oltre all’usuale
percorso imposto dalla Sezione della circolazione per ottenere la riammissione
alla circolazione, si sta sottoponendo a un preciso processo terapeutico, il
quale sembra averlo aiutato a prendere ancora maggiore consapevolezza
dell’errore commesso e dell’assoluta necessità di evitare il consumo di alcool
quando ci si vuole mettere al volante;
che in queste circostanze l’accusato
merita che gli sia accordata ancora una volta fiducia e ci si può attendere
ch’egli non commetterà nuovi reati;
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106
CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 4619/2008 del 1 dicembre 2008.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di
fr. 6'750.- (seimilasettecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento).
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere
da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.-, decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, ma ne prolunga di 18
(diciotto) mesi il periodo di prova.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di
coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 2100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster