Lexipedia

Decisione

10.2008.520

Ingiuriare e commettere vie di fatto verso qualcuno

2 aprile 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4704/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'800.- (duemilaottocento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 140.-

(centoquaranta).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.-

(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, Viganello, al competente foro per le pretese di natura civile.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-

(centocinquanta).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008;

indetto il dibattimento 2 aprile 2009, al

quale sono comparsi l’accusato personalmente assistito dal suo difensore e la

parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 febbraio 2009 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile la quale si

rimette al prudente giudizio della corte;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

ingiuria

1.2

vie di fatto

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1, 177 CP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria e

di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 4704/2008 del 1 dicembre 2008.

manda ACCU 1

esente da pena.

condanna ACCU 1

al pagamento delle tasse e spese

giudiziarie di complessivi di fr. 220.-.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 80.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 220.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster