10.2008.520
Ingiuriare e commettere vie di fatto verso qualcuno
2 aprile 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.520
Data decisione, Autorità:
02.04.2009, PRPEN
Titolo:
Ingiuriare e commettere vie di fatto verso qualcuno
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cf. 1 CPP-TI
art. 177 CPP-TI
Incarto
n.
10.2008.520
DA
4704/2008
Bellinzona
2
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1 Lugano)
prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, a __________, il __________,
offeso l’onore di CIVI 1
proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “cretino, rincitrullito,
quel poco di cervello te lo hanno tolto, tutti te lo mettono nel culo”;
2. vie di fatto
per avere, a __________, il __________,
commesso vie di fatto contro CIVI
1 trattenendolo per un braccio contro la porta di entrata della sua abitazione;
reati previsti dagli artt. 126
cpv. 1, 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 1°dicembre
Fatti
2008 n. 4704/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'800.- (duemilaottocento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 140.-
(centoquaranta).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.-
(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, Viganello, al competente foro per le pretese di natura civile.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-
(centocinquanta).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008;
indetto il dibattimento 2 aprile 2009, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente assistito dal suo difensore e la
parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 febbraio 2009 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile la quale si
rimette al prudente giudizio della corte;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
ingiuria
1.2
vie di fatto
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 177 CP; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria e
di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 4704/2008 del 1 dicembre 2008.
manda ACCU 1
esente da pena.
condanna ACCU 1
al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi di fr. 220.-.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 80.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 220.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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