10.2008.521
Omicidio colposo a seguito di un incidente della circolazione. Svolta a sinistra di un veicolo che ha colliso con una motocicletta proveniente in senso opposto
31 marzo 2009Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2008.521
Data decisione, Autorità:
31.03.2009, PRPEN
Titolo:
Omicidio colposo a seguito di un incidente della circolazione. Svolta a sinistra di un veicolo che ha colliso con una motocicletta proveniente in senso opposto
OMICIDIO COLPOSO
art. 117 CPS
Incarto
n.
10.2008.521
DA
4726/2008
Bellinzona
31
marzo 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
eifeso da: DI 1
prevenuto colpevole di omicidio colposo
per avere, il 13 dicembre
2006, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte di †__________, __________,
e meglio per avere,
alla guida della proprio
veicolo a motore marca Chrysler con targhe di polizia TI__________, transitando
su via al __________ proveniente da __________,
nell’effettuare
una manovra di svolta a sinistra allo scopo di immettersi su via __________,
omesso di concedere la precedenza al motoveicolo marca Honda con targhe di
polizia TI __________ procedente in senso contrario condotto da †__________
costringendolo in tal modo ad una frenata di emergenza a seguito della quale
rovinava al suolo riportando lesioni che ne hanno provocato il decesso;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 117 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4726/2008 di
data 3 dicembre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'800.- (milleottocento) corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-
(trenta).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
3. Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 3'000.-
(tremila).
5. Ordina, a crescita in
giudicato del presente decreto, il dissequestro nelle mani degli aventi diritto
del veicolo a motore marca Chrysler con targhe di polizia TI __________ [recte:
TI __________] e del motoveicolo Honda con targhe di polizia TI __________;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 5 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 31 marzo 2009, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il patrocinatore
della parte civile e il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentita
una teste;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, l’accoglimento
dell’istanza 30 marzo 2009 e il riconoscimento in questa sede delle ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento e nella denegata ipotesi di condanna il rinvio della parte
civile al competente foro civile per le sue pretese;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
omicidio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere ordinato il
dissequestro nelle mani degli aventi diritto del veicolo a motore marca
Chrysler con targhe di polizia TI __________ e del motoveicolo Honda con targhe
di polizia TI __________.
4. Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile, la quale chiede un risarcimento di complessivi fr.
652'833.- oltre le spese di patrocinio per il dibattimento e meglio come
all’istanza 30 marzo 2009;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che è stata chiesta dalla parte
civile la motivazione scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, pensionato nato
nel __________, il __________ 2006 alle ore 17.50 è stato protagonista di un
incidente della circolazione avvenuto in via al __________ a __________. Alla
guida del suo veicolo, mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra per
immettersi su via __________, ha colliso con il motociclista __________ che
proveniva in senso opposto e che a seguito delle ferite riportate nell’impatto è
deceduto sul posto.
2a. Per questi fatti il Procuratore
pubblico, con decreto di accusa del 3 dicembre 2008, ha ritenuto ACCU 1 autore
colpevole di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP, per il quale chiunque per
negligenza cagiona la morte di qualcuno è punito con una pena detentiva sono a
tre anni o con una pena pecuniaria.
2b. Commette un reato per
negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è
colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le
precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali.
Un comportamento viola i doveri
di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto
delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in
pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile
(DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb e riferimenti; Treschsel/jean-Richard, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 29 e 35 ad art. 12 CP).
Per poter comprendere quali
sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce alle disposizioni legali
emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza. In ambito di circolazione
stradale, la negligenza è fondata quindi in primo luogo sulla violazione delle
norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (DTF 127 IV 38
consid. 2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106
IV 80; Rep. 1985 pag. 185; Treschsel/jean-Richard, op.cit.,
n. 30 ad art.12 CP).
2c. Stabilire
l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e
il decesso di una persona tuttavia non basta: la condotta dell’imputato e la
morte della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato
(DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità
naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne
costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere escluso
senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso
appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il
rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un
alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121
IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a).
Data la causalità naturale, è
necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il
nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di
prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza
generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in
concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 2005,
6S.55/2005). Tuttavia, nell’evenienza in cui una causa concomitante, quale ad
esempio la condotta della vittima, costituisca una circostanza del tutto
eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente straordinario,
insensato o stravagante, da non essere prevedibile (DTF 127 IV 29 consid. 2a)
il concatenamento dei fatti non ha rilevanza giuridica. In altre parole pur
essendoci un nesso causale fra il comportamento addebitato al prevenuto e il
risultato finale questo non è da considerare adeguato.
L'imprevedibilità dell'atto
concomitante, da sola, non è comunque sufficiente a far sì che il nesso causale
naturale non sia anche adeguato; occorre piuttosto che esso sia di una gravità
tale da imporsi come la causa più probabile e immediata dell'evento
considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno
contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV
62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb;
121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, n. 14-16 ad art.
111 CP, pagg. 25-26).
3a. Agli atti si trovano in
particolare - oltre alla documentazione fotografica, alla perizia e al rapporto
della polizia cantonale - l’interrogatorio dell’accusato, le testimonianze di __________
e __________ e la verbalizzazione dell’audizione di __________ effettuata al
dibattimento.
3b. ACCU 1 ha dichiarato
davanti al Procuratore pubblico che “giunto su via __________ decidevo di
andare a fare un po’ di benzina al __________ di __________. [...] Ho quindi
deciso di proseguire oltre, sempre su via __________, per raggiungere il __________
provenendo da questa strada. Voglio subito dire che la mia velocità di crociera
era bassa; io stimo che ho percorso via __________ alla velocità di 30 km/h,
non di più. Quindi ancor prima che iniziasse la proprietà __________ ho messo
la freccia a sinistra e ho iniziato a rallentare con l’intenzione di svoltare a
sinistra su via __________. Voglio precisare che in questi frangenti sulla
corsia inversa avevo visto provenire due veicoli; li ho visti quando essi si
trovavano all’altezza della stazione __________. Dopo che avevo visto passare
accanto a me queste due vetture ho guardato ancora al traffico proveniente dal
senso inverso potendo notare in lontananza una luce tenue che mi aveva fatto
pensare che da quella direzione stesse provenendo uno scooter, un motorino o un
cinquantino; in ogni caso non avevo pensato che quella luce rappresentasse una
luce di una moto. Le luci delle moto infatti sono molto più forti e danno anche
fastidio agli occhi. Come ho già dichiarato in polizia io stimo che il
motoveicolo che stava provenendo dalla parte opposta si trovasse ad una
distanza di un centinaio di metri; se fosse stato vicino non avrei
evidentemente svoltato a sinistra ma avrei atteso. Senza fermarmi, ma ad una
velocità ridotta che io stimo a 20 km/h, ho iniziato la manovra di svolta a sinistra
per immettermi in via __________. Quando mi sono immesso in via __________
ricordo di avere visto due donne che stavano terminando l’attraversamento delle
strisce pedonali; esse stavano procedendo da sinistra verso destra rispetto
alla mia direzione di marcia. Vedendo le due donne io ho puntato leggermente il
piede sul freno riducendo ulteriormente la mia velocità; questa riduzione della
velocità è stata fatale poiché ha fatto sì che io mi immettessi in via __________
più lentamente.
Quando mi sono immesso
su via __________ con almeno ¾ del mio veicolo ho sentito una botta tremenda
che ha fatto sobbalzare il mio veicolo verso sinistra che poco dopo ha
sballottato a destra; [...] io sono rimasto allibito e ricordo di essermi
chiesto cosa poteva essere successo. [...] Come ho sentito il gran colpo io ho
frenato immediatamente e mi sono fermato; voglio comunque dire che la mia
velocità era talmente bassa che mi sono praticamente fermato immediatamente (cfr.
act 6, verbale di interrogatorio di ACCU 1 davanti al Procuratore pubblico del
18 dicembre 2006).
L’accusato ha poi
precisato che “sino all’arrivo della polizia nessuno ha spostato i veicoli
coinvolti nell’incidente. Dopo che ero uscito dalla macchina e che avevo visto
il giovane per terra ero ritornato al mio veicolo per cercare il mio cellulare;
non trovandolo avevo quindi tolto le chiavi dal cruscotto e lasciato le luci
accese. Io avevo messo la freccia a sinistra prima di iniziare la manovra di
svolta a sinistra per immettermi in via __________; dopo l’urto, nell’uscire
dalla macchina devo averla tolta poiché il comando è posto a sinistra ed è molto
sensibile. Dico questo perché già sul luogo la polizia mi aveva chiesto se
avevo messo la freccia e io avevo detto di sì ma che inavvertitamente, non so
come, dovevo averla disinserita nell’uscire dal veicolo. Voglio ancora
aggiungere che due donne che erano presenti sul luogo mi avevano detto che
avevano visto la dinamica dell’incidente e che avrebbero testimoniato; ricordo
che le due donne mi avevano detto che questa motocicletta era arrivata come un
razzo” (cfr. ibidem, pagina 3).
3c. L’accusato, interrogato
dalla polizia cantonale il giorno dell’incidente, aveva in particolare
affermato di non sapere “a che velocità arrivasse questo veicolo e non ho
potuto capire se si trattava di un motorino o di una motocicletta” (act 17,
verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 13 dicembre 2006, pagina 1).
Al dibattimento ACCU 1 ha inoltre
precisato che quando ha visto la luce del veicolo sopraggiungente in senso
inverso ha pensato di farcela a fare la manovra di svolta e che poi “la luce
non l’ho più guardata, ero già rivolto verso via __________” (cfr. verbale
del dibattimento del 31 marzo 2009).
3d. Per la teste __________,
che al momento dell’incidente era ferma sul marciapiede di via __________
vicino all’incrocio di via __________ in attesa di attraversare la carreggiata,
“ho guardato alla mia sinistra e ho visto e sentito una motocicletta giungere
a velocità sostenuta. Ho proprio sentito un forte rumore del motore ed ho visto
che la velocità del motoveicolo non era nei limiti. Non saprei però
quantificarla. Visto il sopraggiungere di questo veicolo ho atteso sul
marciapiede. Prima di vedere la moto avevo guardato alla mia destra ed in mezzo
all’incrocio ho notato una vettura. Posso dire che la stessa si trovava già di
traverso occupando la corsia opposta e si stava immettendo su via __________.
Mentre guardavo la moto l’ho seguita con lo sguardo e con attenzione. Mi è
passata davanti proseguendo diritta per poi impattare violentemente contro la
parte anteriore della vettura citata. Non ho potuto notare se la luce dei freni
della moto si fosse accesa, ho notato che le luci anabbaglanti erano accese. Da
quanto ho potuto vedere non ha tentato alcuna manovra per evitare l’impatto”
(act 17, verbale di interrogatorio di __________ del 19 dicembre 2006, pagina 1
in fine e 2 in alto).
Interrogata due mesi dopo dal
magistrato inquirente la teste ha confermato la dichiarazione resa, precisando
di non ricordare se il conducente del mezzo a due ruote avesse o meno i fari
accesi e di non essere nemmeno in grado, visto che non guida, di quantificare
la velocità dei due veicoli a motore coinvolti nell’incidente (cfr. act 13,
verbale di interrogatorio di __________ del 19 febbraio 2007, pagina 2).
3e. __________, subito dopo
la collisione ha deposto che “mentre mi trovavo sul marciapiede destro di
via __________, dinanzi al distributore, in quanto ero intenzionata ad attraversare
la strada, intersezione via __________ via __________, ho sentito giungere da
tergo su via __________ un motoveicolo. Subito dopo ho visto il motoveicolo in
questione rallentare, quindi frenare, ma nonostante ciò non è stato in grado di
scansare una vettura che all’ultimo momento si immetteva in via __________ da
via __________, quindi tagliandogli la strada” (act 17, verbale di
interrogatorio di __________ del 13 dicembre 2006, pagina 1).
3f. Nel corso del processo è
stata sentita __________, conoscente del signor ACCU 1, la quale - notificata
dalla difesa poiché aveva riferito a quest’ultimo tempo dopo i fatti che
sarebbe stata a disposizione come testimone - ha affermato in particolare che “attorno
alle 17.35 sono uscita dalla Migros e ho preso il mio veicolo. Mi sono quindi
immessa su via __________ e dopo un certo tempo sono stata superata da una
motocicletta che procedeva a velocità sostenuta. Su via __________, come al
solito, vi era molto traffico. Il superamento è avvenuto poco prima
dell’incidente. Non sono in grado di dire a quale distanza, ma era veramente
solo un attimo. Non sono neppure in grado di dire se dopo avere superato il mio
veicolo il motociclista ne abbia superati altri prima della collisione; vi era
sufficiente spazio ad ogni modo per la circolazione di almeno uno o due veicoli
ancora.
Circolavo molto lentamente
(stimo a 15 km/h), perché si tratta di una zona molto pericolosa, con scuole
ecc, e non ho visto la dinamica dell’infortunio.
Ad un certo momento ho visto
un gran movimento e ho deciso di fermarmi posteggiando il veicolo negli stalli
del parcheggio davanti al Night che si trova in via __________ prima
dell’incrocio nel quale è successo il fatto. Quando mi sono fermata non vi
erano altri veicoli fermi su via __________, ma tanta gente che era accorsa sul
luogo dell’infortunio. Tante persone dicevano di aver visto sopraggiungere il
motociclista ad alta velocità (“che andava forte”). Mi ricordo che era già
notte e che circolavo con le luci anabbaglianti inserite” (cfr. audizione
di __________ allegato al verbale del dibattimento 31 marzo 2009).
4a. In sostanza occorre ora
valutare se ACCU 1 ha infranto le regole della circolazione stradale, con
particolare riferimento all’obbligo di dare precedenza al veicolo prioritario
sopraggiungente in senso inverso e al dovere di prudenza da tenere in simili
circostanze.
Per l’art. 36 LCStr prima di
voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in
senso inverso.
Chi è tenuto a dare la
precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve
ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chi intende svoltare a sinistra
deve quindi anzitutto assumere una posizione di preselezione, per poi
assicurarsi, prima di iniziare la manovra, che la via è libera e vi è
sufficiente spazio per poterla eseguire senza rischi. Queste procedure
comprendono anche l’obbligo di tener conto della velocità degli altri veicoli.
In linea di principio la velocità
eccessiva degli utenti della strada circolanti in senso inverso non infirma il
loro diritto di precedenza (André
Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Commentaire, art. 36 LCStr, n. 2.2.2.). Questa regola è soggetta tuttavia a
eccezioni riconosciute anche dalla giurisprudenza, riconducibili al principio
dell’affidamento, art. 26 LCStr, secondo cui ogni utente della strada può –
premesso che ne abbia rispettato i canoni – confidare nel corretto
comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per
ritenere il contrario (DTF 118 IV 277; sentenza del Tribunale federale del 28
giugno 1999,6S.271/1999 in: RJW 1999 n. 44; sentenza del Tribunale federale
del 14 ottobre 2003,6S.297/2003).
4b. Nell’evenienza concreta è
pacifico che il motociclista __________, che stava circolando su via __________,
fosse il veicolo prioritario; è stato appurato che egli viaggiava tra i 51 e i
66 km/h (cfr. act 58, perizia del 9 maggio 2008 dell’ing. __________).
4c. La dinamica dell’incidente
va distinta in diverse fasi: l’avvicinamento all’intersezione, l’inizio della
manovra di svolta da parte dell’accusato, la reazione e la frenata del
motociclista e infine la collisione e il conseguente posizionamento finale dei
veicoli (cfr. perizia).
L’accusato, giunto in via __________
all’altezza del __________, quando ha incrociato due auto che sopraggiungevano
in senso inverso, ha visto la luce di un veicolo a due ruote a circa 80/100
metri; a quel momento secondo il perito mancavano quattro secondi all’impatto.
Un secondo più tardi,
allorquando la moto della parte civile si trovava tra i 60 e i 72 metri da lui,
ACCU 1 ha iniziato a rallentare onde poter poi effettuare, senza fermarsi, la
svolta a sinistra (cfr. perizia, pagina 26).
La manovra di svolta vera e propria
è avvenuta unicamente 2-2,5 secondi prima della collisione; a quel momento
l’accusato circolava a circa 25 km/h e si trovava solo a 37-45 metri dal
motociclista, rispettivamente a 26-34 metri dal punto di collisione (cfr. perizia,
pagina 27).
A seguito della manovra
effettuata dall’accusato __________ ha percepito la situazione di pericolo e ha
reagito azionando i freni – considerato il tempo di reazione – un secondo prima
della collisione; il bloccaggio della ruota anteriore del motociclo ha
provocato la destabilizzazione e la caduta alcuni metri prima del punto di
impatto (cfr. perizia, pagina 28). Le tracce lasciate al suolo dalla carenatura
della moto attestano che la stessa ha strisciato sul fondo stradale prima di
andare a cozzare contro la ruota anteriore destra dell’automobile condotta dal ACCU
1 che al momento dell’urto aveva una velocità di 19-20 km/h, si trovava ancora
completamente sulla corsia di contromano e che successivamente si spostava nella
posizione finale rilevata dalla polizia cantonale (cfr. perizia, pagine 20, 28
e 29 e act 18 documentazione fotografica).
Non è quindi possibile, come
invece a torto ha sostenuto l’accusato, che egli si trovasse già per ¾ su via __________
al momento della collisione; del resto è logico che un veicolo che viaggia a 25
km/h, a seguito dell’impatto e della successiva e immediata frenata del
conducente, si sposti ulteriormente in avanti di qualche metro prima di
arrestarsi completamente.
4d. ACCU 1 – senza che vi
fossero nel mezzo altri ostacoli visivi sulla carreggiata – ha dunque notato il
veicolo a due ruote prima di effettuare la manovra di svolta e ha sbagliato ad
interpretare la situazione non valutando correttamente la velocità con la quale
stava sopraggiungendo; questo è il primo errore che gli va ascritto.
L’imputato, in sua difesa,
sembra invero adombrare che il fanale del motociclo – andato peraltro
completamente distrutto – non funzionasse correttamente. Agli atti, tuttavia,
non vi è alcun indizio in questo senso. Risulta per contro sia che
l’interruttore della luce era commutato su inserito (cfr. documentazione
fotografica della polizia cantonale) sia che il veicolo fosse in buone
condizioni di manutenzione, come si evince dal controllo effettuato dalla
Sezione della circolazione, che non ha constatato alcuna anomalia.
Il secondo sbaglio che ha
commesso l’imputato è stato quello di disinteressarsi di quella luce che aveva
visto avvicinarsi sulla corsia opposta, nonostante la legge imponga di
mantenere l’attenzione e non ostacolare i prioritari durante tutta la manovra
di svolta. La riprova è che al momento dell’urto, per sua stessa ammissione,
non aveva la minima idea di che cosa avesse potuto causare il botto (cfr.
supra, consid. 3b).
L’accusato, se avesse
continuato a tener d’occhio la luce della moto, si sarebbe accorto o avrebbe
dovuto accorgersi che all’inizio della manovra di svolta __________ si era di
molto avvicinato, trovandosi a quel momento tra 37 e 45 metri da lui, e procedeva
con una certa velocità.
Agendo come poi ha fatto egli non
ha ossequiato il dovere di prudenza e non ha dato la precedenza alla motocicletta;
in tal modo ha violato, in spregio ai suoi doveri di diligenza, le regole della
circolazione stradale.
5. Quo alla velocità della
moto si ribadisce che la perizia conferma il leggero superamento del limite da
parte di __________, che circolava tra i 51 e i 66 km/h in un tratto dove il
limite era di 50 km/h.
Nella misura in cui si possono
ravvisare delle eventuali concolpe del motociclista occorre rilevare che in
ambito penale ognuno risponde delle proprie.
Solo qualora vi sia una
mancanza così grave da parte della vittima, da farla apparire come la causa principale
dell’evento, si deve prescindere dalla sanzione in funzione dell’evocato
principio dell’affidamento (cfr. supra, consid. 4a); in proposito ci deve però
essere un comportamento imprevedibile della vittima, che in casu non è
assolutamente dato poiché l’eccesso lieve di velocità non era sicuramente tale
da essere la causa esclusiva della collisione, che relega in secondo piano le
altre (cfr. DTF 6s.297/2003).
6. Anche le testimonianze
vanno relativizzate nel senso che in simili casi si riscontra la tendenza a
riportare le impressioni più che i dettagli e i dati oggettivi. Il rombo del
motore e l’eccessiva velocità riscontrata da due testi, non è suffragata da
altrettanta precisione nel raccontare ciò che han visto; infatti né la signora __________
né la signora __________ hanno accennato alla frenata di emergenza che ha
tentato di effettuare il motociclista e successivamente di aver visto il __________
cadere a terra e strisciare con la moto sull’asfalto prima dell’impatto (cfr.
act 13, verbale di interrogatorio di __________ del 19 febbraio 2007, pagina 2
in fine e 3 in alto).
Non va nemmeno dimenticato che la
seconda, che seguiva in auto la moto, non ha visto la collisione; ha sì detto
di esser stata sorpassata a velocità molto sostenuta, ma ha altresì affermato a
più riprese che viaggiava alla velocità dichiarata di circa 15 km/h, tanto è
vero che quando è giunta sul luogo teatro dell’incidente vi era già diversa
gente sul campo stradale ad osservare la scena e a prestare i primi, e
purtroppo vani, soccorsi.
Il tutto non senza dimenticare che
la teste __________ che aveva lo sguardo rivolto sul luogo dove è avvenuto
l’impatto ha semplicemtente affermato che la vettura ha effettuato la manovra
di svolta all’ultimo momento, tagliando praticamente la strada al motociclista __________.
7. Anche gli altri
argomenti sollevati dalla difesa a favore dell’imputato non sono tali da
sminuire le sue colpe e le sue responsabilità.
In effetti in primis le
tracce di cocaina riscontrate nel corpo del motociclista sono di gran lunga insufficienti
per poter ipotizzare un’alterazione delle capacità di guida (cfr. act 23,
relazione sugli accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma di __________,
pagina 12 in fine).
Altrettanto dicasi in secondo
luogo per lo stato di salute generale della vittima: le precedenti operazioni
riscontrate sul corpo del __________ durante l’autopsia non erano certo di
impedimento per la guida di un veicolo a motore a due ruote.
Anche le considerazioni sulla
regolarità del casco da motociclista indossato dalla vittima non sono destinate
a miglior esito: non è provato che le ferite alla testa riportate
nell’incidente sono da ascrivere al porto di un casco non conforme.
Nulla muta la presenza dei
pedoni intenti ad attraversare sulle strisce in via __________; anzi l’accusato
avrebbe dovuto scorgerli prima di intraprendere la manovra di svolta, prestare
ancor più attenzione ed essere maggiormente prudente.
La costruzione di una rotonda
nell’incrocio in cui è avvenuto l’infortunio non è infine stata di ostacolo al
perito per la stesura del suo referto, che ha potuto essere allestito senza
difficoltà sulla base degli accertamenti eseguiti dalla polizia la sera dei
fatti. Lo stesso dicasi per la nuova segnaletica verticale e orizzontale.
8. Per tutte le
considerazioni esposte ACCU 1 è dunque autore colpevole di omicidio colposo per
Fatti
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
9. Per quel che concerne la
commisurazione della pena la richiesta del Procuratore pubblico – tenuto conto
degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione
patrimoniale dell’accusato agli atti e discussa in aula) – risulta
correttamente proporzionata alla gravità del reato, alla colpa dell’imputato e
alla sua vita anteriore; infatti pur considerando che questi è incensurato e
che non ha commesso in precedenza altre infrazioni al codice stradale non va
sottaciuto che ACCU 1 ha violato crassamente le regole più elementari della
prudenza, ove appena si consideri la situazione particolare al momento
dell’incidente. Non va neppure disatteso che egli fatica a riconoscere il
proprio errore, vedendo nell’altro protagonista il solo colpevole dell’infortunio.
Non vi è infine alcun motivo
per non concedere la sospensione condizionale della pena per un periodo di
prova di tre anni, con l’aggiunta tuttavia, in applicazione dell’art. 42 cpv. 4
CP, di una multa di fr. 500.-.
10. La parte civile (cfr.
documentazione prodotta al dibattimento 31 marzo 2009) ha presentato domanda di
risarcimento per un totale di fr. 652'833.- oltre le spese di patrocinio
durante il processo e meglio:
- fr.
70'000.- a titolo di torto morale (fr. 40'000.- per la vedova CIVI 1
e fr.
15'000.- per ciascuno dei figli __________ e __________),
- fr.
579'833.- per perdita di sostegno capitalizzata,
- fr. 3'000.-
per le spese legali sostenute fino al dibattimento.
11. La verifica dettagliata
delle singole poste – che vertono in particolare sul riconoscimento di
considerevoli importi per torto morale e per perdita di sostegno sulla base di
complessi calcoli – è difficilmente realizzabile nell’ambito di questa
procedura.
Di conseguenza si giustifica
confermare il rinvio, già contemplato nel decreto di accusa, di CIVI 1 al
competente foro civile per le eventuali pretese di corrispondente natura,
avverso il quale la parte civile oltretutto non ha interposto opposizione.
In questa sede appare comunque
giustificato riconoscere alla parte civile la somma di fr. 2'500.- a titolo di
ripetibili per il procedimento penale.
12. Non vi sono infine motivi
che ostano, alla crescita in giudicato della presente sentenza, al dissequestro
nelle mani degli aventi diritto del veicolo a motore marca Chrysler con targhe
di polizia TI __________ e del motoveicolo Honda con targhe di polizia TI __________
visti gli 34, 42, 47, 106, 117 CP; 36
cpv. 3 LCStr; 14 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di omicidio
colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 4726/2008 del 3 dicembre 2008.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'800.-
(milleottocento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 3’540.-, oltre alla somma di fr. 2'500.- a
favore della parte civile a titolo di ripetibili per il procedimento penale.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
ordina a crescita in giudicato, il
dissequestro nelle mani degli aventi diritto del veicolo a motore marca
Chrysler con targhe di polizia TI __________ e del motoveicolo Honda con targhe
di polizia TI __________.
dà atto che nel decreto di accusa la
parte civile CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per le eventuali
pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 400.- tassa
di giustizia
fr. 3100.- spese
giudiziarie
fr. 40.- testi
fr. 4040.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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