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Decisione

10.2008.521

Omicidio colposo a seguito di un incidente della circolazione. Svolta a sinistra di un veicolo che ha colliso con una motocicletta proveniente in senso opposto

31 marzo 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

9. Per quel che concerne la

commisurazione della pena la richiesta del Procuratore pubblico – tenuto conto

degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione

patrimoniale dell’accusato agli atti e discussa in aula) – risulta

correttamente proporzionata alla gravità del reato, alla colpa dell’imputato e

alla sua vita anteriore; infatti pur considerando che questi è incensurato e

che non ha commesso in precedenza altre infrazioni al codice stradale non va

sottaciuto che ACCU 1 ha violato crassamente le regole più elementari della

prudenza, ove appena si consideri la situazione particolare al momento

dell’incidente. Non va neppure disatteso che egli fatica a riconoscere il

proprio errore, vedendo nell’altro protagonista il solo colpevole dell’infortunio.

Non vi è infine alcun motivo

per non concedere la sospensione condizionale della pena per un periodo di

prova di tre anni, con l’aggiunta tuttavia, in applicazione dell’art. 42 cpv. 4

CP, di una multa di fr. 500.-.

10. La parte civile (cfr.

documentazione prodotta al dibattimento 31 marzo 2009) ha presentato domanda di

risarcimento per un totale di fr. 652'833.- oltre le spese di patrocinio

durante il processo e meglio:

- fr.

70'000.- a titolo di torto morale (fr. 40'000.- per la vedova CIVI 1

e fr.

15'000.- per ciascuno dei figli __________ e __________),

- fr.

579'833.- per perdita di sostegno capitalizzata,

- fr. 3'000.-

per le spese legali sostenute fino al dibattimento.

11. La verifica dettagliata

delle singole poste – che vertono in particolare sul riconoscimento di

considerevoli importi per torto morale e per perdita di sostegno sulla base di

complessi calcoli – è difficilmente realizzabile nell’ambito di questa

procedura.

Di conseguenza si giustifica

confermare il rinvio, già contemplato nel decreto di accusa, di CIVI 1 al

competente foro civile per le eventuali pretese di corrispondente natura,

avverso il quale la parte civile oltretutto non ha interposto opposizione.

In questa sede appare comunque

giustificato riconoscere alla parte civile la somma di fr. 2'500.- a titolo di

ripetibili per il procedimento penale.

12. Non vi sono infine motivi

che ostano, alla crescita in giudicato della presente sentenza, al dissequestro

nelle mani degli aventi diritto del veicolo a motore marca Chrysler con targhe

di polizia TI __________ e del motoveicolo Honda con targhe di polizia TI __________

visti gli 34, 42, 47, 106, 117 CP; 36

cpv. 3 LCStr; 14 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di omicidio

colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 4726/2008 del 3 dicembre 2008.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'800.-

(milleottocento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 3’540.-, oltre alla somma di fr. 2'500.- a

favore della parte civile a titolo di ripetibili per il procedimento penale.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

ordina a crescita in giudicato, il

dissequestro nelle mani degli aventi diritto del veicolo a motore marca

Chrysler con targhe di polizia TI __________ e del motoveicolo Honda con targhe

di polizia TI __________.

dà atto che nel decreto di accusa la

parte civile CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per le eventuali

pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 400.- tassa

di giustizia

fr. 3100.- spese

giudiziarie

fr. 40.- testi

fr. 4040.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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