10.2008.533
Condurre l'autovettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dall'Autorità amministrativa
4 maggio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.533
Data decisione, Autorità:
04.05.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre l'autovettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dall'Autorità amministrativa
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.533
DA
4846/2008
Bellinzona
4
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefano
Devrel in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca,
per aver condotto l’autovettura
Mitsubishi targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 15
dicembre 2008 n. 4846/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna (art. 34 e
segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75
(settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (cento).
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2008;
indetto il dibattimento in data 4 maggio 2009,
al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo
difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire,
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura
del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede una
riduzione della pena e la concessione del beneficio della condizionale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
è l’accusato colpevole per guida senza licenza di condurre
nonostante la revoca per i fatti descritti nel DA a suo carico?
2.
è dato un caso di errore sui fatti?
3.
è dato un caso d’errore di diritto?
4.
in caso di responso affermativo o negativo ai quesiti che precedono,
quale deve essere la pena, la stessa può essere sospesa condizionalmente?
5.
può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS),
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________?
6.
deve essere pronunciata una pena complessiva?
7.
Devono essere riconosciute ripetibili?
8.
A chi vanno accollate le tasse e le spese di giudizio?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida
senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4846/2008 del 15 dicembre 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di fr.
60.
-(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 40.-(quaranta), per un totale di fr.
2'400.- (duemilaquattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni.
2.
alla multa di fr.
500.
-(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai
sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________
(art. 46 cpv. 1 CPS).
Non si assegnano ripetibili.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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