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Decisione

10.2008.533

Condurre l'autovettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dall'Autorità amministrativa

4 maggio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna (art. 34 e

segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75

(settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (cento).

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2008;

indetto il dibattimento in data 4 maggio 2009,

al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo

difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire,

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura

del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede una

riduzione della pena e la concessione del beneficio della condizionale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

è l’accusato colpevole per guida senza licenza di condurre

nonostante la revoca per i fatti descritti nel DA a suo carico?

2.

è dato un caso di errore sui fatti?

3.

è dato un caso d’errore di diritto?

4.

in caso di responso affermativo o negativo ai quesiti che precedono,

quale deve essere la pena, la stessa può essere sospesa condizionalmente?

5.

può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS),

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________?

6.

deve essere pronunciata una pena complessiva?

7.

Devono essere riconosciute ripetibili?

8.

A chi vanno accollate le tasse e le spese di giudizio?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida

senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4846/2008 del 15 dicembre 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di fr.

60.

-(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 40.-(quaranta), per un totale di fr.

2'400.- (duemilaquattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni.

2.

alla multa di fr.

500.

-(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai

sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________

(art. 46 cpv. 1 CPS).

Non si assegnano ripetibili.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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