10.2008.534
Cagionare intenzionalmente un danno al corpo con pugni e pedate
18 maggio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.534
Data decisione, Autorità:
18.05.2009, PRPEN
Titolo:
Cagionare intenzionalmente un danno al corpo con pugni e pedate
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.534
DA
4655/2008
Bellinzona
18
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, il __________,
dopo diverbio per questione di priorità alla colonna di rifornimento, reagendo
ad un pugno sferratogli dall’antagonista, ma poi spintonandolo da tergo fino a
farlo cadere e quindi colpendolo con alcune pedate al corpo quando era a terra,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 così come attestato da
certificati medici in atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 novembre
Fatti
2008 n. 4655/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pene pecuniaria di fr.
1'000.00 (mille), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote da fr. 100.00 (cento) -
(art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.00
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per la pretese di tale natura civile (art. 94 cpv. 3
CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00
(cento).
ed inoltre 5. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 5 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 18 maggio
2009, al quale hanno preso parte l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma
del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo cliente in virtù del principio in dubio pro reo ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
lesioni semplici per i fatti decritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
Deve essere confermato il
rinvio al foro civile per le pretese di tale natura?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 4655/2008 del 27 novembre 2008.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10 (dieci)
aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento ), per un totale di fr. 1'000.--
(mille);
§. l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
§. in caso di mancato pagamento
la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Conferma il rinvio della parte civile al
foro civile per le pretese di tale natura.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.
2.
CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese
giudiziarie
fr. 90.-- testi
fr. 690.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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