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Decisione

10.2008.534

Cagionare intenzionalmente un danno al corpo con pugni e pedate

18 maggio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4655/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pene pecuniaria di fr.

1'000.00 (mille), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote da fr. 100.00 (cento) -

(art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.00

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per la pretese di tale natura civile (art. 94 cpv. 3

CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00

(cento).

ed inoltre 5. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 5 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 18 maggio

2009, al quale hanno preso parte l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma

del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito un teste;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo cliente in virtù del principio in dubio pro reo ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

lesioni semplici per i fatti decritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

Deve essere confermato il

rinvio al foro civile per le pretese di tale natura?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 4655/2008 del 27 novembre 2008.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10 (dieci)

aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento ), per un totale di fr. 1'000.--

(mille);

§. l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

§. in caso di mancato pagamento

la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Conferma il rinvio della parte civile al

foro civile per le pretese di tale natura.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.

2.

CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa

di giustizia

fr. 150.-- spese

giudiziarie

fr. 90.-- testi

fr. 690.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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