10.2008.538
Valicare la frontiera con due coltelli apribili con una sola mano senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d'importazione e del permesso di porto d'armi in Svizzera
19 maggio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.538
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, PRPEN
Titolo:
Valicare la frontiera con due coltelli apribili con una sola mano senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d'importazione e del permesso di porto d'armi in Svizzera
COLTELLO A SERRAMANICO UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO
INFRAZIONE LARM
art. 33 cpv. 1 LARM
Incarto
n.
10.2008.538
DA
4501/2008
Bellinzona
19
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di infrazione della Legge federale sulle
armi, gli accessori di armi e le munizioni,
per avere, il 4 ottobre 2008, a __________ “valico doganale Brogeda”, detenuto nel vano portaoggetti della sua vettura Opel __________,
due coltelli apribili con una sola mano, senza essere al beneficio della
necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido
sul territorio elvetico;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 33
cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;
perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre
Fatti
2008 n. 4501/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
90.-- corrispondente a 3 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 50.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.
4.
Ordina la confisca dei due
coltelli sequestratigli il 4 ottobre 2008 dalla Polizia (art. 69 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 19 maggio 2009,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 marzo 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e
le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve
essere ordinata la confisca dei due coltelli sequestratigli dalla Polizia il 4
ottobre 2008?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 27 cpv. 1, 33 cpv. 1
LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione della Legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 33 cpv. 1 LArm,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4501/2008 del 24 novembre
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 3
(tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.--
(novanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 50.--
(cinquanta);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 275.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
ordina la confisca e la distruzione
dei due coltelli sequestratigli dalla Polizia il 4 ottobre 2008 (art. 69
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 120.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. - 100.00 dedotta
cauzione già versata
fr. 175.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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