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Decisione

10.2008.54

Condurre un veicolo in stato di grave ubriachezza (min. 2.23 - max 2.72); recidiva

19 giugno 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 LCStr;

perseguita con decreto d’accusa del 28 gennaio

2008 n. 287/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75

aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 7'500.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'800.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

4.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta)

giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

l’08.05.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 7 febbraio 2008;

indetto il dibattimento in data 19 giugno

2008, al quale sono comparsi l’accusata e la sua difensore DI 1; il Procuratore

pubblico con lettera 21 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti il difensore, la quale non

contesta il reato ma chiede che non vi sia revoca della sospensione

condizionale concessa al decreto MP dell’8.5.2006, rispettivamente che siano

ridotte sia la pena pecuniaria che la multa;

per ultimo l'accusata, la quale

così interrogata dal giudice, dichiara la propria disponibilità a svolgere un

lavoro di pubblica utilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di guida

in stato di inattitudine,

per avere a Rivera il 6

novembre 2007, condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di

grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.23 - max. 2.72 grammi per mille) malgrado

fosse già stata condannata nel 2006 per analogo reato (alcolemia: 1.46 grammi

per mille)?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30

giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa di

data 8.5.2006?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 4.1., negativamente ai quesiti posti sub 3. e 4., come segue ai

quesiti posti sub 2. e 5.;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 287/2008 del 28 gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 240 (duecentoquaranta) ore da espiare;

1.1

l’accusata

è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

2.

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.— (duecento) e delle spese giudiziarie di

fr. 350.-- per complessivi fr. 550.-- (cinquecentocin-quanta);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del

vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l’__________, ma ne prolunga

il periodo di prova di 18 mesi;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (81728),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 550.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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