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Decisione

10.2008.544

Tre persone (un padre ed i suoi due figli) prendono a calci una terza, ferendola

29 settembre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4802/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 2'400.- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr.

80.-- (ottanta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 240.- (duecentoquaranta),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile __________

al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

(cento).

5.

Ordina il dissequestro e

la restituzione all’accusato, cresciuto in giudicato il presente decreto, del

telefonino Nokia, n.ro IMEI 352526001809944 (rep. 81/2008 comm.to Lugano).

6.

Ordina la disgiunzione del

presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 3 e di ACCU 3.

7.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

ACCU 2

prevenuto colpevole di aggressione,

per avere, ad __________, il

27.9

, in correità coi figli ACCU 1 e ACCU 3, colpendolo con calci quando

questi era caduto a terra e più non reagiva, partecipato all’aggressione di __________

con conseguente ferimento di quest’ultimo, come attestato da certificato medico

in atti;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 134

CP;

perseguito con decreto d’accusa del 10 dicembre

2008.

n. 4803/2008 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di

fr. 1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 40.--

(quaranta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 120.--

(centoventi), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Si rinvia la parte civile __________

al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

(cento).

5.

Ordina il dissequestro della

pistola marca Beretta, mod. Px4 Storm, cal. 9 mm para, numero PX08026 e le 50 cartucce, (rep. n.ro 8619 Pol. scientifica) e la sua messa a

disposizione della Sezione permessi, Ufficio armi, Bellinzona, per quanto di

loro competenza.

6.

Ordina il dissequestro e

la restituzione all’accusato del telefonino Nokia, n.ro IMEI 357066000977611

(rep. n.ro 80/2008 comm.to Lugano), cresciuto in giudicato il presente decreto.

7.

Ordina la disgiunzione del

presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 3 e di ACCU 1.

8.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

ACCU 3

prevenuto colpevole di aggressione,

per avere, ad __________, il

27.9

, in correità col fratello ACCU 1 ed il padre ACCU 2, colpendolo con

calci quando questi era caduto a terra e più non reagiva, partecipato

all’aggressione di __________, con conseguente ferimento di quest’ultimo, come

attestato da certificato medico in atti;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 134

CP;

perseguito con decreto d’accusa del 10 dicembre

2008.

n. 4804/2008 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di

fr. 2'100.-- (duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 70.--

(settanta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 210.--

(duecentodieci), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Si rinvia la parte civile __________

al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

(cento).

5.

Ordina il dissequestro e

la restituzione all’accusato, cresciuto in giudicato il presente decreto, del

telefonino Nokia, n.ro IMEI 355665007723910 (rep. n.ro 79/2008 comm.to Lugano).

6.

Ordina la disgiunzione del

presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 2 e di ACCU 1.

7.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente dagli accusati in data 15 dicembre 2008;

indetto il dibattimento in data 29

settembre 2009, al quale sono comparsi:

ACCU

1.

ACCU

2.

ACCU

3.

il

difensore di tutti gli accusati: DI 1

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

preso atto che l’avv. DI 1 precisa che

l’opposizione ai decreti d’accusa non riguarda gli ordini di dissequestro e di

restituzione dei telefonini e della pistola rispettivamente il rinvio al foro

civile della parte civile per ogni pretesa;

prospettati ex

art. 250 CP:

- a ACCU 1 il reato di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) per

avere ad __________, il 27.9.2007, colpendolo con calci e pugni causato a __________

le lesioni come a certificato medico in atti;

- a ACCU 2 il reato di complicità in aggressione (art. 134 in rel.

con art. 25 CP), per avere, ad __________, il 27.9.2007, partecipato quale

complice all’aggressione commessa dai figli ACCU 1, ai danni di __________, con

conseguente ferimento di quest’ultimo, come attestato da certificato medico in

atti;

sentiti il Sostituto Procuratore

pubblico, il quale postula la conferma dei decreti d’accusa;

il difensore, il quale chiede

il proscioglimento di tutti gli accusati dall’accusa di aggressione. In via

subordinata, per il solo ACCU 1, nella denegata ipotesi di condanna, questa va

limitata al reato di lesioni semplici, dovendo tuttavia trovare applicazione l’attenuante

di cui all’art. 48 lett. c CP, e di conseguenza dev’esservi massiccia riduzione

della pena;

vengono sentiti per ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di aggressione,

per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità col fratello ACCU 3 ed il

padre ACCU 2, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e più non

reagiva, partecipato all’aggressione di __________ con conseguente ferimento di

quest’ultimo come attestato da certificato medico in atti?

2.

E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)

per avere ad __________, il 27.9.2007, colpendolo con calci e pugni causato a __________

le lesioni come a certificato medico in atti?

2.1

Può

trovare applicazione l’attenuante ex art. 48 lett. c CP?

3.

E’ ACCU 2 autore colpevole di aggressione, per avere, ad __________,

il 27.9.2007, in correità coi filgi ACCU 3 e ACCU 1, colpendolo con calci

quando questi era caduto a terra e più non reagiva, partecipato all’aggressione

di __________ con conseguente ferimento di quest’ultimo come attestato da

certificato medico in atti?

4.

E’ ACCU 2 autore colpevole di

complicità in aggressione (art. 134 in rel. con art. 25 CP), per avere, ad __________,

il 27.9.2007, partecipato quale complice all’aggressione commessa dai figli ACCU

1.

e ACCU 3, ai danni di __________, con conseguente ferimento di quest’ultimo,

come attestato da certificato medico in atti?

5.

E’ ACCU 3 autore colpevole di aggressione,

per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità col fratello ACCU 1 ed il

padre ACCU 2, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e più non

reagiva, partecipato all’aggressione di __________ con conseguente ferimento di

quest’ultimo come attestato da certificato medico in atti?

6.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena:

6.1

per ACCU 1?

6.2

per ACCU 2?

6.3

per ACCU 3?

7.

Possono se condannati

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

8.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg.; 134 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1, 5 e 7; negativamente ai quesiti posti sub 2, 2.1., 3 e 4, come segue agli

altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

aggressione (art. 134 CP), per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità

col fratello ACCU 3, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e

più non reagiva, partecipato all’aggressione di __________ con conseguente

ferimento di quest’ultimo come attestato da certificato medico in atti;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.

1'500.-- (millecinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per

complessivi fr. 350.— (trecentocinquanta);

comunica che la condanna di ACCU 1 sarà

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa

di lesioni semplici;

dichiara ACCU 3

autore colpevole di

aggressione (art. 134 CP) per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità

col fratello ACCU 1, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e

più non reagiva, partecipato all’aggressione di __________ con conseguente

ferimento di quest’ultimo come attestato da certificato medico in atti;

condanna ACCU 3

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.

1'500.-- (millecinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per

complessivi fr. 350.— (trecentocinquanta);

comunica che la condanna di ACCU 3 sarà

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP;

proscioglie ACCU 2 dalle accuse

di aggressione e di complicità in aggressione;

assegna le tasse e le spese per il

procedimento promosso nei confronti di ACCU 2 allo Stato;

dà atto che i decreti

d’accusa sono cresciuti in giudicato per quanto attiene il rinvio di __________

al competente foro civile per le pretese di tale natura rispettivamente per il

dissequestro e la restituzione agli accusati degli oggetti loro sequestrati, e

meglio:

- ad ACCU 1 del telefonino Nokia, n.ro IMEI 352526001809944 (rep.

81/2008 comm.to Lugano);

- ad ACCU 2 della pistola marca Beretta, mod. Px4 Storm, cal. 9 mm para, numero PX08026 e le 50 cartucce, (rep. n.ro 8619 Pol. scientifica) e la sua messa a

disposizione della Sezione permessi, Ufficio armi, Bellinzona, per quanto di

loro competenza.

- ad ACCU 2 del telefonino Nokia, n.ro IMEI 357066000977611 (rep.

n.ro 80/2008 comm.to Lugano)

- a ACCU 3 del telefonino Nokia, n.ro IMEI 355665007723910 (rep.

n.ro 79/2008 comm.to Lugano);

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cant. in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

reperti, Bellinzona,

Polizia

scientifica, Bellinzona,

Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, Ufficio armi e munizioni, Bellinzona,

Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 550.-- totale

Distinta spese a carico di ACCU 3,

fr. 200.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 550.-- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 350.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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