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Decisione

10.2008.547

Circolare con l'autovettura in stato di ebrietà: alcolemia: min. 1.10 - max. 1.34 grammi per mille

2 giugno 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4711/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 12'600.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75

(settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il 04.09.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 dicembre 2008;

indetto il dibattimento 2 giugno 2009, al

quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore avv. DI 1, il

Procuratore pubblico con lettera 9 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale postula una

massiccia riduzione della pena pecuniaria prevista, sia nel numero che nel quantum

dell’aliquota oltre che della multa. Chiede inoltre che la precedente pena

detentiva non sia revocata, ma semmai sia prolungato il periodo di prova;

per ultimo l'accusat, che a

richiesta del Giudice, dichiara di essere disposto a svolgere un lavoro di

pubblica utilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di guida

in stato di inattitudine,

per aver condotto, a __________

il __________, l'autovettura Seat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.34 grammi per mille) malgrado fosse già

stato condannato nel 2001 e nel 2006 (alcolemia: 1.42 grammi per mille) per

analogo reato?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 4

settembre 2006?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente al quesito posto sub

1.

, negativamente al quesito posto sub 4., come segue agli altri

quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4711/2008 del 9 dicembre

2008;

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 160 (centosessanta) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota gior-naliera di pena pecuniaria o

a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per

complessivi fr. 600.-- (seicento);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni,

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 04.09.2006, ma ne prolunga

il periodo di prova di 1 (un) anno;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (81539),

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di __________

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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