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Decisione

10.2008.550

Assembramento davanti a carcere giudiziario; solidarietà ai detenuti; danneggiamento di muri con spray

13 ottobre 2009Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’8 gennaio 2007 la Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure ha sporto denuncia al Ministero

Pubblico. I fatti della notte di capodanno vengono riassunti come “schiamazzi,

slogan e canti istiganti la comunità carceraria ed invocanti la libertà della

stessa”, sparo di petardi, nonché “imbrattatura per mezzo di bombolette

spray dei muri di cinta del PCT e, in particolare, della vecchia portineria

PCT, del lato nord dell’edificio del carcere giudiziario (CG) e delle baracche

di cantiere”. La denuncia addebita questi fatti a una “quindicina” di

persone. Annesso alla denuncia vi è il rapporto di Ca__________, dell’agenzia

di sicurezza privata R__________, addetto quella notte alla sicurezza

del carcere, del seguente tenore: “verso l’01:30 un gruppo di dodici giovani

viene al cancello del penale, e con slogan schiamazzi e graffiti istigano i

detenuti invocando canti di libertà e disturbano la consueta routine

dell’istituzione cantonale penitenziaria. Non potendo intervenire, mi limito al

contatto visivo e lascio che termina la loro performance senza particolari

incidenti!! Termina tutto alle 02:00”. Parimenti è annesso il rapporto

degli agenti di custodia che recita: “all’ora sopra indicata (01:30,

ndr) notiamo delle persone sul piazzale esterno della portineria del carcere

penale. I manifestanti hanno imbrattato i muri con degli spray, cantato,

esposto striscioni e sparato petardi. Il tutto è stato filmato dalle telecamere

n. 1958, 1974, 1973, 1971 fin verso le 02.10” (act. 1).

Il 2 febbraio 2007 la Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misura ha fatto pervenire al Ministero

Pubblico la fattura della ditta G__________ Sagl di CHF 774.70 per le opere da

pittore effettuate per asportare le scritte.

L. Il Procuratore Pubblico ha

ravvisato nell’agire dei sei accusati la realizzazione degli estremi del reato

di sommossa (art. 260 CP) e li ha quindi posti in stato di accusa dinanzi alla

Pretura penale per avere, tutti, “a Cadro, in data 01.01.2007, partecipato

ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi

collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato

ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del

carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto

graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica

e Cantone Ticino quantificato in CHF 774.40 (spese di pulitura)”.

Formata tempestiva opposizione,

salvo per il caso di P__________ che non si è opposto al decreto d’accusa, gli

atti sono stati trasferiti alla Pretura penale per il giudizio. Da rilevare che

per ACCU 6 il decreto d’accusa menziona anche il reato di danneggiamento (art.

144 cpv. 1 CP) che non forma oggetto di opposizione.

M. Al dibattimento gli accusati

hanno confermato, nella sostanza, le versioni già rese dinanzi alla polizia.

Tutti si sono dichiarati estranei alle scritte sui muri, opera dei cittadini

dei Paesi Baschi. Essi hanno altresì recisamente negato di aver trasportato

bombolette spray o di aver in qualche modo dato una mano ai baschi per la

realizzazione delle scritte. ACCU 6 e ACCU 4 hanno inoltre tenuto a evidenziare,

come del resto avevano già fatto a verbale, il loro pesante stato di ebrietà

quella sera di capodanno, implicante l’assenza di ricordi precisi. Escludono

fermamente, però, di aver imbrattato o aiutato ad imbrattare i muri.

ACCU 1 davanti alla polizia si

era trincerato dietro il mutismo più assoluto, rifiutando di rispondere a quasi

tutte le domande. Al dibattimento ha adottato un’attitudine opposta, aprendosi

e chiarendo diffusamente la sua posizione. Egli ricorda: “la manifestazione

per quella fine anno non era organizzata. E’ nata spontaneamente. Ricordo che

con noi al Molino c’erano pure 4-5 ragazzi baschi, che si sono uniti a noi,

dopo aver sentito la proposta di recarsi al carcere che girava quella sera.

Siamo saliti al penitenziario e vi siamo rimasti per mezz’oretta, un’oretta.

Abbiamo cantato e portato il nostro saluto ai prigionieri. Il tutto si è svolto

in piena tranquillità. Abbiamo fatto scoppiare qualche petardo. Mi sono

avveduto delle scritte sui muri solo al momento in cui il gruppo ha iniziato a

lasciare i luoghi, in quanto ci sono passato davanti. Io ero rivolto verso i

carcerati e le scritte sono state fatte alle mie spalle. Sapevo che quell’anno

non c’era l’autorizzazione del direttore del carcere, anche perché il tutto è

nato spontaneamente al momento” (verbale dibattimento, pag. 7).

Lo svolgimento dei fatti

raccontato da ACCU 1 è stato confermato dagli altri accusati ACCU 6, ACCU 5, ACCU

4 e ACCU 2 (verbale dibattimento, pag. 7-8).

Dal canto suo ACCU 3 non ha

saputo aggiungere nulla a quanto già riferito in polizia, sottolineando di

essere giunto da solo alla Stampa quando la manifestazione volgeva al termine.

Tutti gli accusati ribadiscono

la loro estraneità ai graffiti, sottolineando che nessuno di loro comprende la

lingua basca e conseguentemente non è in grado di capire il significato di gran

parte delle scritte apparse sui muri del carcere. Tutti concordano ancora una

volta che a muoverli nella trasferta alla Stampa è stato unicamente un

sentimento di solidarietà verso i prigionieri, completamente avulso da ogni

idea di creare danni e/o imbrattare muri. Insomma, proprio all’immagine di

quanto pacificamente avvenuto in occasione dei due precedenti capodanni.

L’imbrattatura dei muri è dovuta, a loro dire, a un’iniziativa autonoma dei

baschi, non condivisa né comunicata agli altri partecipanti, i quali si sono

trovati davanti al fatto compiuto.

Da osservare che i soli

accusati ad aver parlato con i baschi presso il CSOA sono ACCU 1 e ACCU 6. Il

primo ha dichiarato che queste persone, pur non essendogli parse chiuse,

facevano piuttosto gruppo a sé; il secondo invece, che parlando con loro ha

tratto l’impressione che non avessero alcuna voglia di discutere con lui

(verbale dibattimento, pag. 7).

N. L’accusa ha chiesto la conferma

dei decreti d’accusa con la pena di 10 aliquote giornaliere e la multa,

rimettendosi al giudizio del giudice per quanto attiene all’ammontare delle

aliquote. Confermata è altresì la domanda di condanna degli accusati in solido

al risarcimento del danno quantificato in CHF 774.70.

La difesa postula di contro il

pieno proscioglimento degli accusati.

Considerato in diritto

1. Per l’art. 260 CP “chiunque

partecipa ad un pubblico assembramento nel quale sono commessi collettivamente

atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria”. Il bene protetto non è la persona né

il patrimonio, bensì la tranquillità pubblica, ovvero la convivenza pacifica ed

il sentimento di sicurezza fondato sulla fiducia comune nella sicurezza del

diritto e nel perdurare della convivenza pacifica della collettività (Fiolka, BSK, n. 3 ad intro art. 258

CP).

1.1 Dal profilo oggettivo la

realizzazione del reato richiede la presenza di tre elementi:

- un assembramento pubblico

(1.2);

- uno o più atti di violenza

collettiva, a valere come condizione oggettiva di

punibilità (1.3);

- un comportamento punibile del

singolo partecipante (1.4).

1.2 L’assembramento ai sensi

dell’art. 260 CP consiste nella riunione di un numero più o meno elevato di

persone. Secondo dottrina e giurisprudenza, è indispensabile che il gruppo di

persone appaia esteriormente, ovvero agli occhi di un osservatore neutrale,

come una forza unita animata da un comune obiettivo, o quanto meno da un comune

spirito. Tanto che il suddetto gruppo venga percepito come un’unica e sola

entità agente (Corboz, Les

infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 1 ad art.

260; Stratenwerth/ Bommer,

Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil, 6a ed., Berna 2008, pag. 197, n. 22; DTF

124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 34 consid. 1a). Con riferimento alla

natura pubblica dell’assembramento, la giurisprudenza ha precisato che questa

non è esclusa dal fatto che la folla possa essersi formata o aver attraversato

un luogo privato, ma è certamente necessario che si dispieghi in luoghi che

rendano possibile la libera aggregazione di nuove persone (DTF 124 IV 271

consid. 2 b, 108 IV 34 consid. 1 a, 176 consid. 4). L’assembramento pubblico

deve, inoltre, essere dominato da una volontà comune di perturbare o quanto

meno minacciare la tranquillità pubblica, pur non essendo rilevante se il

desiderio di turbativa sussista fin dall’inizio o sia il frutto di una

degenerazione dei comportamenti di un gruppo di persone inizialmente con

intenzioni pacifiche (Stratenwerth/

Bommer, ibidem; DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 1a). Su questo

aspetto va osservato che nel caso in cui l’assembramento dovesse perdere

compattezza e suddividersi in sottogruppi, pur mantenendo omogeneità nelle

modalità degli atti di violenza, si deve ritenere che l’assembramento iniziale

persista. Per contro, qualora soltanto una minoranza partecipi agli atti di

violenza, occorre ritenere che l’assembramento iniziale sia venuto meno. In

questo caso deve essere esaminato se questa minoranza possa, a sé stante,

assurgere a assembramento nel senso dell’art. 260 CP (Fiolka, op. cit., n. 20 e n. 33 ad art. 260 CP).

1.3 Strettamente legato allo spirito

o all’intenzione di turbare la pace pubblica, è il secondo elemento

caratterizzante il reato di sommossa, vale a dire la violenza collettiva, la

quale è qualificata dalla giurisprudenza come condizione obbiettiva di

punibilità (DTF 124 IV 271 consid. 2 b, 108 IV 34 consid. 2; Corboz, op. cit. n. 6 ad art. 260 CP). La

violenza presuppone un’azione aggressiva contro persone o cose, ma non

necessariamente l’impiego di una forza fisica particolare (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 260 CP;

DTF 124 IV 271 consid. 2b). Ad esempio la giurisprudenza ha già ritenuto che il

fatto di imbrattare i muri con delle bombolette spray nel contesto di un’azione

collettiva può configurare sommossa (DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 475

consid. 4). Vi è però chi in dottrina richiede un atteggiamento connotante

un’aggressività di una certa importanza (come ad es. il fatto di munirsi di

armi, sassi, di inneggiare alla violenza, o di scandire frasi provocatorie

all’indirizzo delle forze dell’ordine, ecc.), escludendo inoltre la punibilità

in caso di danni di esigua gravità, poiché non tali da configurare una minaccia

per la tranquillità pubblica (Stratenwerth/Bommer,

op. cit, pag. 198, n. 23; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo-San Gallo 2008, n. 6

ad art. 260 CP).

In ogni caso, per rientrare

nella fattispecie dell’art. 260 cpv. 1 CP, questa violenza deve essere

collettiva; deve ovvero apparire come un atto compiuto dall’assembramento come

entità unica (DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 35 consid. 2; 103 IV 245).

Considerato che la sommossa si annovera tra i cosiddetti delitti di massa, non

è quindi sufficiente che l’uno o l’altro dei partecipanti ad una manifestazione

pacifica si dissoci dall’assembramento dandosi alla commissione di atti di

violenza. È di contro indispensabile che gli atti di singoli partecipanti

appaiano agli occhi dell’osservatore esterno come “Tat der Menge”, ossia

come atti del gruppo; detto altrimenti essi debbono essere recepiti come atti

rientranti nella volontà comune, ravvisabile nell’agire dell’insieme dei

partecipanti e nelle finalità da esso perseguite segnatamente la realizzazione

di una minaccia alla tranquillità pubblica (DTF 108 IV 35 consid. 2 e 36

consid. 3). Il criterio dedotto dalla cosiddetta “Tat der Menge” ,

interpretato alla luce dell’esigenza, posta dalla legge, di atti di violenza “commessi

collettivamente”, conduce a ritenere che il reato di sommossa è realizzato

solo se gli atti di violenza sono commessi da una grossa fetta dei partecipanti

all’assembramento. Soltanto in questo modo, infatti, può ravvisarsi lo spirito,

l’animus caratterizzante la minaccia collettiva alla tranquillità pubblica (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3°

ed., Zurigo 2004, pag. 182; Fiolka,

op. cit., n. 32 ad art. 260 CP).

1.4 L’ultimo degli elementi

oggettivi della fattispecie di sommossa è dato dalla partecipazione

all’assembramento. Secondo la giurisprudenza non è necessario che il

partecipante compia personalmente atti di violenza o ne istighi il compimento.

Basta che, oggettivamente, l’autore venga percepito dall’esterno come parte

integrante, seppur inerte, dell’assembramento e non come un semplice spettatore

passivo (CCRP, sentenza 16 giugno 2009 inc. n. 17.2008.37, pag. 8-9; DTF 124 IV

271 consid. 1b, 108 IV 34 consid. 3).

Da quanto precede si deduce che

la ratio della punibilità della semplice partecipazione

all’assembramento parrebbe stare proprio nel fatto che la sola presenza del

partecipante costituisce un incoraggiamento per altri ad assumere comportamenti

minacciosi e perpetrare violenze che individualmente non verrebbero commesse.

Questo in forza del potere di coinvolgimento che una folla concitata può

esercitare su persone normalmente non violente e con una condotta

irreprensibile (cfr. anche Rep.

1975, pag. 73 e segg., pag. 80).

È tuttavia lecito chiedersi,

con Stratenwerth/Bommer (op.

cit., pag. 199-200, n. 24) e Fiolka

(op. cit., n. 19 ad art. 260 CP), se la criminalizzazione della semplice

presenza nel contesto di un assembramento risponda effettivamente alla volontà

del legislatore. Intanto non è dimostrato che ogni presenza inerme o inerte di

una persona ad una manifestazione sia suscettibile di originare o incentivare

atti di violenza collettivi; questa criminalizzazione non sembrerebbe

giustificarsi, poi, né con argomenti legati a difficoltà di ordine probatorio,

né dal profilo della tutela delle libertà individuali garantite dalla

Costituzione, segnatamente la libertà di riunione e di manifestazione.

Considerandi

2.

Al riguardo, il distinguo tra

una persona che seppur non commettendo violenze possa considerarsi come

partecipante all’assembramento e il semplice spettatore passivo è individuabile

anche attraverso l’analisi dell’elemento soggettivo del reato. Il reato di

sommossa, infatti, sotto il profilo soggettivo si configura come un reato

doloso in quanto presuppone che il partecipante abbia coscienza di trovarsi in

un assembramento e che, pur prevedendo o vedendo il verificarsi di episodi di

violenza, decida di restare e di associarsi alla folla dei facinorosi anche

senza commettere in prima persona violenza alcuna (Donatsch/ Wohlers, op. cit, pag. 181; Trechsel, op. cit. n. 7 ad art. 260 CP; Stratenwerth/Bommer, op. cit., pag.

200, n. 26; DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 36 consid. 3a). Non è dunque

necessario che il partecipante acconsenta agli atti di violenza compiuti da

altri o che addirittura li approvi; occorre per contro che tali atti di

violenza siano per lui prevedibili (Corboz,

op. cit., n. 8 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b).

3.

Al dibattimento l’accusa ha

anzitutto posto l’accento sulla sproporzione numerica tra gli agenti di

custodia ed il gruppo proveniente dal CSOA, tale da mettere le prime

nell’impossibilità di intervenire, obbligandole a rinchiudersi dentro le mura

del carcere ed a richiedere l’intervento della polizia, la quale, per lo stesso

motivo, si è vista costretta a limitare il suo intervento al controllo

dell’identità dei partecipanti. Sostiene poi l’accusa che i danneggiamenti

(imbrattatura dei muri) erano in concreto inerenti a quello che era lo spirito

che animava il gruppo, sicché la punibilità della partecipazione degli accusati

sarebbe data già per il fatto di aver deciso di fare parte di quel gruppo. Gli

accusati, inoltre, tenuto conto che tra loro vi erano persone sconosciute

(baschi) e altre piuttosto alticce, dovevano prendere in considerazione la

possibilità che qualcuno dei partecipanti potesse compiere dei danneggiamenti.

Non averlo fatto li rende partecipi al reato di sommossa.

4.

Di parere avverso la difesa che

evidenzia la manifesta sproporzione tra l’entità dei fatti sottoposti a

giudizio ed il reato di sommossa, inteso sia in senso letterale, sia dal

profilo delle reali volontà del legislatore. Secondo il difensore non vi

sarebbe in concreto nemmeno una situazione di pubblico assembramento ai sensi

dell’art. 260 CP, data l’assenza di ogni apparenza di minaccia per la pace

pubblica. Richiamandosi a Fiolka

(BSK, n. 8 ad art. 260 CP), il difensore sostiene inoltre che in questa materia

la condanna penale deve essere data in maniera restrittiva, diversamente si

andrebbero a criminalizzare tutte le manifestazioni, ingerendo in modo

inammissibile nelle garanzie costituzionali della libertà di riunione e

manifestazione. Sempre a mente della difesa una condanna per sommossa è

subordinata a elementi qualificati tra cui la seria minaccia per la quiete

pubblica, qui completamente assente. La polizia, chiamata dai secondini alle

01:30 è giunta soltanto alle 02:10 e con sole due auto. Tale reazione non è

quella che ci si aspetta dinnanzi a una situazione di sommossa, ma semmai di

fronte ad un assembramento che non è di alcuna minaccia per la quiete pubblica.

Anche se vi fossero stati atti di violenza nel senso recepito dalla

giurisprudenza, ciò che la difesa peraltro contesta, tale violenza andrebbe

comunque ricondotta al fatto di pochi, all’agire di un sottogruppo, aggregatosi

con gli altri per motivi suoi, agente in modo indipendente e con modalità sue.

Ciò che esclude la punibilità degli accusati, i quali dal profilo soggettivo

mai hanno condiviso l’atteggiamento dei giovani baschi. Da qui la richiesta di

proscioglimento.

5.

In concreto andrebbe verificato

se, a fronte di un danno complessivo di CHF 774.40, si possa ragionevolmente

parlare di sommossa, termine che nella sua accezione letterale richiama ben

altre situazioni e proporzioni. Ci si può chiedere in particolare se un danno

di questa entità sia adeguato al concetto di minaccia per la tranquillità

pubblica nel senso dell’art. 260 CP (laddove il bene protetto non è la

proprietà o il patrimonio ma, appunto, la tranquillità pubblica). Parlando di

sommossa la mente conduce alle sollevazioni popolari, ad esplosioni collettive

di violenza: si pensi ad esempio ai fatti del G8 di Genova (luglio 2001) e in

particolare agli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti che

contestavano il vertice. Anche la sentenza DTF 124 IV 269, più volte richiamata

dall’accusa, non riflette una situazione paragonabile a quella in esame: essa

si riferisce infatti ad una manifestazione iniziata sulle strade di Ginevra e

in seguito degenerata, che ha visto un centinaio di persone irrompere in un

locale commerciale vuoto, commettere depredazioni, stappare i soffitti ribassati,

bruciarli, imbrattare i muri con vernice bianca e bombolette spray e infine gettare

bottiglie di birra sulla strada dalla terrazza situata sul tetto. Situazioni

del tutto incompatibili con un danno come quello indicato nel decreto d’accusa.

Ma la questione può essere lasciata irrisolta, ritenuto che le tesi difensive

devono essere accolte già per altre ragioni.

6.

Nemmeno l’accusa contesta che le

scritte apparse sui muri del penitenziario siano opera esclusivamente del

gruppo di cittadini baschi e non degli accusati. Lo affermano del resto gli stessi

accusati all’unisono e gli altri giovani interrogati dalla polizia. Addirittura

fra di loro vi sono persone che le scritte nemmeno le hanno viste. Lo

confermano poi i filmati. Laddove le videocamere riprendono all’opera gli

imbrattatori le immagini mostrano in prevalenza due personaggi, un giovane con

il codino ed un altro con i capelli folti e ricci, non identificabili con

nessuno degli accusati. Le scritte sono tutte in lingua basca ed il loro significato

dichiaratamente incompreso dagli accusati. Infine gli accusati negano

recisamente di essere giunti alla Stampa muniti di vernici o bombolette spray,

essendo a loro perfettamente estranea l’idea di realizzare scritte sui muri.

7.

L’art. 260 CP esige la presenza,

ravvisabile dall’osservatore esterno, di una volontà di minacciare la quiete

pubblica. Ora, gli accusati e le altre persone interrogate sono stati mossi da

un diverso scopo: quello di “fare un po’ di festa a beneficio dei detenuti” (ACCU

6), di “far sapere ai detenuti che c’è solidarietà nei loro confronti” (ACCU

4), di “portare un saluto ai detenuti” (ACCU 3), di “fare gli auguri

ai carcerati” (R__________), di “portare un segno di solidarietà e

sostegno morale ai prigionieri sociali (...) di sicuro non sostegno a persone

che hanno agito con il solo scopo di arricchirsi” (O__________), di “portare

una forma di solidarietà” (ACCU 5), di “portare solidarietà morale alle

persone rinchiuse in una gabbia” (S__________) (verbali polizia). Sulla base

di questi intendimenti il gruppo di persone ha raggiunto il penitenziario

cantonale. Lo ha fatto in modo pacifico, come visto a piccoli gruppetti.

Soltanto al momento in cui le persone sono riprese dalle telecamere davanti

alla cancellata con lo sguardo rivolto ai carcerati lo spettatore neutrale può

cogliere l’impressione di avere davanti a sé un gruppo (più che un “assembramento”).

Il comportamento è tuttavia assolutamente pacifico, di una staticità

stucchevole. Nullamente dalle immagini esce il quadro di una forza compatta

mossa da un intento collettivo di recare minaccia alla quiete pubblica; semmai

qualche disturbo ai carcerati che in quel momento dormivano (v’è comunque da

credere che fossero ben pochi trattandosi della notte di capodanno). Il gruppo

non è aggressivo e non lo si vede commettere atti di violenza. Lo stesso

atteggiamento è ravvisabile al momento in cui viene dispiegato lo striscione e

nella fase finale. Le persone lasciano i luoghi singolarmente o a piccoli

gruppi. Si può dunque affermare che, fatta eccezione per i cittadini baschi (di

cui si dirà più avanti), il gruppo di persone comprendente gli accusati si è

mosso collettivamente con scopi e modalità pacifici, che come tali sono rimasti

immutati, dalla partenza dal centro CSOA al rientro a casa. Tale è perlomeno

l’immagine colta dall’osservatore esterno.

8.

Le imbrattature dei muri del

carcere sono opera a sé stante di alcuni componenti del gruppetto dei cittadini

baschi. Nel filmato queste persone si muovono in modo indipendente e senza dare

l’impressione di avere contatti con gli altri, o meglio: è vero che essi sono

insieme al resto del gruppo, fra cui gli accusati, all’arrivo ed alla partenza

dal carcere; tuttavia durante le fasi delle scritte sui muri essi operano

dissociati e senza alcun concorso morale e men che meno materiale degli altri.

Gli accusati hanno dichiarato di essersi avveduti delle scritte soltanto al

momento di lasciare i luoghi. ACCU 3 giunto per ultimo le ha viste già

realizzate, mentre ACCU 6 e ACCU 4, che erano ubriachi, hanno ricordi ben vaghi

di queste scritte ed in generale di tutta la dinamica degli accadimenti. Solo

nelle fasi immediatamente precedenti l’abbandono dei luoghi i filmati mostrano

una parte del gruppo in partenza (i cui componenti non sono identificabili

singolarmente) che viene a trovarsi davanti a una parte dei graffiti, anche

perché per rientrare era necessario transitarvi davanti. Difficile sostenere di

non averli visti. Ma altrettanto difficile è sostenere che queste persone abbiano

collaborato con la loro presenza, ancorché passivamente, a dare l’immagine di

una forza compatta che si abbandona ad atti di violenza collettivi. I due

imbrattatori principali si muovono alla sinistra del gruppo. Gli altri (2-3)

imbrattatori baschi si muovono invece a destra del gruppo, ove all’epoca si

trovavano i box di cantiere. Ed in questo caso non si può affermare che essi

potessero essere visti dagli altri nell’atto di imbrattare i box. Tutto questo

per dire che dai filmati non si ha mai l’impressione che questi atti di singoli

partecipanti abbiano attinenza con il comportamento e le modalità adottati

dagli altri, fra cui gli accusati.

9.

La logica impone di ritenere che

il gruppetto dei baschi, il quale per altro già in precedenza non era parso

molto affiatato con i frequentatori del CSOA, avesse in animo sin dall’inizio

uno scopo diverso da quello degli altri, orientato ai canoni della lotta

politica e soprattutto a lasciare un messaggio forte del suo passaggio e della sua

azione di protesta, appunto attraverso le scritte sui muri. Non a caso,

diversamente dagli accusati, i cittadini baschi si erano preventivamente

organizzati dotandosi di striscione e del materiale (spray colorati e pittura)

adatto allo scopo.

Si assiste così a due

collettivi distinti che per volontà comune vengono a trovarsi allo stesso tempo

nello stesso luogo, ma con scopi e spirito diversi sin dall’inizio: gli uni

pacifici ed animati da spirito di solidarietà, gli altri più votati ad atti di

violenza perlomeno verso le cose. Pertanto se di sommossa si volesse parlare,

questa andrebbe vista al limite in relazione all’operato dei cittadini baschi,

non a quello degli accusati. Se ne deve concludere che l’agire di questi ultimi

non assurge a comportamento punibile mancando i requisiti dell’assembramento

pubblico, degli atti di violenza collettivi e della partecipazione. Inoltre, a

nessuno degli accusati può essere rimproverato che gli atti commessi dai

cittadini baschi fossero per lui prevedibili; non essendo di tutta evidenza

sufficiente, come invece vorrebbe l’accusa, dedurre tale prevedibilità dal

fatto di aver accettato di portarsi al penitenziario della Stampa con persone

che non conoscevano. Ne discende che viene meno anche l’elemento soggettivo del

reato di sommossa. Gli accusati vanno quindi prosciolti.

10.

L’esito del presente processo

riporta sui giusti binari una situazione giudiziaria che invero suonava di

ingiustizia. L’accusa ha voluto punire persone che sono state prosciolte. Non

ha invece voluto punire persone che non sarebbero sfuggite ad una condanna, almeno

per i danneggiamenti. Generalità e indirizzi degli otto cittadini baschi erano

noti ed i loro atti sono lì da vedere attraverso i filmati della video

sorveglianza. Non vi era ragione di non procedere anche nei loro confronti.

Questa differenza di trattamento non si comprende, né si giustifica.

A ciò si aggiunge il singolare

caso di P__________. Citato e sollecitato a comparire per l’interrogatorio di

polizia egli non si è presentato. Ciononostante l’accusa ha emesso il decreto

d’accusa nei suoi confronti. Ebbene non avendo sollevato opposizione il decreto

di accusa è cresciuto in giudicato, cosicché P__________ viene a trovarsi

condannato per una sommossa commessa da solo.

11.

ACCU 6 è prosciolto dall’accusa

di sommossa. Il decreto d’accusa è nondimeno cresciuto in giudicato nei suoi

confronti per il reato di danneggiamento. Occorre conseguentemente fissare la

pena entro questi nuovi limiti. Le pene edittali dei due reati si equivalgono e

l’accusa ha proposto per gli altri accusati la pena pecuniaria sospesa di 10

aliquote più la multa (art. 42 cpv. 2 CP), aumentata a 20 aliquote nel caso di ACCU

6, appunto per il concorso con il reato di danneggiamento. Le condizioni

finanziarie di ACCU 6 giustificano di fissare in CHF 30.00 l’ammontare delle

singole aliquote. Tenuto conto dell’entità del danno che in sostanza, essendovi

correità, si limita per lui a CHF 750.00, avuto riguardo altresì alla sua vita

anteriore, alle sue condizioni personali (appena uscito da una difficile

situazione di dipendenza dall’alcol, invalido, al beneficio di misure tutelari

[curatrice amministrativa], una figlia a carico), e infine all’effetto che la

pena avrà sulla sua vita (art. 47 CP), appare congruamente commisurata una pena

di 5 aliquote giornaliere di CHF 30.00 cadauna, assortita da una multa di CHF

100.00

P.Q.M. visti gli art. 1 segg. 34 segg. 47,

144.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti da 1 a 6; decaduti i quesiti da 7 a 9, come segue al quesito posto sub 10;

proscioglie ACCU 6,

ACCU 5,

ACCU 4,

ACCU 3,

ACCU 2,

ACCU 1,

dall’accusa di sommossa;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

dà atto che la pronuncia di condanna

di ACCU 6 per il reato di danneggiamento come a punto 1 del decreto d’accusa

del 5 febbraio 2009 è cresciuta in giudicato;

condanna ACCU 6,

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta), per un totale di CHF

150.00

(centocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di CHF 100.00

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi CHF 50.00 (cinquanta).

comunica che la condanna di ACCU 6 sarà

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 525.00 tassa

di giustizia

CHF 525.00 spese

giudiziarie

CHF 0.00 testi

CHF 1’050.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 6,

CHF 100.00 multa

CHF 25.00 tassa di giustizia

CHF 25.00 spese giudiziarie

CHF 0.00 testi

CHF 150.00 totale

Il Giudice: Il

Segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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