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Decisione

10.2008.551

Perdere il controllo della propria vettura in fase di sorpasso e nella fase di rientro urtare un veicolo; non fornire le proprie generalità al conducente dell'autovettura danneggiata

7 luglio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4931/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 dicembre 2008;

indetto il dibattimento in data 7 luglio

2009, al quale è comparso il solo accusato; il Procuratore pubblico con

lettera 6 maggio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il

quale chiede il proscioglimento da ogni accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

infrazione grave alle norme

della circolazione, per avere a __________ l’8.8.2008 violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pe­ricolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con la vettura Opel targata TI __________ e, in

una curva per lui piegante a destra, effettuato una manovra di sorpasso di tre

veicoli ad una velocità stimata dai loro conducenti essere superiore al vigente

limite di 80 Km/h. Il protagonista CIVI 1 azionava quindi l’avvisatore acustico

onde rendere attento lo ACCU 1 sulla pericolosità della sua manovra.

Quest’ultimo rientrava sulla sua originaria corsia di marcia frenando

bruscamente, sorprendendo così l’automobilista CIVI 1 il quale nulla ha potuto

onde evitare di urtarlo da tergo?

1.2

inosservanza dei doveri in caso

d'infortunio, per avere, a __________ l’8.8.2008, abbandonato il luogo

dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in

specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o

avvertire senza indugio la polizia?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione con gli art. 26 cpv. 1, 35 cpv. 2 seconda frase e cpv. 3 LCStr; 92

cpv. 1 LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lieve infrazione alle norme

della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per avere, a __________ l’8.8.2008,

contravvenuto alle norme medesime, in particolare per aver effettuato con la

vettura Opel targata TI __________ una manovra di sorpasso di tre veicoli rallentando

bruscamente dopo il rientro sulla sua originaria corsia di marcia, ostacolando

così la circolazione dei veicoli che lo seguivano, in specie sorprendendo

l’automobilista CIVI 1 il quale lo ha urtato da tergo;

e di

inosservanza dei doveri in caso

d'infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr) per avere, a __________ l’8-8-2008,

abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri

impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie

generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per

complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (3604),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 900.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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