10.2008.56
Circolare alla velocità di 78 Km/h (dedotto in margine di tolleranza) su 50 km/h, accertamento mediante apparecchio radar malgrado il vigente limite di 50 Km/h
8 maggio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.56
Data decisione, Autorità:
08.05.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare alla velocità di 78 Km/h (dedotto in margine di tolleranza) su 50 km/h, accertamento mediante apparecchio radar malgrado il vigente limite di 50 Km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.56
DA
292/2008
Bellinzona
8
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Kia targata __________ alla velocità di 78 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
fatti avvenuti a __________;
art. 90 cifra 2 LCStr in relazione
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art.
Fatti
22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 28 gennaio
2008 n. 292/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 90.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti
a complessivi fr. 900.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.00,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2008;
indetto il dibattimento 8 maggio 2008, al
quale è comparso l’accusato; il Procuratore pubblico con lettera 21 aprile
2008.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale chiede una riduzione della pena e, in specie, che la sospensione
condizionale venga ridotta in ossequio alla prassi in casi simili. Rileva
inoltre che attualmente non ha alcun reddito;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione, per aver violato gravemente, a __________
il __________, le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Kia targata __________ alla velocità di 78 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr in
relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a
ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 3., come segue ai quesiti posti sub 2. e 4.;
dichiara __________
autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 292/2008 del
28.
gennaio 2008;
condanna __________
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--
(trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per
complessivi fr. 200.-- (duecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 700.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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