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Decisione

10.2008.58

Circolazione in stato di ebrietà alcolemia: min. 0.80 - max. 1.23 grammi per mille

3 giugno 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi

fr. 300.-

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni (art. 42 e segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.-,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 200.-.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2008 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 3 giugno 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e

il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 aprile 2008 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale non contesta i fatti, ma dopo avere esposto la situazione

personale ed economica dell’accusato chiede che il periodo di prova sia fissato

in due anni e che la multa venga ridotta;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a

suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP, 91

cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 437/2008 del 4 febbraio 2008.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.-

(trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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