10.2008.58
Circolazione in stato di ebrietà alcolemia: min. 0.80 - max. 1.23 grammi per mille
3 giugno 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.58
Data decisione, Autorità:
03.06.2008, PRPEN
Titolo:
Circolazione in stato di ebrietà alcolemia: min. 0.80 - max. 1.23 grammi per mille
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.58
DA
437/2008
Bellinzona
3
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara Friedli in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da:
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Audi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.80 - max. 1.23 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 437/2008 di data 4 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 300.-
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni (art. 42 e segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.-,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.-.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2008 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 3 giugno 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e
il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 aprile 2008 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale non contesta i fatti, ma dopo avere esposto la situazione
personale ed economica dell’accusato chiede che il periodo di prova sia fissato
in due anni e che la multa venga ridotta;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a
suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP, 91
cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 437/2008 del 4 febbraio 2008.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.-
(trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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