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Decisione

10.2008.59

Conducente rimasto sconosciuto

18 giugno 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-

(trenta), corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 200.-.

4.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi decretata nei suoi confronti dalle Assise

correzionali di Locarno il __________ ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo

di prova;

5.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso

alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta)

ciascuna per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico l'8 ottobre 2007 con l'avvertenza che in caso

di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta)

giorni.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 11 febbraio 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 giugno 2008,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 23 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato ed in via subordinata che la pena pecuniaria e la

multa siano ridotte, con in ogni caso la sospensione della pena pecuniaria;

egli richiede inoltre che non venga revocato il beneficio della sospensione

condizionale della pena decretata dalle Assise correzionali, né che sia

prolungato il periodo di prova; infine postula la non revoca della precedente

pena pecuniaria;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (ai sensi del vCP) decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali

di Locarno il __________ 2006.

4.

Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi

fr. 1'800.- (milleottocento), decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico l'8 ottobre 2007 (art. 46 cpv. 1 CP);

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

Il motoveicolo Gilera

Nexus 500, targato TI __________, di cui l’accusato è detentore, è incorso il 6

novembre 2007 alle ore 10.41 in via __________ a __________ in un controllo radar,

nel quale è stata accertata una velocità di 83 km/h, laddove vige il limite di

50.

km/h.

Il conducente non è

stato identificato.

Per questa infrazione il

Procuratore pubblico, ritenuta una velocità punibile di 78 km/h, ha proposto la

condanna di ACCU 1 alla pena di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.-

condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 4 anni e alla multa di fr.

500.

-.

Nel determinare la pena egli ha

pure tenuto conto dei precedenti dell’imputato, in particolare diverse infrazione

al codice della strada con revoca della licenza di condurre e un’infrazione

grave alle norme della circolazione, commessa il 3 luglio 2007, per la quale è

stata inflitta una condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di

fr. 30.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2.

L’accusato ha da subito

contestato di essere stato alla guida del motoveicolo, sostenendo che lo stesso

era stato dato in prestito a una persona straniera casualmente conosciuta la

sera precedente in un bar di __________, il quale l’aveva chiesto per sbrigare

alcune faccende prima di ritornare al suo paese.

In occasione

dell’interrogatorio di polizia 7 novembre 2007, dopo aver dichiarato di non

conoscere le generalità della persona alla quale aveva consegnato il veicolo

perché si era presentata unicamente come “__________”, ha precisato: “ieri

mattina verso le ore 07.30, mi trovavo al PUB __________ di __________, per

caso era presente anche __________, persona che ho conosciuto il giorno prima,

nel medesimo esercizio pubblico, durante una partita a calcetto. __________ mi

chiedeva se [gli] potevo prestare il mio motoveicolo perché doveva

sbrigare delle faccende prima della sua partenza per l’Italia. Ho acconsentito

e gli ho consegnato le chiavi, dopo avermi accompagnato a casa lui è proseguito

per conto suo a bordo del mio motoveicolo. Eravamo d’accordo che __________ mi

avrebbe riconsegnato il veicolo per le ore 13.00 presso il PUB __________

depositando la chiave nel vano del mezzo. Al mio arrivo verso le 13.00 il mio

veicolo era parcheggiato nei parcheggi pubblici nei pressi del PUB. __________

non era presente.”.

L’imputato ha poi dichiarato di

abitare con la madre e che all’ora del controllo si trovava da solo a casa a __________,

dove è rimasto finché non è ritornato a piedi al pub. Al dibattimento ha

altresì osservato di aver chiesto a __________ se era in possesso della licenza

di condurre e che questi gli ha mostrato una patente internazionale che lo

abilitava a guidare motoveicoli. A precisa domanda ha risposto di non aver

controllato in quell’occasione le generalità del personaggio in discussione.

3.

Il difensore, dopo aver

rilevato che l’accusato ha prestato il veicolo con incoscienza, ha chiesto il suo

proscioglimento, ritenuto che egli ha sempre contestato la sua responsabilità,

siccome estraneo all’eccesso di velocità. Ha evidenziato come non vi sia nulla

agli atti che permetta di concludere che alla guida vi fosse l’imputato.

In via subordinata ha postulato

una riduzione della pena pecuniaria e della multa, il non prolungo del periodo

di prova della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi

decretata dalle Assise correzionali di Locarno per un crimine contro la LF

sugli stupefacenti e la non revoca della precedente pena per grave infrazione

alle norme della circolazione.

4.

In linea di principio

incombe all’autorità provare la colpevolezza di una persona.

Tuttavia, dottrina e

giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che in caso di infrazione alle

norme della circolazione stradale, nella quale l’autore rimane sconosciuto, non

è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio

per la colpevolezza. Questo indizio impone al detentore di fornire delle

spiegazioni. Qualora egli rimanga silente o non dia chiarimenti

sufficientemente plausibili il giudice potrà concludere che era lui il

conducente (cfr. Yvan Jeanneret,

Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, N. 41 delle

definizioni; Tribunale federale sentenze 1P.39/2005 del 5 aprile 2005 e

1P.641/2000 del 24 aprile 2001)).

Si tratta di un’applicazione

della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ammette che si possono

trarre conclusioni a sfavore di un accusato, quando questi non fornisce

spiegazioni di fronte a elementi di prova che richiedono ragionevolmente

chiarimenti da parte sua (cfr. Jeanneret,

ibidem).

5.

In concreto l’imputato

ha fornito una spiegazione che ha dell’inverosimile e che appare pretestuosa,

perché non suffragata dal benché minimo indizio di veridicità.

Non risulta infatti credibile

che egli abbia dato in prestito il suo unico veicolo (all’epoca) a uno

straniero di passaggio appena incontrato di cui non conosceva neppure

l’identità. Il rischio che il mezzo venisse rubato o anche solo danneggiato era

enorme e non è per nulla normale che l’accusato fosse disposto a correre un

simile pericolo.

E’ poi altrettanto incredibile

che egli quando, come asserito, ha dato un’occhiata alla licenza di condurre di

questa fantomatica persona – sempre che lo abbia fatto – non abbia approfittato

dell’occasione per prendere nota, se non anche dell’indirizzo, perlomeno delle

sue generalità. Strano pure che nessuno li abbia visti e possa confermarlo o

che non ci sia qualcuno (per esempio la mamma, una cameriera o un avventore

ecc.) che possa dare indicazioni sulla sua presenza nel pub e sui suoi

spostamenti.

Desta infine anche un

interrogativo il fatto che non sia stata concordata la riconsegna al domicilio

dell’imputato dato che “lo straniero” lo avrebbe condotto a casa e conosceva

quindi il luogo; se del caso ACCU 1 lo avrebbe poi potuto riportare al pub.

Solo così l’accusato aveva la possibilità di controllare se tutto fosse in

ordine.

In definitiva occorre

concludere che l’accusato non ha fatto fronte all’obbligo che gli incombeva di

provare chi conduceva il suo veicolo. Egli non solo non ha portato, ma nemmeno

si è dato la pena di fornire, un qualsiasi elemento a sostegno della sua

storia, affermando ad arte sempre e unicamente circostanze non verificabili.

Nella descritta evenienza si

deve giungere alla conclusione che il racconto dell’accusato è un estremo, ma

non veritiero, tentativo di difesa e che lui stesso era alla guida della sua

motocicletta.

6.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale il superamento nell’abitato di 25 km/h e

oltre della velocità massima consentita costituisce, indipendentemente dalle

circostanze concrete, un’infrazione grave alle norme della circolazione (cfr. DTF

123.

II 37).

In specie la velocità punibile

accertata supera di 28 km/h il limite massimo consentito di 50 km/h. L’accusato

ha di conseguenza messo gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione

stradale e deve essere punito per infrazione grave alle relative norme.

7.

Nella commisurazione della

pena occorre considerare la gravità della messa in pericolo, che l’accusato è

plurirecidivo specifico, che l’infrazione precedente della stessa natura è

stata commessa solo 4 mesi prima di quella qui in esame e che con il suo

atteggiamento ACCU 1 dimostra di non rendersi conto degli errori commessi e del

pericolo che crea continuando a infrangere il codice della strada.

Ciò posto la pena pecuniaria di

90.

aliquote giornaliere proposta dal Procuratore pubblico è correttamente

commisurata al grado di colpa dell’accusato e alle circostanze del caso

specifico. L’ammontare di una singola aliquota è fissato in fr. 50.- sulla base

della documentazione agli atti (cfr. in particolare i dati dell’ultima

dichiarazione fiscale oggetto di notifica), discussa al dibattimento. La pena

può essere sospesa condizionalmente, tuttavia per un periodo di prova di 4 anni

in considerazione del recidivare dell’imputato.

Alla pena pecuniaria sospesa è

aggiunta una multa effettiva di fr. 500.-.

8.

Per l’art. 46 cpv. 1 CP

se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto

e vi è pertanto da attendersi che egli commetterà nuovi reati, il giudice

revoca la sospensione condizionale di una pena.

Come visto sopra, l’accusato ha

infranto ripetutamente le norme sulla circolazione stradale e occorre

sottolineare che l’infrazione precedente era stata commessa poco tempo prima.

Inoltre negando ad ogni costo la sua responsabilità e cercando di sottrarvisi

egli non dà alcuna garanzia di aver compreso come ci si deve comportare sulla

strada. La prognosi non può quindi che essere sfavorevole.

Ne segue che la sospensione

condizionale della precedente pena pecuniaria deve essere revocata.

Non appare per contro

necessario revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena detentiva di 12 mesi, perché concerne un reato di natura completamente

diversa, per il quale non sembra esserci al momento attuale un particolare

pericolo di recidiva. Il periodo di prova non viene prolungato – come invece

era previsto nel decreto di accusa – perché un prolungamento, in applicazione

dell’art. 46 cpv. 2 CP, era già stato ordinato con la sentenza dell’8 ottobre

2007.

(cfr. act 2).

visti gli art. 34, 42, 46, 47 CP; 90

cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

39.

LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 413/2008 del 4 febbraio 2008.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

4’500.- (quattromilacinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (ai sensi del vCP)

decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno il __________

2006.

revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 1'800.-

(milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino l’8 ottobre 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta)

giorni.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino, (81716),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'800.- pena

pecuniaria

fr. 500.- multa

fr. 550.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 3'050.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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