10.2008.59
Conducente rimasto sconosciuto
18 giugno 2008Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2008.59
Data decisione, Autorità:
18.06.2008, PRPEN
Titolo:
Conducente rimasto sconosciuto
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.59
DA
413/2008
Bellinzona
18
giugno 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara
Friedli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da ________:)
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con il motoveicolo Gilera targato TI __________ alla velocità di 78 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
fatti avvenuti a;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr; in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a
cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 413/2008 di
data 4 febbraio 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1.
Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-
(trenta), corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.-.
4.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi decretata nei suoi confronti dalle Assise
correzionali di Locarno il __________ ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo
di prova;
5.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta)
ciascuna per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico l'8 ottobre 2007 con l'avvertenza che in caso
di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta)
giorni.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 11 febbraio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 giugno 2008,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 23 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato ed in via subordinata che la pena pecuniaria e la
multa siano ridotte, con in ogni caso la sospensione della pena pecuniaria;
egli richiede inoltre che non venga revocato il beneficio della sospensione
condizionale della pena decretata dalle Assise correzionali, né che sia
prolungato il periodo di prova; infine postula la non revoca della precedente
pena pecuniaria;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (ai sensi del vCP) decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali
di Locarno il __________ 2006.
4.
Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi
fr. 1'800.- (milleottocento), decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico l'8 ottobre 2007 (art. 46 cpv. 1 CP);
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
Il motoveicolo Gilera
Nexus 500, targato TI __________, di cui l’accusato è detentore, è incorso il 6
novembre 2007 alle ore 10.41 in via __________ a __________ in un controllo radar,
nel quale è stata accertata una velocità di 83 km/h, laddove vige il limite di
50.
km/h.
Il conducente non è
stato identificato.
Per questa infrazione il
Procuratore pubblico, ritenuta una velocità punibile di 78 km/h, ha proposto la
condanna di ACCU 1 alla pena di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.-
condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 4 anni e alla multa di fr.
500.
-.
Nel determinare la pena egli ha
pure tenuto conto dei precedenti dell’imputato, in particolare diverse infrazione
al codice della strada con revoca della licenza di condurre e un’infrazione
grave alle norme della circolazione, commessa il 3 luglio 2007, per la quale è
stata inflitta una condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di
fr. 30.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
2.
L’accusato ha da subito
contestato di essere stato alla guida del motoveicolo, sostenendo che lo stesso
era stato dato in prestito a una persona straniera casualmente conosciuta la
sera precedente in un bar di __________, il quale l’aveva chiesto per sbrigare
alcune faccende prima di ritornare al suo paese.
In occasione
dell’interrogatorio di polizia 7 novembre 2007, dopo aver dichiarato di non
conoscere le generalità della persona alla quale aveva consegnato il veicolo
perché si era presentata unicamente come “__________”, ha precisato: “ieri
mattina verso le ore 07.30, mi trovavo al PUB __________ di __________, per
caso era presente anche __________, persona che ho conosciuto il giorno prima,
nel medesimo esercizio pubblico, durante una partita a calcetto. __________ mi
chiedeva se [gli] potevo prestare il mio motoveicolo perché doveva
sbrigare delle faccende prima della sua partenza per l’Italia. Ho acconsentito
e gli ho consegnato le chiavi, dopo avermi accompagnato a casa lui è proseguito
per conto suo a bordo del mio motoveicolo. Eravamo d’accordo che __________ mi
avrebbe riconsegnato il veicolo per le ore 13.00 presso il PUB __________
depositando la chiave nel vano del mezzo. Al mio arrivo verso le 13.00 il mio
veicolo era parcheggiato nei parcheggi pubblici nei pressi del PUB. __________
non era presente.”.
L’imputato ha poi dichiarato di
abitare con la madre e che all’ora del controllo si trovava da solo a casa a __________,
dove è rimasto finché non è ritornato a piedi al pub. Al dibattimento ha
altresì osservato di aver chiesto a __________ se era in possesso della licenza
di condurre e che questi gli ha mostrato una patente internazionale che lo
abilitava a guidare motoveicoli. A precisa domanda ha risposto di non aver
controllato in quell’occasione le generalità del personaggio in discussione.
3.
Il difensore, dopo aver
rilevato che l’accusato ha prestato il veicolo con incoscienza, ha chiesto il suo
proscioglimento, ritenuto che egli ha sempre contestato la sua responsabilità,
siccome estraneo all’eccesso di velocità. Ha evidenziato come non vi sia nulla
agli atti che permetta di concludere che alla guida vi fosse l’imputato.
In via subordinata ha postulato
una riduzione della pena pecuniaria e della multa, il non prolungo del periodo
di prova della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi
decretata dalle Assise correzionali di Locarno per un crimine contro la LF
sugli stupefacenti e la non revoca della precedente pena per grave infrazione
alle norme della circolazione.
4.
In linea di principio
incombe all’autorità provare la colpevolezza di una persona.
Tuttavia, dottrina e
giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che in caso di infrazione alle
norme della circolazione stradale, nella quale l’autore rimane sconosciuto, non
è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio
per la colpevolezza. Questo indizio impone al detentore di fornire delle
spiegazioni. Qualora egli rimanga silente o non dia chiarimenti
sufficientemente plausibili il giudice potrà concludere che era lui il
conducente (cfr. Yvan Jeanneret,
Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, N. 41 delle
definizioni; Tribunale federale sentenze 1P.39/2005 del 5 aprile 2005 e
1P.641/2000 del 24 aprile 2001)).
Si tratta di un’applicazione
della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ammette che si possono
trarre conclusioni a sfavore di un accusato, quando questi non fornisce
spiegazioni di fronte a elementi di prova che richiedono ragionevolmente
chiarimenti da parte sua (cfr. Jeanneret,
ibidem).
5.
In concreto l’imputato
ha fornito una spiegazione che ha dell’inverosimile e che appare pretestuosa,
perché non suffragata dal benché minimo indizio di veridicità.
Non risulta infatti credibile
che egli abbia dato in prestito il suo unico veicolo (all’epoca) a uno
straniero di passaggio appena incontrato di cui non conosceva neppure
l’identità. Il rischio che il mezzo venisse rubato o anche solo danneggiato era
enorme e non è per nulla normale che l’accusato fosse disposto a correre un
simile pericolo.
E’ poi altrettanto incredibile
che egli quando, come asserito, ha dato un’occhiata alla licenza di condurre di
questa fantomatica persona – sempre che lo abbia fatto – non abbia approfittato
dell’occasione per prendere nota, se non anche dell’indirizzo, perlomeno delle
sue generalità. Strano pure che nessuno li abbia visti e possa confermarlo o
che non ci sia qualcuno (per esempio la mamma, una cameriera o un avventore
ecc.) che possa dare indicazioni sulla sua presenza nel pub e sui suoi
spostamenti.
Desta infine anche un
interrogativo il fatto che non sia stata concordata la riconsegna al domicilio
dell’imputato dato che “lo straniero” lo avrebbe condotto a casa e conosceva
quindi il luogo; se del caso ACCU 1 lo avrebbe poi potuto riportare al pub.
Solo così l’accusato aveva la possibilità di controllare se tutto fosse in
ordine.
In definitiva occorre
concludere che l’accusato non ha fatto fronte all’obbligo che gli incombeva di
provare chi conduceva il suo veicolo. Egli non solo non ha portato, ma nemmeno
si è dato la pena di fornire, un qualsiasi elemento a sostegno della sua
storia, affermando ad arte sempre e unicamente circostanze non verificabili.
Nella descritta evenienza si
deve giungere alla conclusione che il racconto dell’accusato è un estremo, ma
non veritiero, tentativo di difesa e che lui stesso era alla guida della sua
motocicletta.
6.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale il superamento nell’abitato di 25 km/h e
oltre della velocità massima consentita costituisce, indipendentemente dalle
circostanze concrete, un’infrazione grave alle norme della circolazione (cfr. DTF
123.
II 37).
In specie la velocità punibile
accertata supera di 28 km/h il limite massimo consentito di 50 km/h. L’accusato
ha di conseguenza messo gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione
stradale e deve essere punito per infrazione grave alle relative norme.
7.
Nella commisurazione della
pena occorre considerare la gravità della messa in pericolo, che l’accusato è
plurirecidivo specifico, che l’infrazione precedente della stessa natura è
stata commessa solo 4 mesi prima di quella qui in esame e che con il suo
atteggiamento ACCU 1 dimostra di non rendersi conto degli errori commessi e del
pericolo che crea continuando a infrangere il codice della strada.
Ciò posto la pena pecuniaria di
90.
aliquote giornaliere proposta dal Procuratore pubblico è correttamente
commisurata al grado di colpa dell’accusato e alle circostanze del caso
specifico. L’ammontare di una singola aliquota è fissato in fr. 50.- sulla base
della documentazione agli atti (cfr. in particolare i dati dell’ultima
dichiarazione fiscale oggetto di notifica), discussa al dibattimento. La pena
può essere sospesa condizionalmente, tuttavia per un periodo di prova di 4 anni
in considerazione del recidivare dell’imputato.
Alla pena pecuniaria sospesa è
aggiunta una multa effettiva di fr. 500.-.
8.
Per l’art. 46 cpv. 1 CP
se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto
e vi è pertanto da attendersi che egli commetterà nuovi reati, il giudice
revoca la sospensione condizionale di una pena.
Come visto sopra, l’accusato ha
infranto ripetutamente le norme sulla circolazione stradale e occorre
sottolineare che l’infrazione precedente era stata commessa poco tempo prima.
Inoltre negando ad ogni costo la sua responsabilità e cercando di sottrarvisi
egli non dà alcuna garanzia di aver compreso come ci si deve comportare sulla
strada. La prognosi non può quindi che essere sfavorevole.
Ne segue che la sospensione
condizionale della precedente pena pecuniaria deve essere revocata.
Non appare per contro
necessario revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena detentiva di 12 mesi, perché concerne un reato di natura completamente
diversa, per il quale non sembra esserci al momento attuale un particolare
pericolo di recidiva. Il periodo di prova non viene prolungato – come invece
era previsto nel decreto di accusa – perché un prolungamento, in applicazione
dell’art. 46 cpv. 2 CP, era già stato ordinato con la sentenza dell’8 ottobre
2007.
(cfr. act 2).
visti gli art. 34, 42, 46, 47 CP; 90
cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; 9 e segg., 273 e segg. CPP;
39.
LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 413/2008 del 4 febbraio 2008.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.
4’500.- (quattromilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (ai sensi del vCP)
decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno il __________
2006.
revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 1'800.-
(milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino l’8 ottobre 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta)
giorni.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino, (81716),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'800.- pena
pecuniaria
fr. 500.- multa
fr. 550.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 3'050.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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