10.2008.6
Circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.97 - max 2.28 gr/oo); incidente della circolazione
4 agosto 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.6
Data decisione, Autorità:
04.08.2008, PRPEN
Titolo:
Circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.97 - max 2.28 gr/oo); incidente della circolazione
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.6
DA
4427/2007
Bellinzona
4
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l'autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.97 - max. 2.28 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________
il 26 settembre 2007;
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, all’interno dell’intersezione con
percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida
fuoriuscendo dal campo stradale sulla sua destra terminando la corsa con la
vettura rovesciata su di un fianco;
fatti avvenuti a __________
il 26 settembre 2007;
reato previsto dall'art.
90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1
e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 13 dicembre
2007 n. 4427/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 160.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 4'800.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'200.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
indetto il dibattimento 4 agosto 2008, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contestando i fatti, chiede, in considerazione della difficile situazione
economica del suo assistito, una massiccia riduzione delle aliquote sia nel
numero sia nella somma, della multa, nonché delle tasse e spese giudiziarie;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31
cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4427/2007 del 13 dicembre
2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.
1'500.-- (millecinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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