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Decisione

10.2008.65

Condurre un'autovettura senza licenza di circolazione e le targhe di controllo

26 giugno 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2 cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa dell’ 11

febbraio 2008 n. 498/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento)

ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.00 (mille).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)

giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle

spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata

trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2008;

indetto il

dibattimento 26 giugno 2008, al quale hanno preso parte l’imputato e il suo

patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 giugno 2008 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

rilevato su indicazione del giudice, che

le imputazioni in realtà sono tre, e preso atto che il difensore ha ammesso

questa particolarità senza sollevare particolari censure;

sentito il difensore, avv. DI 1, il quale

rileva l’eccezionalità della fattispecie, specificando che si è trattato di

un’unica circostanza, dovuta ad una situazione di estrema urgenza (i militari

ai quali era stato concesso in uso il fondo sul quale si trovava il magazzino B

della ditta __________, avevano immediata necessità di spostare del materiale),

nella quale il suo assistito ha agito senza riflettere; che il tragitto

percorso è stato molto breve (30 m al massimo); e che all’epoca non era

nell’operatività della ditta __________ eseguire spostamenti con il muletto dal

magazzino A, dove lavorava il prevenuto, e il magazzino B (sito al di là della

strada pubblica); anzi, tale stabile non veniva praticamente usato dalla ditta __________,

ma, sia pure solo parzialmente, era affittato a terzi. In conclusione, il

difensore chiede il proscioglimento dal capo di imputazione di cui all’art. 96

cifra 2 LCStr. e una massiccia riduzione della pena per quanto riguarda il

reato di circolazione senza targhe e licenza di condurre; in via subordinata

una massiccia riduzione della pena;

sentito per ultimo l'accusato per la sua

dichiarazione conclusiva (art. 252 CP), il quale afferma di aver agito in modo

impulsivo e che è comunque stato molto attento nel transitare sulla strada

pubblica;

posti a

giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, autore colpevole di circolazione senza licenza di

circolazione, senza targhe e senza assicurazione RC di cui all'art. 96 cifra 1

cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.,

per avere,

a Riva San Vitale il 14

novembre 2007,

condotto la macchina semovente Daewoo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste,

sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la

prescritta assicurazione per la responsabilità civile?

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di

tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e

cifra 2 cpv. 1 LCStr.;12 segg., 34 segg., 37, 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione

senza licenza di circolazione, senza targhe e senza assicurazione RC, art. 96

cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.,

per avere,

a Riva San Vitale il 14

novembre 2007,

condotto la macchina semovente Daewoo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste,

sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la

prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 3

(tre) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento), per un totale di fr. 300.00

(trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.00

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1:

fr. 100.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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