10.2008.65
Condurre un'autovettura senza licenza di circolazione e le targhe di controllo
26 giugno 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.65
Data decisione, Autorità:
26.06.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura senza licenza di circolazione e le targhe di controllo
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 96 cpv. 1 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.65
DA
498/2008
Bellinzona
26
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di circolazione senza assicurazione RC
per aver condotto la macchina semovente Daewoo senza la licenza di circolazione e le targhe di
controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione,
che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti
a Riva San Vitale il 14 novembre 2007;
reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra
Fatti
2 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa dell’ 11
febbraio 2008 n. 498/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento)
ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.00 (mille).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)
giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle
spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2008;
indetto il
dibattimento 26 giugno 2008, al quale hanno preso parte l’imputato e il suo
patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 giugno 2008 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
rilevato su indicazione del giudice, che
le imputazioni in realtà sono tre, e preso atto che il difensore ha ammesso
questa particolarità senza sollevare particolari censure;
sentito il difensore, avv. DI 1, il quale
rileva l’eccezionalità della fattispecie, specificando che si è trattato di
un’unica circostanza, dovuta ad una situazione di estrema urgenza (i militari
ai quali era stato concesso in uso il fondo sul quale si trovava il magazzino B
della ditta __________, avevano immediata necessità di spostare del materiale),
nella quale il suo assistito ha agito senza riflettere; che il tragitto
percorso è stato molto breve (30 m al massimo); e che all’epoca non era
nell’operatività della ditta __________ eseguire spostamenti con il muletto dal
magazzino A, dove lavorava il prevenuto, e il magazzino B (sito al di là della
strada pubblica); anzi, tale stabile non veniva praticamente usato dalla ditta __________,
ma, sia pure solo parzialmente, era affittato a terzi. In conclusione, il
difensore chiede il proscioglimento dal capo di imputazione di cui all’art. 96
cifra 2 LCStr. e una massiccia riduzione della pena per quanto riguarda il
reato di circolazione senza targhe e licenza di condurre; in via subordinata
una massiccia riduzione della pena;
sentito per ultimo l'accusato per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CP), il quale afferma di aver agito in modo
impulsivo e che è comunque stato molto attento nel transitare sulla strada
pubblica;
posti a
giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, autore colpevole di circolazione senza licenza di
circolazione, senza targhe e senza assicurazione RC di cui all'art. 96 cifra 1
cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.,
per avere,
a Riva San Vitale il 14
novembre 2007,
condotto la macchina semovente Daewoo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste,
sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la
prescritta assicurazione per la responsabilità civile?
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di
tempo?
4.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e
cifra 2 cpv. 1 LCStr.;12 segg., 34 segg., 37, 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione
senza licenza di circolazione, senza targhe e senza assicurazione RC, art. 96
cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.,
per avere,
a Riva San Vitale il 14
novembre 2007,
condotto la macchina semovente Daewoo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste,
sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la
prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 3
(tre) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento), per un totale di fr. 300.00
(trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.00
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1:
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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