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Decisione

10.2008.66

Acquisto, vendita e consumo di eroina

12 marzo 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. ripetuta contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti,

per avere, fra il mese di

ottobre __________ e il 20 novembre __________ a __________, a __________ ed in

altre imprecisate località, senza essere autorizzato, in diverse occasioni

consumato il rimanente della sostanza stupefacente acquistata e venduta di cui

al punto 1;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a

LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 4 febbraio

2008 n. 421/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 90 (novanta)

giorni (art.

40 e seg. CPS), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione

condizionale ai sensi dell’art. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena

pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art.

41 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi di

detenzione, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il

__________ ma lo ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2008;

indetto il dibattimento 12 marzo 2009, al

quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con

comunicazione 18 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È __________, , autore

colpevole di:

1.1

ripetuta infrazione alla LF

sugli stupefacenti,

per avere,

fra il mese di ottobre __________

e il 20 novembre __________ a __________, a __________ ed in altre imprecisate

località, senza essere autorizzato, in diverse occasioni acquistato

complessivamente 8 buste dosi di eroina nonché ulteriori 10 grammi di eroina di cui venduto a __________ e __________ un quantitativo complessivo pari ad

almeno 12 buste dosi di eroina;

1.2

ripetuta contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti,

per avere,

fra il mese di ottobre __________

e il 20 novembre __________ a __________, a __________ ed in altre imprecisate

località, senza essere autorizzato, in diverse occasioni consumato il rimanente

della sostanza stupefacente acquistata e venduta di cui al punto 1;

2.

In caso di risposta affermativa

ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può

essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12

mesi di detenzione, decretata nei suoi confronti il __________.

5.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cifra 1 LS, 19a LS;

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

1.

ripetuta infrazione alla LF

sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup, per avere,

fra il mese di ottobre __________

e febbraio __________ a __________ ed in altre imprecisate località, senza

essere autorizzato, in diverse occasioni acquistato complessivamente 8 buste

dosi di eroina;

2.

ripetuta contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per avere,

fra il mese di ottobre __________

e febbraio __________ a __________ ed in altre imprecisate località, senza

essere autorizzato, in diverse occasioni consumato la sostanza stupefacente

acquistata di cui al punto 1;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.

3'300.- (tremilatrecento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi di detenzione, decretata

nei suoi confronti il __________ ma lo ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 1

CPS).

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 3'300.- pena

pecuniaria

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 3'800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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