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Decisione

10.2008.67

Guida in stato di ubriachezza (min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille)

30 giugno 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti __________;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto

d’accusa del 4 febbraio 2008 n. 456/2008 del che propone la condanna:

1. Alla

pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90,- (novanta) (art.

34 e segg. CPS) ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 8'100,-

(ottomilacento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'500,- (millecinquecento(, ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106

cpv. 2 CPS).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200,- (duecento) e delle spese

giudiziarie di fr. 300,- (trecento).

4.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 90 giorni (ai sensi del CPS), decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il 03.11.2003 (art. 46 cpv. 1 CPS).

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2008;

indetto il dibattimento 30 giugno 2008,

al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico con lettera 6 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, DI 1, , il quale motiva l’opposizione interposta al decreto di

accusa in esame con tre ordini di ragioni: innanzitutto la pena proposta si

avvera in concreto eccessiva, nella misura in cui l’aliquota giornaliera di fr.

90.

- è figlia di un’errata valutazione dei dati patrimoniali riguardanti il

prevenuto, il quale deve corrispondere mensilmente alimenti per i tre figli in

misura di fr. 800.- circa a fronte di un reddito mensile netto di ca. 3300.-;

secondariamente, il Procuratore pubblico non considera la situazione personale

del suo assistito, gravato da numerosi debiti; infine, una revoca della

precedente pena detentiva vanificherebbe il diritto di visita a favore del

prevenuto dei figli minorenni (uno di nove anni e l’altra di diciassette). In

conclusione, il patrocinatore chiede che il suo cliente venga condannato ad una

pena pecuniaria con un’aliquota giornaliera massicciamente ridotta; che la pena

principale sia sospesa condizionalmente; e che, subordinatamente, quale pena

principale vengano inflitti lavori di pubblica utilità, pure da sospendere. Il

difensore non si oppone quindi alla multa, la quale dovrebbe essere comunque

ricondotta a fr. 1000.- (equivalente cioè a un terzo del salario circa), e

contesta da ultimo la revoca proposta dal Magistrato inquirente, domandando che

questo giudice abbia a non decretarla, ma semmai a prolungarne il periodo di

prova;

sentito per ultimo l'accusato per la

sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CP), il quale afferma di essere stato

incosciente e di non avere nulla da aggiungere, rimettendosi a quanto spiegato

dal suo avvocato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1,

, autore colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver

condotto,

a __________,

l'autovettura

__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel

1996.

(alcolemia: 2.01 grammi per mille), nel 2002 (alcolemia: 2.50 grammi per

mille) e nel 2003 (alcolemia: 2.14 grammi per mille) per analogo reato?

2.

In caso di

risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere

inflitta?

3.

In caso di

pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica

utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della

pena? Se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico il 03.11.2003 (art. 46 cpv. 1 CPS)?

5.

Il

giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti l’art. 91

cpv. 1 LCStr; gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 46 e 47, 106 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

dichiara ACCU

1,

autore colpevole di

guida in stato di inattitudine art. 91 cpv. 1 LCStr,

per aver

condotto,

a __________,

l'autovettura __________

targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1996

(alcolemia: 2.01 grammi per mille), nel 2002 (alcolemia: 2.50 grammi per mille)

e nel 2003 (alcolemia: 2.14 grammi per mille) per analogo reato;

condanna ACCU 1,

1.

a un lavoro di pubblica

utilità di 360 (trecentosessanta) ore, da prestare;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00

(settecento).

Comunica che la

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90

(novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il 03.11.2003, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di

prova.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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