10.2008.67
Guida in stato di ubriachezza (min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille)
30 giugno 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.67
Data decisione, Autorità:
30.06.2008, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ubriachezza (min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.67
DA
456/2008
Bellinzona
30
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato
di inattitudine,
per aver
condotto l'autovettura Y targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già
stato condannato nel 1996 (alcolemia: 2.01 grammi per mille), nel 2002
(alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2003 (alcolemia: 2.14 grammi per
mille) per analogo reato;
Fatti
avvenuti __________;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto
d’accusa del 4 febbraio 2008 n. 456/2008 del che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90,- (novanta) (art.
34 e segg. CPS) ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 8'100,-
(ottomilacento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'500,- (millecinquecento(, ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106
cpv. 2 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200,- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300,- (trecento).
4.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 90 giorni (ai sensi del CPS), decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il 03.11.2003 (art. 46 cpv. 1 CPS).
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2008;
indetto il dibattimento 30 giugno 2008,
al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 6 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, DI 1, , il quale motiva l’opposizione interposta al decreto di
accusa in esame con tre ordini di ragioni: innanzitutto la pena proposta si
avvera in concreto eccessiva, nella misura in cui l’aliquota giornaliera di fr.
90.
- è figlia di un’errata valutazione dei dati patrimoniali riguardanti il
prevenuto, il quale deve corrispondere mensilmente alimenti per i tre figli in
misura di fr. 800.- circa a fronte di un reddito mensile netto di ca. 3300.-;
secondariamente, il Procuratore pubblico non considera la situazione personale
del suo assistito, gravato da numerosi debiti; infine, una revoca della
precedente pena detentiva vanificherebbe il diritto di visita a favore del
prevenuto dei figli minorenni (uno di nove anni e l’altra di diciassette). In
conclusione, il patrocinatore chiede che il suo cliente venga condannato ad una
pena pecuniaria con un’aliquota giornaliera massicciamente ridotta; che la pena
principale sia sospesa condizionalmente; e che, subordinatamente, quale pena
principale vengano inflitti lavori di pubblica utilità, pure da sospendere. Il
difensore non si oppone quindi alla multa, la quale dovrebbe essere comunque
ricondotta a fr. 1000.- (equivalente cioè a un terzo del salario circa), e
contesta da ultimo la revoca proposta dal Magistrato inquirente, domandando che
questo giudice abbia a non decretarla, ma semmai a prolungarne il periodo di
prova;
sentito per ultimo l'accusato per la
sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CP), il quale afferma di essere stato
incosciente e di non avere nulla da aggiungere, rimettendosi a quanto spiegato
dal suo avvocato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1,
, autore colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver
condotto,
a __________,
l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel
1996.
(alcolemia: 2.01 grammi per mille), nel 2002 (alcolemia: 2.50 grammi per
mille) e nel 2003 (alcolemia: 2.14 grammi per mille) per analogo reato?
2.
In caso di
risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere
inflitta?
3.
In caso di
pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica
utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico il 03.11.2003 (art. 46 cpv. 1 CPS)?
5.
Il
giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti l’art. 91
cpv. 1 LCStr; gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 46 e 47, 106 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
dichiara ACCU
1,
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver
condotto,
a __________,
l'autovettura __________
targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1996
(alcolemia: 2.01 grammi per mille), nel 2002 (alcolemia: 2.50 grammi per mille)
e nel 2003 (alcolemia: 2.14 grammi per mille) per analogo reato;
condanna ACCU 1,
1.
a un lavoro di pubblica
utilità di 360 (trecentosessanta) ore, da prestare;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00
(settecento).
Comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90
(novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il 03.11.2003, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di
prova.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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