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Far contraffare da terzi una carta di identità per migliorare la situazione della figlia
19 agosto 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.7
Data decisione, Autorità:
19.08.2008, PRPEN
Titolo:
Far contraffare da terzi una carta di identità per migliorare la situazione della figlia
FALSITÀ IN CERTIFICATI
art. 252 CPS
Incarto
n.
10.2008.7
DA
4336/2007
Bellinzona
19
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sabrina
Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di falsità in certificati,
per avere, al fine di
migliorare la situazione di sua figlia, fatto contraffare da terzi una carta
d'identità jugoslava rilasciata a nome di __________, facendovi applicare la
sua fotografia;
fatti avvenuti a __________ (__________),
__________ e __________, il 14 agosto 2007;
reato previsto dall’art. 252
CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 10 dicembre
Fatti
2007 n. 4336/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 900.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2
CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
Ordina la confisca della
carta d'identità jugoslava contraffatta n. __________ sequestrata dalla
Polizia del Cantone Ticino il 23 ottobre 2007 (art. 69 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 dicembre 2007
dell’accusato;
indetto il dibattimento 19 agosto 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore,
l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito. In primo luogo rileva come la competenza del
giudice svizzero non sia data, essendo il reato stato commesso all’estero.
Inoltre pure la data indicata nel decreto non corrisponde a quella in cui il
documento sarebbe stato contraffatto. Manca infine il presupposto del dolo:
l’imputato non era consapevole, e nemmeno avrebbe potuto esserlo, della falsità
della carta d’identità. Egli ha ordinato un documento vero e non può essergli
addebitato il fatto che gliene sia stato spedito uno falso;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di falsità in certificati per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve essere ordinata la
confisca e la distruzione della carta di identità jugoslava contraffatta n. __________
sequestratagli dalla Polizia il 23 ottobre 2007?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli 252 CPS; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di falsità in
certificati, art. 252 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4336/2007 del 10 dicembre 2007;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
ordina la confisca e la distruzione
della carta d'identità jugoslava contraffatta n. __________ sequestrata
dalla Polizia il 23 ottobre 2007 (art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Divisione della giustizia,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 370.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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