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Decisione

10.2008.7

Far contraffare da terzi una carta di identità per migliorare la situazione della figlia

19 agosto 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 4336/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 900.--.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2

CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

Ordina la confisca della

carta d'identità jugoslava contraffatta n. __________ sequestrata dalla

Polizia del Cantone Ticino il 23 ottobre 2007 (art. 69 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 dicembre 2007

dell’accusato;

indetto il dibattimento 19 agosto 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore,

l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito. In primo luogo rileva come la competenza del

giudice svizzero non sia data, essendo il reato stato commesso all’estero.

Inoltre pure la data indicata nel decreto non corrisponde a quella in cui il

documento sarebbe stato contraffatto. Manca infine il presupposto del dolo:

l’imputato non era consapevole, e nemmeno avrebbe potuto esserlo, della falsità

della carta d’identità. Egli ha ordinato un documento vero e non può essergli

addebitato il fatto che gliene sia stato spedito uno falso;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di falsità in certificati per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve essere ordinata la

confisca e la distruzione della carta di identità jugoslava contraffatta n. __________

sequestratagli dalla Polizia il 23 ottobre 2007?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli 252 CPS; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di falsità in

certificati, art. 252 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4336/2007 del 10 dicembre 2007;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

ordina la confisca e la distruzione

della carta d'identità jugoslava contraffatta n. __________ sequestrata

dalla Polizia il 23 ottobre 2007 (art. 69 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Divisione della giustizia,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 370.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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