10.2008.70
Guidare un autofurgone malgrado la revoca della patente
14 agosto 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.70
Data decisione, Autorità:
14.08.2008, PRPEN
Titolo:
Guidare un autofurgone malgrado la revoca della patente
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.70
DA
432/2008
Bellinzona
14
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di
1. guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto l’autofurgono
__________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 25.08.2005 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando con
l’autofurgone surriferito alla velocità da lui stesso ammessa in circa 90 Km/h. malgrado il vigente limite di 80 Km/h., negligentemente perso la padronanza di guida
invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza
scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata __________ condotta
da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32
cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr., art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. b, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 4 febbraio
2008 n. 432/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 70.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 4'200.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.00
ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2008 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 14 agosto 2008, al quale ha preso parte l’imputato, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 16 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato; le parti lese non si sono presentate;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato, il quale afferma che senz’altro andava a quasi novanta, e
che non ha creato l’incidente: in effetti, non è stato lui ad uscire dalla
corsia demarcata con la doppia linea, bensì il signor LESA 2 che l’ha
oltrepassata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, __________, autore
colpevole di:
1.1
guida senza licenza di condurre
o nonostante la revoca,
per avere,
a __________,
condotto l’autofurgono __________
targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data 25.08.2005 per un periodo indeterminato?
1.2
Infrazione alle norme della
circolazione,
per avere,
a __________,
circolando con l’autofurgone
surriferito alla velocità da lui stesso ammessa in circa 90 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h., negligentemente perso la padronanza di guida
invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza
scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata __________ condotta
da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso?
2.
In caso di risposta affermativa
ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di
tempo?
4.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2, 90 cifra 1
in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett.
b ONC; 6 cifra 2 CEDU; 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di:
1.
guida senza licenza di condurre
o nonostante la revoca,
per avere,
a __________,
condotto l’autofurgone __________
targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data 25.08.2005 per un periodo indeterminato;
2.
infrazione alle norme della
circolazione,
per avere,
a __________,
circolando con l’autofurgone surriferito
alla velocità da lui stesso ammessa in circa 90 Km/h, infranto il vigente
limite di 80 km/h;
condanna ACCU 1,
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr.
900.00
(novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 300.00
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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