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Decisione

10.2008.70

Guidare un autofurgone malgrado la revoca della patente

14 agosto 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando con

l’autofurgone surriferito alla velocità da lui stesso ammessa in circa 90 Km/h. malgrado il vigente limite di 80 Km/h., negligentemente perso la padronanza di guida

invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza

scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata __________ condotta

da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90

cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32

cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr., art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. b, 7 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 4 febbraio

2008 n. 432/2008 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr. 70.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 4'200.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.00

ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

Vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2008 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 14 agosto 2008, al quale ha preso parte l’imputato, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 16 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato; le parti lese non si sono presentate;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato, il quale afferma che senz’altro andava a quasi novanta, e

che non ha creato l’incidente: in effetti, non è stato lui ad uscire dalla

corsia demarcata con la doppia linea, bensì il signor LESA 2 che l’ha

oltrepassata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, __________, autore

colpevole di:

1.1

guida senza licenza di condurre

o nonostante la revoca,

per avere,

a __________,

condotto l’autofurgono __________

targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata

dalla competente Autorità amministrativa in data 25.08.2005 per un periodo indeterminato?

1.2

Infrazione alle norme della

circolazione,

per avere,

a __________,

circolando con l’autofurgone

surriferito alla velocità da lui stesso ammessa in circa 90 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h., negligentemente perso la padronanza di guida

invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza

scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata __________ condotta

da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso?

2.

In caso di risposta affermativa

ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di

tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2, 90 cifra 1

in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett.

b ONC; 6 cifra 2 CEDU; 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di:

1.

guida senza licenza di condurre

o nonostante la revoca,

per avere,

a __________,

condotto l’autofurgone __________

targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata

dalla competente Autorità amministrativa in data 25.08.2005 per un periodo indeterminato;

2.

infrazione alle norme della

circolazione,

per avere,

a __________,

circolando con l’autofurgone surriferito

alla velocità da lui stesso ammessa in circa 90 Km/h, infranto il vigente

limite di 80 km/h;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr.

900.00

(novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 300.00

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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