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Decisione

10.2008.73

Colpire con un calcio il parafango di una vettura di proprietà di una terza persona

25 giugno 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato

previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito con

decreto d’accusa n. 304/2008 di data 28 gennaio 2008 del che propone la

condanna dell'accusato:

1. Alla pena

pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.00 cadauna,

corrispondenti a

complessivi fr. 500.00.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena

detentiva di giorni 3.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese

giudiziarie

di fr. 100.00.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2008 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 25 giugno 2008, al quale è comparso l’accusto personalmente,

mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 maggio 2008 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d’accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto

di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dall’imputazione

di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 304/2008 del

28.

gennaio 2008.

carica tasse

e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 300.- per

ripetibili.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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