10.2008.73
Colpire con un calcio il parafango di una vettura di proprietà di una terza persona
25 giugno 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2008.73
Data decisione, Autorità:
25.06.2008, PRPEN
Titolo:
Colpire con un calcio il parafango di una vettura di proprietà di una terza persona
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.73
DA
304/2008
Bellinzona
25
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di danneggiamento
per
avere, il __________ a __________, colpito con un calcio (recte: con un calcio
o una ginocchiata) il parafango anteriore della vettura __________ condotta da LESA
1, cagionando conseguentemente danni per un importo imprecisato;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato
previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 304/2008 di data 28 gennaio 2008 del che propone la
condanna dell'accusato:
1. Alla pena
pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.00 cadauna,
corrispondenti a
complessivi fr. 500.00.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena
detentiva di giorni 3.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese
giudiziarie
di fr. 100.00.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2008 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 25 giugno 2008, al quale è comparso l’accusto personalmente,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 maggio 2008 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d’accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto
di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dall’imputazione
di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 304/2008 del
28.
gennaio 2008.
carica tasse
e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 300.- per
ripetibili.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 200.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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