10.2008.75
Opporsi alla prova dell'alito o del sangue
25 settembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.75
Data decisione, Autorità:
25.09.2008, PRPEN
Titolo:
Opporsi alla prova dell'alito o del sangue
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
art. 91 cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto
n.
10.2008.75
DA
309/2008
Bellinzona
25
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di elusione di provvedimenti per
accertare l'incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente
opposto alla prova dell’alito o del sangue per la determinazione dell’alcolemia
ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze
penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 91a
cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto d’accusa del 28 gennaio
2008 n. DA 309/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45
aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
1'350.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.00,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 febbraio 2008;
indetto il dibattimento 25 settembre
2008, al quale è comparso l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con
lettera 11 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale postula il proprio proscioglimento o almeno una massiccia riduzione della
pena sospesa e della multa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di
elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per essersi, a __________
il __________, intenzionalmente opposto alla prova dell’alito o del sangue per
la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado
l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?
2. In caso di risposta
affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91a cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1 e 3, come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) per
Fatti
i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
309/2008 del 28 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.-- (novecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 800.--
(ottocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per
complessivi fr. 300.-- (trecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'100.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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