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Decisione

10.2008.75

Opporsi alla prova dell'alito o del sangue

25 settembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

309/2008 del 28 gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

900.-- (novecento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

Considerandi

2.

alla multa di fr. 800.--

(ottocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per

complessivi fr. 300.-- (trecento);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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