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Decisione

10.2008.76

Perdere la padronanza del veicolo invadendo la corsia opposta; andare a cozzare contro la barriera protettiva e abbandonare il luogo dell'incidente

25 settembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 4 febbraio

2008 n. DA 431/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75

aliquote giornaliere da fr. 50.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

3'750.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.00,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 12.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 febbraio 2008;

indetto il dibattimento 25 settembre

2008, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore; il Procuratore

pubblico con lettera 11 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dal reato di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio e di

quello di elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

mentre non è contestata l’infrazione alla LCStr; la pena comminata non può

pertanto eccedere la multa, di minima entità;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

infrazione alle norme della

circolazione, per avere, a __________ il __________,circolando con la vettura

Fiat targata Ti __________, negligentemente perso la padronanza di guida

invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza,

cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva sulla sua sinistra?

1.2

inosservanza dei doveri in caso

d’infortunio, per avere, a __________ il __________, abbandonato il luogo

dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in

specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio

la polizia?

1.3

elusione di provvedimenti per

accertare l’incapacità alla guida, per essersi, a __________ il __________,

intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario

completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo del

suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo

presumere che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o

del sangue?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1 in rel. con

l’art. 31 cpv. 1 LCStr e 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

e 3.; negativamente ai quesiti posti sub 1.2. e 1.3.; come segue

agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 431/2008 del 4 febbraio

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 200.-- (duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.-- e spese giudiziarie di fr. 50.— per complessivi fr.

100.

-- (cento);

proscioglie ACCU 1 dalle accuse di

elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e di

inosservanza dei doveri in caso d'infortunio;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino,

Sezione permessi e passaporti,

Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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