10.2008.79
Svolgere un'attività lucrativa senza la necessaria autorizzazione, entrare illegalmente in Svizzera e esercitare la professione di prostituta omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale
18 novembre 2008Italiano9 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2008.79
Data decisione, Autorità:
18.11.2008, PRPEN
Titolo:
Svolgere un'attività lucrativa senza la necessaria autorizzazione, entrare illegalmente in Svizzera e esercitare la professione di prostituta omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale
ENTRATA ILLEGALE
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cf. 6 LDDS
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2008.79, 10.2008.80
DA
394/2008, DA 393/2008
Bellinzona
18
novembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU
1
ACCU
2
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. ripetuta infrazione alla Legge
federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e
soggiorno illegale),
per essere entrata illegalmente
in Svizzera in varie occasioni, tra il 2003 e il 2007, con l’intenzione di
svolgere un’attività lucrativa e sprovvista del necessario permesso di Polizia
degli stranieri, nonché per avere soggiornato illegalmente in varie località
del Cantone (tra le quali __________, __________, __________, ____________________
__________ e __________), in ogni occasione per uno o due mesi;
2. ripetuto esercizio illecito
della prostituzione,
per avere, in varie località
del Cantone (tra le quali __________, __________ e __________), in varie
occasioni nel periodo febbraio 2005/dicembre 2007, infranto le normative
cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi
alla Polizia cantonale;
3. ripetuta contravvenzione alla
LDDS,
per avere, in occasione dei
vari soggiorni menzionati ai punti precedenti del presente decreto, nel periodo
febbraio 2005/dicembre 2007, svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere
in possesso della necessaria autorizzazione della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23
cifra 1 e 23 cifra 6 LDDS e 199 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 25 gennaio
Fatti
2008 n. 394/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 900.00, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.00, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
ACCU 2,
prevenuta colpevole di 1. ripetuta infrazione alla Legge
federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e
soggiorno illegale),
per essere entrata
illegalmente in Svizzera in varie occasioni, tra l’ottobre 2005 e il dicembre
2007, con l’intenzione di svolgere un’attività lucrativa e sprovvista del
necessario permesso di Polizia degli stranieri, nonché per avere soggiornato
illegalmente in varie località del Cantone (tra le quali __________, __________
e __________), in ogni occasione per circa un mese;
2.
ripetuto esercizio illecito
della prostituzione,
per avere, in varie località
del Cantone (tra le quali __________, __________, __________ e __________), in
varie occasioni nel periodo ottobre 2005/dicembre 2007, infranto le normative
cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi
alla Polizia cantonale;
3.
ripetuta contravvenzione alla
LDDS,
per avere, in occasione dei
vari soggiorni menzionati ai punti precedenti del presente decreto, nel periodo
ottobre 2005/dicembre 2007, svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere
in possesso della necessaria autorizzazione della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23
cifra 1 e 23 cifra 6 LDDS e 199 CP; richiamato l’art. 42 CP e gli art. 5 e 8
LEsProst;
perseguita con decreto d’accusa del 25 gennaio
2008.
n. 393/2008 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di
fr. 900.00, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2.
Alla multa di fr. 100.00, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 30 gennaio 2008 dalle accusate,
atteso che con scritto 10 marzo 2008 l’allora loro patrocinatore avv. __________,
, ha indicato che l’opposizione al decreto d’accusa è limitata:
- per ACCU 1 “unicamente al ripetuto esercizio illecito della
prostituzione (punto 2 del decreto d’accusa) ed alla ripetuta contravvenzione
alla LDDS limitatamente al periodo nel frattempo prescritto (punto 3 del
decreto d’accusa)”;
- per ACCU 2 “unicamente al ripetuto esercizio illecito della
prostituzione (punto 2 del decreto di accusa)”;
dato atto che benché regolarmente citate con
raccomandata 9 settembre 2008 le accusate non sono presenti al dibattimento
indetto per il 18 novembre 2008; il Procuratore pubblico con lettera 15
settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1
ripetuto esercizio illecito
della prostituzione,per avere, in varie località del Cantone (tra le quali __________,
__________ e __________), in varie occasioni nel periodo febbraio 2005/dicembre
2007, infranto le normative cantonali riguardanti l’esercizio della
prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale?
1.2
ripetuta contravvenzione alla
LDDS, per avere, in occasione dei vari soggiorni menzionati ai punti precedenti
del presente decreto, nel periodo febbraio 2005/dicembre 2007, svolto attività
lucrativa in Svizzera senza essere in possesso della necessaria autorizzazione
della Polizia degli stranieri?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena per ACCU 1?
3.
Può ACCU 1 beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
E’ ACCU 2 autrice colpevole di ripetuto
esercizio illecito della prostituzione, per avere, in varie località del
Cantone (tra le quali __________, __________, __________ e __________ in varie
occasioni nel periodo ottobre 2005/dicembre 2007, infranto le normative
cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi
alla Polizia cantonale?
5.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena per ACCU 2?
6.
Può ACCU 2 beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
7.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 199 CP; 23 cpv. 1 e 6
LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
, 1.2., 3., 4. e 6., come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ripetuto
esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) e ripetuta
contravvenzione alla LDDS, (art. 23 cpv. 6 LDDS);
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 394/2008 del 25 gennaio 2008;
dà atto che il decreto DA 394/2008
del 25 gennaio 2008 è cresciuto in giudicato per quanto riguarda la condanna di
ACCU 1 a ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio
degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS)
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel medesimo decreto di
accusa;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP; cfr. DTF 134 IV 60);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (duecento);
comunica che la condanna nei confronti
di ACCU 1 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
dichiara ACCU 2
autrice colpevole di ripetuto
esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 393/2008 del 25 gennaio 2008;
dà atto che il decreto DA 393/2008
del 25 gennaio 2008 è cresciuto in giudicato per quanto riguarda la condanna di
ACCU 2 a ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio
degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS) e
ripetuta contravvenzione alla LDDS, (art. 23 cpv. 6 LDDS) per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel medesimo decreto di accusa;
condanna ACCU 2,
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (giorni) giorni (art. 106 cpv. 2 CP; cfr. DTF 134 IV 60).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (duecento);
comunica che la condanna nei confronti
di ACCU 2 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; le
condannato possono ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte le condannate della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato, della sentenza:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 2
fr. 100.-- multa
fr. 80.-- tassa di giustizia
fr. 120.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 100.-- multa
fr. 80.-- tassa di giustizia
fr. 120.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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