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Decisione

10.2008.79

Svolgere un'attività lucrativa senza la necessaria autorizzazione, entrare illegalmente in Svizzera e esercitare la professione di prostituta omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale

18 novembre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 394/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 900.00, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.00, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

(cinquanta).

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

ACCU 2,

prevenuta colpevole di 1. ripetuta infrazione alla Legge

federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e

soggiorno illegale),

per essere entrata

illegalmente in Svizzera in varie occasioni, tra l’ottobre 2005 e il dicembre

2007, con l’intenzione di svolgere un’attività lucrativa e sprovvista del

necessario permesso di Polizia degli stranieri, nonché per avere soggiornato

illegalmente in varie località del Cantone (tra le quali __________, __________

e __________), in ogni occasione per circa un mese;

2.

ripetuto esercizio illecito

della prostituzione,

per avere, in varie località

del Cantone (tra le quali __________, __________, __________ e __________), in

varie occasioni nel periodo ottobre 2005/dicembre 2007, infranto le normative

cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi

alla Polizia cantonale;

3.

ripetuta contravvenzione alla

LDDS,

per avere, in occasione dei

vari soggiorni menzionati ai punti precedenti del presente decreto, nel periodo

ottobre 2005/dicembre 2007, svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere

in possesso della necessaria autorizzazione della Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 23

cifra 1 e 23 cifra 6 LDDS e 199 CP; richiamato l’art. 42 CP e gli art. 5 e 8

LEsProst;

perseguita con decreto d’accusa del 25 gennaio

2008.

n. 393/2008 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di

fr. 900.00, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 100.00, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

(cinquanta).

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 30 gennaio 2008 dalle accusate,

atteso che con scritto 10 marzo 2008 l’allora loro patrocinatore avv. __________,

, ha indicato che l’opposizione al decreto d’accusa è limitata:

- per ACCU 1 “unicamente al ripetuto esercizio illecito della

prostituzione (punto 2 del decreto d’accusa) ed alla ripetuta contravvenzione

alla LDDS limitatamente al periodo nel frattempo prescritto (punto 3 del

decreto d’accusa)”;

- per ACCU 2 “unicamente al ripetuto esercizio illecito della

prostituzione (punto 2 del decreto di accusa)”;

dato atto che benché regolarmente citate con

raccomandata 9 settembre 2008 le accusate non sono presenti al dibattimento

indetto per il 18 novembre 2008; il Procuratore pubblico con lettera 15

settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1

ripetuto esercizio illecito

della prostituzione,per avere, in varie località del Cantone (tra le quali __________,

__________ e __________), in varie occasioni nel periodo febbraio 2005/dicembre

2007, infranto le normative cantonali riguardanti l’esercizio della

prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale?

1.2

ripetuta contravvenzione alla

LDDS, per avere, in occasione dei vari soggiorni menzionati ai punti precedenti

del presente decreto, nel periodo febbraio 2005/dicembre 2007, svolto attività

lucrativa in Svizzera senza essere in possesso della necessaria autorizzazione

della Polizia degli stranieri?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena per ACCU 1?

3.

Può ACCU 1 beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

E’ ACCU 2 autrice colpevole di ripetuto

esercizio illecito della prostituzione, per avere, in varie località del

Cantone (tra le quali __________, __________, __________ e __________ in varie

occasioni nel periodo ottobre 2005/dicembre 2007, infranto le normative

cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi

alla Polizia cantonale?

5.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena per ACCU 2?

6.

Può ACCU 2 beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

7.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 199 CP; 23 cpv. 1 e 6

LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2., 3., 4. e 6., come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di ripetuto

esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) e ripetuta

contravvenzione alla LDDS, (art. 23 cpv. 6 LDDS);

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 394/2008 del 25 gennaio 2008;

dà atto che il decreto DA 394/2008

del 25 gennaio 2008 è cresciuto in giudicato per quanto riguarda la condanna di

ACCU 1 a ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio

degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS)

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel medesimo decreto di

accusa;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

900.

-- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP; cfr. DTF 134 IV 60);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (duecento);

comunica che la condanna nei confronti

di ACCU 1 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

dichiara ACCU 2

autrice colpevole di ripetuto

esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 393/2008 del 25 gennaio 2008;

dà atto che il decreto DA 393/2008

del 25 gennaio 2008 è cresciuto in giudicato per quanto riguarda la condanna di

ACCU 2 a ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio

degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS) e

ripetuta contravvenzione alla LDDS, (art. 23 cpv. 6 LDDS) per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel medesimo decreto di accusa;

condanna ACCU 2,

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

900.

-- (novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (giorni) giorni (art. 106 cpv. 2 CP; cfr. DTF 134 IV 60).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (duecento);

comunica che la condanna nei confronti

di ACCU 2 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; le

condannato possono ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte le condannate della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato, della sentenza:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 2

fr. 100.-- multa

fr. 80.-- tassa di giustizia

fr. 120.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 300.-- totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 100.-- multa

fr. 80.-- tassa di giustizia

fr. 120.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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