10.2008.8
Favorire il soggiorno illegale in Svizzera della ex-moglie
19 agosto 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.8
Data decisione, Autorità:
19.08.2008, PRPEN
Titolo:
Favorire il soggiorno illegale in Svizzera della ex-moglie
AIUTO O PREPARAZIONE ALL'ENTRATA O SOGGIORNO ILLEGALI
art. 116 cpv. 2 LFSTR
Incarto
n.
10.2008.8
DA
4442/2007
Bellinzona
19
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sabrina
Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, fra il 28 marzo e il
13 aprile 2007, favorito il soggiorno illegale in Svizzera della ex moglie __________
ospitandola presso il suo appartamento a __________ benché fosse a conoscenza
del divieto di entrata emanato a carico di quest’ultima dalla competente
autorità amministrativa e valido dal 22 febbraio 2007 al 12 dicembre 2007;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del 13 dicembre
Fatti
2007 n. 4442/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
300.--, corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg.
CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 dicembre 2007
dall’accusato;
indetto il dibattimento 19 agosto 2008,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale espone la
vicenda che lo ha condotto ad ospitare la ex-moglie per il periodo in
questione, sottolineando come non abbia avuto alternativa, visto il carattere
particolarmente problematico della donna. Inoltre precisa che poche ore dopo il
suo arrivo presso l’appartamento di via __________, ella ha chiamato la polizia,
che, dopo averla interrogata, l’ha riconsegnata a lui. Pertanto le autorità
sono state da subito informate della presenza in Svizzera della signora e non è
a suo avviso corretto condannarlo per questo. Chiede che si tenga conto dei
fatti nel loro complesso e che, se possibile, lo si prosciolga;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il
domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 vLDDS, 116
LStr, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
incitazione all’entrata, alla
partenza o al soggiorno illegali, caso lieve, art. 116 cpv. 2 LStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 4442/2007 del 13 dicembre 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 400.-- (quattrocento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 770.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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