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Decisione

10.2008.8

Favorire il soggiorno illegale in Svizzera della ex-moglie

19 agosto 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 4442/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

300.--, corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg.

CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 25 dicembre 2007

dall’accusato;

indetto il dibattimento 19 agosto 2008,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale espone la

vicenda che lo ha condotto ad ospitare la ex-moglie per il periodo in

questione, sottolineando come non abbia avuto alternativa, visto il carattere

particolarmente problematico della donna. Inoltre precisa che poche ore dopo il

suo arrivo presso l’appartamento di via __________, ella ha chiamato la polizia,

che, dopo averla interrogata, l’ha riconsegnata a lui. Pertanto le autorità

sono state da subito informate della presenza in Svizzera della signora e non è

a suo avviso corretto condannarlo per questo. Chiede che si tenga conto dei

fatti nel loro complesso e che, se possibile, lo si prosciolga;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il

domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 1 vLDDS, 116

LStr, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

incitazione all’entrata, alla

partenza o al soggiorno illegali, caso lieve, art. 116 cpv. 2 LStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 4442/2007 del 13 dicembre 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 400.-- (quattrocento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 770.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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