10.2008.84
Condurre un'autovettura in stato di ebrietà (recidivo) e senza la licenza di condurre
9 settembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.84
Data decisione, Autorità:
09.09.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura in stato di ebrietà (recidivo) e senza la licenza di condurre
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.84
DA
3268/2007
Bellinzona
9
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI
1)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Audi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.74 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel
2006 per analogo reato (alcolemia: 1.97 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. ripetuta guida senza licenza
di condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente condotto
la vettura surriferita malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida indiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.03.2006 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ ed
in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall’art. 95
cifra 1 LCStr; in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;
perseguito con decreto d’accusa del 8 ottobre
2002 n. 3268/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.00 ciascuna (art. 34 e segg.
CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'500.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 12 (dodici) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
il 20.03.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.--
(trecento).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 gennaio 2008;
indetto il pubblico dibattimento in data
9.
settembre, al quale è comparso il solo difensore avv. DI 1: il Procuratore
pubblico con lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
dato atto che, benché regolarmente citato in
via edittale (FU n. __________ del __________), l’accusato non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale non
contestando in sé le accuse, chiede che non venga revocata la sospensione
condizionale alla precedente condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
guida in stato di inattitudine, per
avere, a __________, condotto l'autovettura Audi targata __________ essendo in
stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.74 grammi per mille),
malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato (alcolemia: 1.97 grammi per mille);
1.2
ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca, per aver ripetutamente, a __________ ed in altre
imprecisate località e date precedenti, condotto la vettura surriferita malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida indiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità
amministrativa in data 30.03.2006 per un periodo indeterminato;
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 20 marzo 2006?
4.1
In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 43 cpv. 1 e 2, 46 CP;
91.
cpv.1, 95 cifra 2 LCStr; 45 cpv. 1 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
e 1.2,, come segue agli altri quesiti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di circolazione senza licenza di
condurre (art. 95 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 3268/2007 del 8 ottobre 2007;
condanna ACCU 1
come pena unica (art. 46 cpv. 1
in rel. con art. 43 cpv. 1 e 2 CP),
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.
4'500.-- (quattromilacinquecento);
1.1
la pena è da
espiare limitatamente a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere, pari a fr.
2'250.-- (duemiladuecentocinquanta), da dedursi eventuali pagamenti frattanto
intervenuti;
1.1.1
l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la
pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota
giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);
1.2
per la rimanenza l’esecuzione della pena è sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 450.-- per
complessivi fr. 700.-- (settecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; il
condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (80729 e 80884),
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'250.-- pena
pecuniaria
fr. -.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 450.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 2'950.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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