10.2008.86
Avventore che danneggia oggetti e mobili presenti in un esercizio pubblico e minaccia una persona dicendo "ti ammazzo"
1 settembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.86
Data decisione, Autorità:
01.09.2008, PRPEN
Titolo:
Avventore che danneggia oggetti e mobili presenti in un esercizio pubblico e minaccia una persona dicendo "ti ammazzo"
DANNEGGIAMENTO
MINACCIA
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.86
DA
2902/2005
Bellinzona
1
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il
segretario Mattia Pontarolo per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di
1. danneggiamento,
per avere, in data 24 settembre
2004, a __________, presso il Bar __________, intenzionalmente deteriorato
alcuni portaceneri, nonché distrutto due tavolini in vetro, bicchieri e
bottiglie varie, in danno a CIVI 1, per un valore imprecisato;
2. minaccia,
per avere, nelle suindicate
circostanze di tempo e luogo, proferendo il termine “ti ammazzo”,
incusso spavento a CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144
cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP;
richiamato l'art. 41 cifra 1
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 8 agosto
Fatti
2005 n. 2902/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
La parte civile CIVI 1 è
rinviata al competente foro per le pretese di tale natura (art. 208 cpv. 1
lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
(cento).
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 30 agosto 2005;
richiamate la decisione __________ della
Pretura penale (inc. __________) e la sentenza __________ della Corte di
cassazione e revisione penale del Tribunale di appello, Lugano;
indetto il dibattimento in data 1.
settembre 2008, al quale l’accusato ha preso parte dall’inizio fino a parte del
suo interrogatorio, quando egli ha improvvisamente lasciato l’aula dichiarando
di non stare bene e che era sua intenzione recarsi dal proprio medico soggiungendo
altresì chiaramente di pur continuare e di decidere; al dibattimento ha inoltre
partecipato il patrono di parte civile, __________, __________, e l’interprete;
mentre il Procuratore pubblico, con lettera 16 giugno 2008, ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
proceduto all’interrogatorio dell’accusato e,
dal momento del suo abbandono dell’aula, nelle forme contumaciali;
sentito il patrono di parte civile, __________,
__________, la quale, alla luce della decisione della CCRP, in particolare del
suo considerando 3f, postula la condanna del prevenuto al pagamento delle somme
di fr. 979.15 per le spese precedenti il primo dibattimento, di fr. 812.50 per
il patrocinio durante il primo dibattimento, di fr. 125.- per la preparazione
dell’odierno processo e un montante a copertura delle spese di patrocinio
durante l’odierno dibattimento alla tariffa di fr. 250.-/h;
posti a giudizio, con il consenso del
patrocinatore della parte civile, i seguenti quesiti:
1.
Quale pena deve essere inflitta
a ACCU 1, __________, autore
colpevole di minaccia per i fatti del 24 settembre 2004, consumatisi a __________,
e meglio come descritto nella sentenza __________ della Corte di cassazione e revisione
penale del Tribunale di appello, Lugano?
2.
In caso di pena pecuniaria, di
pena a lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di
tempo?
3.
Il giudizio sugli oneri
processuali e sulle ripetibili del procedimento di cui all’inc. __________
rispettivamente del presente procedimento.
Letti ed esaminati gli atti;
Preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso
visti gli art. 12 segg., 34 segg.,
42, 47, 106 e 180 CP, 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
preso atto della colpevolezza di ACCU 1,
per il reato di minaccia, art. 180 CP, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2902/2005 del 8 agosto 2005;
condanna ACCU 1,
1.
alla pena pecuniaria di 4
(quattro) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.
120.00
(centoventi);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.00
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 310.00 (trecentodieci), considerato che
fr. 420.00 corrispondono alle spese del procedimento penale di cui all’inc. __________
della Pretura penale e fr. 100.00 a quelle del presente procedimento. A carico
dello Stato resta la somma di fr. 210.00 equivalente alla metà delle spese
processuali del primo processo (fr. 300.- per le spese dipendenti dal decreto di
accusa e fr. 120.- per oneri processuali del primo dibattimento), mentre gli
oneri dell’odierno processo sono interamente a carico dell’accusato;
4.
ACCU 1 rifonderà inoltre a CIVI
1.
la somma di fr. 1’200.- a titolo di ripetibili relativamente all’inc. __________
di questa Pretura penale e fr. 600.- a titolo di ripetibili attinenti al
procedimento odierno.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del loro
diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 175.00 tassa di giustizia
fr. 125.00 spese giudiziarie
fr. 10.00 testi
fr. 410.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 10.00 testi
fr. 210.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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