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Decisione

10.2008.86

Avventore che danneggia oggetti e mobili presenti in un esercizio pubblico e minaccia una persona dicendo "ti ammazzo"

1 settembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 2902/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 6 (sei) giorni

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

La parte civile CIVI 1 è

rinviata al competente foro per le pretese di tale natura (art. 208 cpv. 1

lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--

(cento).

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 30 agosto 2005;

richiamate la decisione __________ della

Pretura penale (inc. __________) e la sentenza __________ della Corte di

cassazione e revisione penale del Tribunale di appello, Lugano;

indetto il dibattimento in data 1.

settembre 2008, al quale l’accusato ha preso parte dall’inizio fino a parte del

suo interrogatorio, quando egli ha improvvisamente lasciato l’aula dichiarando

di non stare bene e che era sua intenzione recarsi dal proprio medico soggiungendo

altresì chiaramente di pur continuare e di decidere; al dibattimento ha inoltre

partecipato il patrono di parte civile, __________, __________, e l’interprete;

mentre il Procuratore pubblico, con lettera 16 giugno 2008, ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

data lettura del decreto d'accusa;

proceduto all’interrogatorio dell’accusato e,

dal momento del suo abbandono dell’aula, nelle forme contumaciali;

sentito il patrono di parte civile, __________,

__________, la quale, alla luce della decisione della CCRP, in particolare del

suo considerando 3f, postula la condanna del prevenuto al pagamento delle somme

di fr. 979.15 per le spese precedenti il primo dibattimento, di fr. 812.50 per

il patrocinio durante il primo dibattimento, di fr. 125.- per la preparazione

dell’odierno processo e un montante a copertura delle spese di patrocinio

durante l’odierno dibattimento alla tariffa di fr. 250.-/h;

posti a giudizio, con il consenso del

patrocinatore della parte civile, i seguenti quesiti:

1.

Quale pena deve essere inflitta

a ACCU 1, __________, autore

colpevole di minaccia per i fatti del 24 settembre 2004, consumatisi a __________,

e meglio come descritto nella sentenza __________ della Corte di cassazione e revisione

penale del Tribunale di appello, Lugano?

2.

In caso di pena pecuniaria, di

pena a lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di

tempo?

3.

Il giudizio sugli oneri

processuali e sulle ripetibili del procedimento di cui all’inc. __________

rispettivamente del presente procedimento.

Letti ed esaminati gli atti;

Preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso

visti gli art. 12 segg., 34 segg.,

42, 47, 106 e 180 CP, 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

preso atto della colpevolezza di ACCU 1,

per il reato di minaccia, art. 180 CP, per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2902/2005 del 8 agosto 2005;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena pecuniaria di 4

(quattro) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.

120.00

(centoventi);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.00

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 310.00 (trecentodieci), considerato che

fr. 420.00 corrispondono alle spese del procedimento penale di cui all’inc. __________

della Pretura penale e fr. 100.00 a quelle del presente procedimento. A carico

dello Stato resta la somma di fr. 210.00 equivalente alla metà delle spese

processuali del primo processo (fr. 300.- per le spese dipendenti dal decreto di

accusa e fr. 120.- per oneri processuali del primo dibattimento), mentre gli

oneri dell’odierno processo sono interamente a carico dell’accusato;

4.

ACCU 1 rifonderà inoltre a CIVI

1.

la somma di fr. 1’200.- a titolo di ripetibili relativamente all’inc. __________

di questa Pretura penale e fr. 600.- a titolo di ripetibili attinenti al

procedimento odierno.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del loro

diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente

esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 175.00 tassa di giustizia

fr. 125.00 spese giudiziarie

fr. 10.00 testi

fr. 410.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 125.00 tassa di giustizia

fr. 75.00 spese giudiziarie

fr. 10.00 testi

fr. 210.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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