10.2008.88
Omettere di versare gli assegni per i figli minorenni per complessivi fr. 16'000.-- per il periodo 01.11.2005 - 31.12.2007
21 agosto 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.88
Data decisione, Autorità:
21.08.2008, PRPEN
Titolo:
Omettere di versare gli assegni per i figli minorenni per complessivi fr. 16'000.-- per il periodo 01.11.2005 - 31.12.2007
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 CPS
Incarto
n.
10.2008.88
DA
504/2008
Bellinzona
21
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benchè ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (1999) e __________
(2005), e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati
con decisione supercautelare __________ del Pretore di __________, così da
essere in arretrato per complessivi fr. 16'000.-- per il periodo 01.11.2005 –
31.12.2007;
fatti avvenuti a __________
nel periodo indicato;
perseguito con decreto d’accusa del 11 febbraio
Fatti
2008 n. 504/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.—cadauna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 2'700.-- (duemilasettecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, dell'importo di fr. 16'000.--, a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--
(duecento).
4.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 15 (quindici)
giorni e di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS), decretate nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico il __________ e __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 25 febbraio 2008;
indetto il dibattimento 21 agosto 2008, al
quale hanno preso parte l’accusato e i rappresentanti CIVI 1, , mentre il
Procuratore pubblico, con lettera 11 luglio 2008, ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
preso atto delle generalità dell’interprete M.
C., la quale, avvertita delle conseguenze penali di una falsa traduzione a
norma dell’art. 307 CPS, ha promesso di adempiere secondo scienza e coscienza
il suo compito;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentiti i rappresentanti dell’ ufficio CIVI 1, ,
sentito per ultimo l'accusato (art. 252
CPP), il quale afferma di volersi adoperare per riuscire a mantenere le proprie
figlie; egli si rimette per il resto al prudente giudizio di questo giudice;
posti a giudizio, con l’accordo delle
parti, i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, , autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (1999) e __________
(2005), e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati
con decisione supercautelare __________ del Pretore di __________, così da
essere in arretrato per complessivi fr. 16'000.-- per il periodo 01.11.2005 –
31.12
?
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di
tempo?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 15
(quindici) giorni e di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS), decretate nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ e __________ art. 46 cpv. 1
CPS)?
5.
Deve essere accolta la domanda
di versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 16'000.--, a titolo
di risarcimento?
6.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 37,
46, 47, 106 e 217 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
respinge in ordine la proposta di
versamento CIVI 1 dell'importo di fr. 16'000.--, a titolo di risarcimento;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP,
per aver omesso, benché ne
avesse avuto, sia pure solo parzialmente, i mezzi per farlo, di prestare ai
figli minorenni __________ (1999) e __________ (2005), e per essi CIVI 1 che li
anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con decisione supercautelare __________
del Pretore di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr.
16'000.-- per il periodo 01.11.2005 – 31.12.2007;
condanna ACCU 1,
come pena unica, comprensiva
della pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente e prolata l’11
aprile 2005 dal Ministero pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CP (e oggetto
della domanda di revoca del Procuratore pubblico),
1.
a un lavoro di pubblica
utilità di 200 (duecento) ore, da prestare;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del
vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________,
poiché non ne ricorrono più i presupposti.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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