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Decisione

10.2008.88

Omettere di versare gli assegni per i figli minorenni per complessivi fr. 16'000.-- per il periodo 01.11.2005 - 31.12.2007

21 agosto 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 504/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.—cadauna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 2'700.-- (duemilasettecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1, dell'importo di fr. 16'000.--, a titolo di risarcimento (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--

(duecento).

4.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 15 (quindici)

giorni e di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS), decretate nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico il __________ e __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 25 febbraio 2008;

indetto il dibattimento 21 agosto 2008, al

quale hanno preso parte l’accusato e i rappresentanti CIVI 1, , mentre il

Procuratore pubblico, con lettera 11 luglio 2008, ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

preso atto delle generalità dell’interprete M.

C., la quale, avvertita delle conseguenze penali di una falsa traduzione a

norma dell’art. 307 CPS, ha promesso di adempiere secondo scienza e coscienza

il suo compito;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentiti i rappresentanti dell’ ufficio CIVI 1, ,

sentito per ultimo l'accusato (art. 252

CPP), il quale afferma di volersi adoperare per riuscire a mantenere le proprie

figlie; egli si rimette per il resto al prudente giudizio di questo giudice;

posti a giudizio, con l’accordo delle

parti, i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, , autore colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per aver omesso, benché ne

avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (1999) e __________

(2005), e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati

con decisione supercautelare __________ del Pretore di __________, così da

essere in arretrato per complessivi fr. 16'000.-- per il periodo 01.11.2005 –

31.12

?

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di

tempo?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 15

(quindici) giorni e di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS), decretate nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ e __________ art. 46 cpv. 1

CPS)?

5.

Deve essere accolta la domanda

di versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 16'000.--, a titolo

di risarcimento?

6.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 segg., 34 segg., 37,

46, 47, 106 e 217 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

respinge in ordine la proposta di

versamento CIVI 1 dell'importo di fr. 16'000.--, a titolo di risarcimento;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di trascuranza

degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP,

per aver omesso, benché ne

avesse avuto, sia pure solo parzialmente, i mezzi per farlo, di prestare ai

figli minorenni __________ (1999) e __________ (2005), e per essi CIVI 1 che li

anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con decisione supercautelare __________

del Pretore di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr.

16'000.-- per il periodo 01.11.2005 – 31.12.2007;

condanna ACCU 1,

come pena unica, comprensiva

della pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente e prolata l’11

aprile 2005 dal Ministero pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CP (e oggetto

della domanda di revoca del Procuratore pubblico),

1.

a un lavoro di pubblica

utilità di 200 (duecento) ore, da prestare;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del

vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________,

poiché non ne ricorrono più i presupposti.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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