10.2008.92
Opposizione irricevibile
10 marzo 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2008.92
Data decisione, Autorità:
10.03.2008, PRPEN
Titolo:
Opposizione irricevibile
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
Incarto
n.
10.2008.92
DA
369/2008
Bellinzona
10
marzo 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di infrazione alle norme della circolazione, elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e inosservanza dei doveri
in caso d'infortunio;
fatti avvenuti il
__________ a __________;
reati
previsti dagli art. 90, 91a cpv. 1 e 92 cpv.1 cifra 1
LCStr;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 369/2008 di data 28 gennaio 2008 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
Fatti
1.
Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.-
cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.- (mille), ritenuto che in caso di mancato pagamento,
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
vista l'opposizione
interposta in data 26 febbraio 2008 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni
dall’intimazione;
che
il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto
in data 28 gennaio 2008 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che
l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante
l’avviso del 29 gennaio 2008 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 7
febbraio 2008 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 12 febbraio
2008.
ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa
(cfr. busta di intimazione);
che
per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per
raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del
destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale
(cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che
in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a
decorrere il 7 febbraio 2008, giorno fino al quale l’invio è rimasto in
giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 21 febbraio seguente;
che
pertanto l'opposizione, inoltrata in data 26 febbraio 2008 (cfr. timbro sulla
busta), è tardiva;
che
nulla muta al riguardo la motivazione addotta dall’accusato (cfr. act 9), né si
rende necessario dar seguito alla richiesta del GIAR pervenuta in data 4 marzo
2008.
(INC.2008.9901);
che
di conseguenza l'opposizione 28 febbraio 2008 è irricevibile e il decreto di
accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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