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Decisione

10.2008.92

Opposizione irricevibile

10 marzo 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.-

cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.- (mille), ritenuto che in caso di mancato pagamento,

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese

giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

vista l'opposizione

interposta in data 26 febbraio 2008 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni

dall’intimazione;

che

il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto

in data 28 gennaio 2008 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che

l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante

l’avviso del 29 gennaio 2008 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 7

febbraio 2008 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 12 febbraio

2008.

ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa

(cfr. busta di intimazione);

che

per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per

raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del

destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale

(cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che

in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a

decorrere il 7 febbraio 2008, giorno fino al quale l’invio è rimasto in

giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 21 febbraio seguente;

che

pertanto l'opposizione, inoltrata in data 26 febbraio 2008 (cfr. timbro sulla

busta), è tardiva;

che

nulla muta al riguardo la motivazione addotta dall’accusato (cfr. act 9), né si

rende necessario dar seguito alla richiesta del GIAR pervenuta in data 4 marzo

2008.

(INC.2008.9901);

che

di conseguenza l'opposizione 28 febbraio 2008 è irricevibile e il decreto di

accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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