10.2008.95
Appropriazione indebita per ritenzione di cose dovuta a fatture non pagate; sequestro in caso di proscioglimento
10 dicembre 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
10.2008.95
Data decisione, Autorità:
10.12.2008, PRPEN
Titolo:
Appropriazione indebita per ritenzione di cose dovuta a fatture non pagate; sequestro in caso di proscioglimento
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.95
DA
809/2008
Bellinzona
10 dicembre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per avere, a __________ e a __________,
del periodo 14.03.2007-5.02.2008, al fine di procacciarsi un indebito
profitto, indebitamente disposto, a profitto proprio, delle vetture marca __________
(telaio nr. __________, del valore di ca. Frs. 8'000.-) e __________ (telaio
nr. __________, del valore di ca. Frs. 14'000.-), di proprietà di CIVI 1,
affidategli, da quest’ultimo, in data 14.3.2007, per l’esecuzione di alcune
riparazioni in Serbia, immatricolandole a suo nome, in data 14.5.2007, ad
insaputa di CIVI 1 ed al fine di impedire a quest’ultimo di rientrarne in
possesso, depositandole, in seguito, dapprima presso terzi (garage __________
e carrozzeria __________) e, successivamente, presso il suo domicilio; in data
5.2.2008, le vetture in oggetto sono state sequestrate dalla Polizia cantonale
vodese, in esecuzione dell’ordine di perquisizione e sequestro 18.12.2007
emesso da questo Ministero pubblico;
fatti avvenuti a __________ e a
__________, nel periodo 14.3.2007-5.2.2008;
reato previsto dall'art. 138
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 25 febbraio
2008 n. __________ del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 140.--
(centoquaranta) cadauna (art.
34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi
fr. 8'400.--
(ottomilaquattrocento). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.--, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv.
2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.
100.--. ed inoltre
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 18
mesi (vCP) decretata nei suoi
confronti dalla Cour de Cassation pénale,
Losanna, il 17.01.2006, ma ne
prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno (art.
46 cpv. 2 CP).
5. Ordina la confisca delle
vetture:
- __________,
telaio nr. __________, di colore
grigio;
- __________,
telaio nr. __________, di colore grigio
e la loro
assegnazione alla parte civile CIVI 1, __________.
6. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo
previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta in data 26 febbraio 2008;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2008,
al quale hanno presenziato l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, la
parte civile e la propria patrocinatrice, mentre il Procuratore pubblico, con
lettera 22 ottobre 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'imputato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentiti la patrocinatrice della parte
civile, la quale chiede l’integrale conferma del decreto d’accusa, protestando
spese e ripetibili, il difensore, che chiede il proscioglimento del proprio
assistito e che le automobili rimangano sequestrate fino a conclusione del
procedimento civile e per ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole
di appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto d’accusa?
2. In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. Chi sopporta gli oneri
processuali?
5. Può essere mantenuto (e se sì a
quali condizioni) il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva
di 18 mesi (vCP) decretata nei suoi confronti dalla Cour de Cassation pénale,
Losanna, il 17.01.2006?
6. Dev’essere ordinata la confisca
delle vetture oggetto del decreto d’accusa e la loro assegnazione alla parte
civile?
Letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La presente vertenza trae origine da un affare di
commercio d'autoveicoli d'occasione, concluso fra l'accusato e la parte civile
e avente per oggetto due automobili gravemente accidentate e non più in
circolazione in Svizzera, siccome già diagnosticate quali veicoli con "danno
totale". Questi oggetti sono stati individuati da CIVI 1 presso un
rivenditore nella Svizzera romanda e tramite ACCU 1 sono stati trasportati e
riparati in Serbia in vista di essere nuovamente rivenduti sul nostro mercato.
Le parti si sono incontrate nel citato garage d'oltralpe quando l’accusato, già
avvezzo ad affari di questo tipo, ha spiegato a CIVI 1 che riparare gli autoveicoli
all'estero può comportare vantaggi e che in Serbia si possono ottenere
riparazioni a regola d’arte. ACCU 1 ha infatti contatti con i paesi dell’Est
europeo e dispone quindi di utili conoscenze di professionisti operanti in questi
paesi.
Fatti
I veicoli individuati da CIVI 1 erano due: una __________,
sicuramente non pregiata ma relativamente recente e una __________, molto più elegante
e prestigiosa, ma un po' più vetusta. Come detto, entrambi i mezzi erano
accidentati e, come tali avrebbero potuto essere inviati in Serbia per la
riparazione, dopo che la parte civile li aveva acquistati e intestati a suo
nome per un importo di fr. 14'000.-- (la __________) e di fr. 8'000.-- (la __________).
Così incaricato dalla parte civile ACCU 1 si è
quindi occupato della spedizione e della riparazione in Serbia. Dalla Serbia il
14 marzo 2007 é giunto un autocarro fino a __________ che ha caricato le
automobili e le ha trasportate presso un professionista residente nel citato
Stato dell’Est europeo. Dopo averli riparati, li ha riconsegnati a chi glieli
aveva forniti. Era il mese di maggio del 2007.
2. Ad un certo punto la parte civile ha richiesto la
restituzione delle due autovetture riparate: l'accusato si è però preventivamente
opposto, siccome prima di riprenderne possesso, CIVI 1 avrebbe dovuto pagargli
le prestazioni eseguite da terzi, i pezzi di ricambio e il trasporto. Tra le
parti è sorta a questo punto una vivace discussione in merito alle modalità con
cui le auto avrebbero dovuto essere restituite e al corrispettivo prezzo che CIVI
1 avrebbe dovuto pagare all’accusato. L'istruttoria di causa non ha chiarito
esattamente cosa è successo all’epoca, né quali accordi le parti avessero concretamente
concluso. Essa ha unicamente dimostrato che per quelle riparazioni la parte
civile ha pagato all’accusato unicamente degli acconti e che ACCU 1 de facto
non ha mai restituito i veicoli al proprietario.
3. Al dibattimento ACCU 1 ha ammesso di avere
trattenuto i veicoli, non però per “impossessarsi delle automobili”,
bensì unicamente per “bloccarle e evitare che la parte civile (insistente)”,
che si era ad un certo punto recata in Serbia per visionarle, “se le
riprendesse in qualche modo senza pagare la fattura: (…) je ne veux pas
les garder, je veux mon argent moi”.
Egli ha quindi esercitato a suo modo una sorta di “diritto di
ritenzione” in attesa di ottenere quanto di sua spettanza. Del
resto CIVI 1 (come egli stesso ha ammesso al dibattimento) si trovava in una
situazione finanziaria molto difficile, con attestati di carenza beni ed era
quindi qualificabile fra i cosiddetti “clienti a rischio” con cui si deve trattare
unicamente tramite pagamenti a contanti al più tardi alla consegna della merce.
CIVI 1 ha dichiarato invece che quanto riferito dalla parte civile non
corrisponde al vero e che lui (nonostante le citate difficoltà economiche) avrebbe
sicuramente pagato il prezzo delle riparazioni, solo però dopo avere ispezionato
i veicoli e avere verificato l’importo della fattura. A suo dire l’accusato gli
avrebbe nascosto i veicoli fin dall’inizio, non fornendoli a quel garagista cui
era solito rivolgersi in Serbia, ma ad uno nuovo.
L'istruttoria dibattimentale non ha dimostrato i
dettagli delle transazioni pattuite fra le parti, poco importa comunque, in
quanto questo processo deve limitarsi unicamente agli aspetti penali della
vertenza, non di certo si può occupare di chi precisamente ha riparato i
veicoli, dell’esatta congruità delle fatture e degli onorari fatti valere
dall'accusato nei confronti della parte civile. Queste questioni verranno in
effetti risolte nell’ambito della causa civile pendente fra le parti. È
sufficiente in questo contesto penale rilevare che ACCU 1 ha già pagato le
fatture di riparazione emesse in Serbia, così come si evince dalla
documentazione messa agli atti su richiesta del Giudice durante il
dibattimento.
4. ACCU 1, per impedire a CIVI 1 di rientrare in
possesso dei veicoli riparati, li ha intestati a suo nome e con targhe proprie tramite
la competente Sezione della circolazione di __________. Dagli atti di causa si
evince effettivamente che il 14 maggio 2007 le due vetture __________ e __________
sono state a un certo punto disimmatricolate e la licenza di circolazione a
nome della parte civile annullata, per essere registrate a nome della parte
civile e con una targa del Canton __________ a lui riconducibile. La licenza di
circolazione emessa dalla Sezione della circolazione di Camorino alla parte
civile è stata in seguito annullata non potendosi per legge mantenere i veicoli
con doppie targhe.
Per la pubblica accusa e per la parte civile questo
agire ha configurato un reato di appropriazione indebita, in quanto le due
autovetture erano state affidate a ACCU 1 unicamente per procedere alla riparazione.
Egli non aveva quindi il diritto di intestarle a suo nome, così facendo ne ha
“indebitamente disposto” impedendo alla parte civile di rientrare in possesso dei
propri veicoli. Essi sono stati tenuti in deposito presso due carrozzerie e al
proprio domicilio senza che prima del sequestro CIVI 1 sapesse della loro
esatta ubicazione. Da qui il decreto d’accusa ex art. 138 cfr. 1 cpv. 1 CP.
5. È stato certamente appurato che la parte civile è
rimasta priva dei propri veicoli a causa della nuova immatricolazione; al
dibattimento è stato però chiarito che l'intestazione delle due vetture è
praticamente durata pochi attimi soltanto. Detta circostanza la si evince
chiaramente dall’attestazione dell’Ufficio della circolazione di __________ del
10 dicembre 2008, da cui si rileva che le licenze di circolazione riferite ai
veicoli in questione sono rimaste in vigore solo per qualche attimo. Infatti l'accusato
le ha fatte annullare direttamente allo sportello da chi le aveva poco prima
emesse.
Ciò che conta per il presente processo penale è
che, indipendentemente dalla fulminea immatricolazione dei due veicoli, ACCU 1 non
ha mai circolato con gli stessi né ha tratto benefici del loro possesso, non ha
mai tentato di venderli e non ha conseguito nessun guadagno. Al dibattimento è
stato per di più dimostrato che l'intestazione a suo nome è avvenuta in modo
del tutto naturale, senza che l’accusato abbia dovuto ricorrere a particolari
stratagemmi per ottenere l’annullamento delle licenze di circolazione emesse a
Camorino e a __________. L’accusato non ha abbisognato d’effettuare particolari
sforzi per ottenere quanto da lui voluto, essendo questo agire per l’Ufficio
della circolazione una nomale formalità verso che si presenta allo sportello
con una licenza di circolazione valida. Presso l’Ufficio non è stato neppure
necessario presentare i veicoli che a quel tempo erano ancora in Serbia. Solo
in seguito sono stati trasportati in Svizzera presso un commerciante d’auto che
le tiene tutt’ora in deposito.
6. Giusta l'art. 138 cfr. 1 cpv. 1 CP “chiunque, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che
gli è stata affidata, oppure chiunque indebitamente impiega a profitto proprio
o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”.
6.1 Secondo il
Tribunale Federale, una cosa è “affidata” quando l’autore ne acquista il
possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso determinato
nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in particolare per
amministrare, conservare, consegnare il bene affidato (DTF 120 IV 278, 106 IV
250, 86 IV 167). In tal senso va subito osservato che il fatto che i veicoli non
fossero suoi e fossero stati a lui affidati ai sensi nomativi è innegabile.
Considerandi
6.2
L’appropriazione
indebita da un punto di vista oggettivo richiede inoltre ancora che l’autore
del reato si sia impossessato di una cosa e che ne abbia “disposto” come se
fosse di sua proprietà. Per commettere il citato reato patrimoniale occorre
innanzitutto realizzare la cosiddetta “Aneignung”, che configura l’azione
effettiva dell’appropriazione. Essa, secondo la dottrina, è composta da una
“Enteignung”, ovvero la privazione della cosa all’avente diritto e da una
“Zueignung”, che s’identifica con la presa in possesso dell’ oggetto da parte
dell’usurpatore. La “Enteignung” ha una connotazione “negativa” in quanto il
proprietario viene privato del possesso della cosa, la “Zueignung” invece
rappresenta gli aspetti “positivi” dell’atto in questione, in quanto l’autore
dispone di una cosa come se fosse di sua proprietà senza godere di un legittimo
diritto. Affinché tutti gli elementi oggettivi dell’appropriazione indebita
siano realizzati, i citati concetti devono essere entrambi adempiuti (rehberg/schmid/donatsch, Strafrecht
III, ed. 2003, pag. 86 e segg.). In altre parole il possesso dell’autore deve
essere evincibile anche dall’esterno, dal punto di vista della parte
danneggiata e privata della sua proprietà, da quello dell’autore che dispone
della cosa in suo luogo e vece.
6.3
Nella
fattispecie i predetti elementi riferiti alla cosiddetta “Zueignung" non
sono stati realizzati in quanto ACCU 1 non ha mai disposto dei veicoli in
questione e non li ha mai utilizzati; come spiegato più sopra egli si è -a
torto o a ragione- limitato a “immobilizzarli” tramite il cambiamento di
detentore senza disporre degli stessi, tenendoli in deposito presso terzi in
attesa di essere risarcito del prezzo per le riparazioni da lui anticipati.
Nemmeno il concetto di “Enteignung” può ritenersi realizzato a
pieno titolo, ma solo in parte, siccome all’accusato non può essere imputata
un’indisponibilità a non restituire i veicoli a CIVI 1. Quest’ultimo è inoltre sempre
rimasto titolare del diritto di proprietà, ritenuto che il cambiamento di
detentore non ha nessuna influenza sui diritti reali dei veicoli in quanto tali.
A questo proposito la nostra Alta Corte spiega che la privazione dell’oggetto
al proprietario deve invece manifestarsi con segni esterni evidenti, ciò che si
realizza quando viene effettivamente utilizzato dell'usurpatore; solo in questo
caso si priverebbe il proprietario delle prerogative che il diritto alla
proprietà comporta. Nel caso concreto l’accusato si è invece limitato a bloccare
i veicoli riconoscendo comunque alla parte civile la facoltà di riprenderseli
una volta saldati i debiti. Per cui, in altre parole, non è stata messa in atto
la cosiddetta “Entwendung zum Gebrauch”, tipico intento di chi sfrutta i
beni di terzi a suo vantaggio, e come dice la dottrina, per decidere se il
citato reato è consumato, occorre osservare bene “die Art des Gebrauchs”
da parte dell’autore di un’appropriazione indebita. E nella fattispecie, tutto
ben valutato e ponderato non si può concludere che le condizioni oggettive di
questo reato siano adempiute.
6.4
Per essere
condannato per appropriazione indebita occorrerebbe poi ancora che l’autore
abbia agito “per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto”. Si
tratta quest’ultima circostanza del cosiddetto “profilo soggettivo”, secondo
cui l’autore doveva sapere che si trattava di beni di terzi di cui si è appropriato
con coscienza e volontà, oltre che con l’intento illecito di arricchire sé
stesso o un terzo. In specie egli deve avere voluto, anche soltanto nella forma
del dolo eventuale, conseguire un indebito profitto, cioè un vantaggio
economico, ancorché provvisorio o temporaneo.
Nemmeno queste circostanze possono essere ritenute adempiute, in
quanto, come sopra accertato, l’autore aveva semplicemente l’intenzione di
trattenere i veicoli non certo per arricchirsi, ma per esercitare un diritto di
ritenzione analogo a quello riconosciuto dal codice civile, senza quindi nessun
“Enteignungswille”. È vero, non può essere in questa sede dato per
assodato che ACCU 1 abbia validamente maturato un diritto a norma dell’articolo
895.
CC, tuttavia l’accusato ha da sempre precisato (v. interrogatorio di
Polizia del 20.11.2007) di avere agito con questo intento credendosi legittimato
a farlo. Al proposito corboz (Les
infractions en droit Suisse, ed. 2002, ad art. 138 CP no 15) afferma che “l’enrichissement
n’est pas illégitime si l’auteur croit y avoir droit” e non v'è
intento di conseguire un indebito profitto quando ci si appropria di una cosa
per soddisfare o tentare di soddisfare, un proprio credito (STF 105 IV 29). L’istruttoria
è stata su questo punto assolutamente chiara ed ha dimostrato che ACCU 1 non ha
nemmeno voluto esternare un’apparenza di volersi accaparrare i veicoli, che
invece il Tribunale federale richiderebbe „aus dem sich unzweideutig - auch
für jeden Dritten - der Aneignungswille im dargelegten Sinne ergibt”… “erforderlich ist also nur, aber immerhin ein Verhalten, durch das
der - vorhandene! - Aneignungswille manifestiert, eben betätigt wird” (STF 118 IV 148,152). Le risultanze dibattimentali hanno
invece comprovato che aveva unicamente la finalità di garantirsi il pagamento della
sua fattura, il rimborso di quanto da lui anticipato al garagista in Serbia, al
trasportatore e ai fornitori dei pezzi di ricambio, nei confronti di una parte
civile che si trovava in carenza di beni.
7.
Per quanto riguarda il sequestro va precisato che in assenza di
reato non può evidentemente essere confermato nessun sequestro né deve essere ordinata
una confisca. Il sequestro, nella sua qualità di
provvedimento eminentemente cautelare, ha in effetti lo scopo di acquisire e
conservare degli oggetti di per le necessità dell’istruzione preliminare, per
le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, nella
duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione
delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione
o devoluzione (sequestro confiscatorio). Stante l’esito della causa è evidente
che dette circostanze vengono a cadere, ricordato comunque che, in ambito
civile sussistono analoghi mezzi per mantenere l’esistenza di determinati
oggetti.
visti gli artt. 138
cifra 1 cpv. 1 CP, 9 e segg, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di appropriazione
indebita, ex art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP, per i fatti descritti dal
decreto di accusa n. __________ del 25 febbraio 2008;
non procede alla confisca degli autoveicoli
indicati nel decreto d’accusa né alla loro assegnazione alla parte civile; il
sequestro non viene confermato,
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le proprie pretese;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
a carico della parte civile, che ha formulato dichiarazione di ricorso il
15/16 12 2008
fr. 500.00 per la motivazione scritta,
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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