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Decisione

10.2008.95

Appropriazione indebita per ritenzione di cose dovuta a fatture non pagate; sequestro in caso di proscioglimento

10 dicembre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I veicoli individuati da CIVI 1 erano due: una __________,

sicuramente non pregiata ma relativamente recente e una __________, molto più elegante

e prestigiosa, ma un po' più vetusta. Come detto, entrambi i mezzi erano

accidentati e, come tali avrebbero potuto essere inviati in Serbia per la

riparazione, dopo che la parte civile li aveva acquistati e intestati a suo

nome per un importo di fr. 14'000.-- (la __________) e di fr. 8'000.-- (la __________).

Così incaricato dalla parte civile ACCU 1 si è

quindi occupato della spedizione e della riparazione in Serbia. Dalla Serbia il

14 marzo 2007 é giunto un autocarro fino a __________ che ha caricato le

automobili e le ha trasportate presso un professionista residente nel citato

Stato dell’Est europeo. Dopo averli riparati, li ha riconsegnati a chi glieli

aveva forniti. Era il mese di maggio del 2007.

2. Ad un certo punto la parte civile ha richiesto la

restituzione delle due autovetture riparate: l'accusato si è però preventivamente

opposto, siccome prima di riprenderne possesso, CIVI 1 avrebbe dovuto pagargli

le prestazioni eseguite da terzi, i pezzi di ricambio e il trasporto. Tra le

parti è sorta a questo punto una vivace discussione in merito alle modalità con

cui le auto avrebbero dovuto essere restituite e al corrispettivo prezzo che CIVI

1 avrebbe dovuto pagare all’accusato. L'istruttoria di causa non ha chiarito

esattamente cosa è successo all’epoca, né quali accordi le parti avessero concretamente

concluso. Essa ha unicamente dimostrato che per quelle riparazioni la parte

civile ha pagato all’accusato unicamente degli acconti e che ACCU 1 de facto

non ha mai restituito i veicoli al proprietario.

3. Al dibattimento ACCU 1 ha ammesso di avere

trattenuto i veicoli, non però per “impossessarsi delle automobili”,

bensì unicamente per “bloccarle e evitare che la parte civile (insistente)”,

che si era ad un certo punto recata in Serbia per visionarle, “se le

riprendesse in qualche modo senza pagare la fattura: (…) je ne veux pas

les garder, je veux mon argent moi”.

Egli ha quindi esercitato a suo modo una sorta di “diritto di

ritenzione” in attesa di ottenere quanto di sua spettanza. Del

resto CIVI 1 (come egli stesso ha ammesso al dibattimento) si trovava in una

situazione finanziaria molto difficile, con attestati di carenza beni ed era

quindi qualificabile fra i cosiddetti “clienti a rischio” con cui si deve trattare

unicamente tramite pagamenti a contanti al più tardi alla consegna della merce.

CIVI 1 ha dichiarato invece che quanto riferito dalla parte civile non

corrisponde al vero e che lui (nonostante le citate difficoltà economiche) avrebbe

sicuramente pagato il prezzo delle riparazioni, solo però dopo avere ispezionato

i veicoli e avere verificato l’importo della fattura. A suo dire l’accusato gli

avrebbe nascosto i veicoli fin dall’inizio, non fornendoli a quel garagista cui

era solito rivolgersi in Serbia, ma ad uno nuovo.

L'istruttoria dibattimentale non ha dimostrato i

dettagli delle transazioni pattuite fra le parti, poco importa comunque, in

quanto questo processo deve limitarsi unicamente agli aspetti penali della

vertenza, non di certo si può occupare di chi precisamente ha riparato i

veicoli, dell’esatta congruità delle fatture e degli onorari fatti valere

dall'accusato nei confronti della parte civile. Queste questioni verranno in

effetti risolte nell’ambito della causa civile pendente fra le parti. È

sufficiente in questo contesto penale rilevare che ACCU 1 ha già pagato le

fatture di riparazione emesse in Serbia, così come si evince dalla

documentazione messa agli atti su richiesta del Giudice durante il

dibattimento.

4. ACCU 1, per impedire a CIVI 1 di rientrare in

possesso dei veicoli riparati, li ha intestati a suo nome e con targhe proprie tramite

la competente Sezione della circolazione di __________. Dagli atti di causa si

evince effettivamente che il 14 maggio 2007 le due vetture __________ e __________

sono state a un certo punto disimmatricolate e la licenza di circolazione a

nome della parte civile annullata, per essere registrate a nome della parte

civile e con una targa del Canton __________ a lui riconducibile. La licenza di

circolazione emessa dalla Sezione della circolazione di Camorino alla parte

civile è stata in seguito annullata non potendosi per legge mantenere i veicoli

con doppie targhe.

Per la pubblica accusa e per la parte civile questo

agire ha configurato un reato di appropriazione indebita, in quanto le due

autovetture erano state affidate a ACCU 1 unicamente per procedere alla riparazione.

Egli non aveva quindi il diritto di intestarle a suo nome, così facendo ne ha

“indebitamente disposto” impedendo alla parte civile di rientrare in possesso dei

propri veicoli. Essi sono stati tenuti in deposito presso due carrozzerie e al

proprio domicilio senza che prima del sequestro CIVI 1 sapesse della loro

esatta ubicazione. Da qui il decreto d’accusa ex art. 138 cfr. 1 cpv. 1 CP.

5. È stato certamente appurato che la parte civile è

rimasta priva dei propri veicoli a causa della nuova immatricolazione; al

dibattimento è stato però chiarito che l'intestazione delle due vetture è

praticamente durata pochi attimi soltanto. Detta circostanza la si evince

chiaramente dall’attestazione dell’Ufficio della circolazione di __________ del

10 dicembre 2008, da cui si rileva che le licenze di circolazione riferite ai

veicoli in questione sono rimaste in vigore solo per qualche attimo. Infatti l'accusato

le ha fatte annullare direttamente allo sportello da chi le aveva poco prima

emesse.

Ciò che conta per il presente processo penale è

che, indipendentemente dalla fulminea immatricolazione dei due veicoli, ACCU 1 non

ha mai circolato con gli stessi né ha tratto benefici del loro possesso, non ha

mai tentato di venderli e non ha conseguito nessun guadagno. Al dibattimento è

stato per di più dimostrato che l'intestazione a suo nome è avvenuta in modo

del tutto naturale, senza che l’accusato abbia dovuto ricorrere a particolari

stratagemmi per ottenere l’annullamento delle licenze di circolazione emesse a

Camorino e a __________. L’accusato non ha abbisognato d’effettuare particolari

sforzi per ottenere quanto da lui voluto, essendo questo agire per l’Ufficio

della circolazione una nomale formalità verso che si presenta allo sportello

con una licenza di circolazione valida. Presso l’Ufficio non è stato neppure

necessario presentare i veicoli che a quel tempo erano ancora in Serbia. Solo

in seguito sono stati trasportati in Svizzera presso un commerciante d’auto che

le tiene tutt’ora in deposito.

6. Giusta l'art. 138 cfr. 1 cpv. 1 CP “chiunque, per procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che

gli è stata affidata, oppure chiunque indebitamente impiega a profitto proprio

o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva

sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”.

6.1 Secondo il

Tribunale Federale, una cosa è “affidata” quando l’autore ne acquista il

possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso determinato

nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in particolare per

amministrare, conservare, consegnare il bene affidato (DTF 120 IV 278, 106 IV

250, 86 IV 167). In tal senso va subito osservato che il fatto che i veicoli non

fossero suoi e fossero stati a lui affidati ai sensi nomativi è innegabile.

Considerandi

6.2

L’appropriazione

indebita da un punto di vista oggettivo richiede inoltre ancora che l’autore

del reato si sia impossessato di una cosa e che ne abbia “disposto” come se

fosse di sua proprietà. Per commettere il citato reato patrimoniale occorre

innanzitutto realizzare la cosiddetta “Aneignung”, che configura l’azione

effettiva dell’appropriazione. Essa, secondo la dottrina, è composta da una

“Enteignung”, ovvero la privazione della cosa all’avente diritto e da una

“Zueignung”, che s’identifica con la presa in possesso dell’ oggetto da parte

dell’usurpatore. La “Enteignung” ha una connotazione “negativa” in quanto il

proprietario viene privato del possesso della cosa, la “Zueignung” invece

rappresenta gli aspetti “positivi” dell’atto in questione, in quanto l’autore

dispone di una cosa come se fosse di sua proprietà senza godere di un legittimo

diritto. Affinché tutti gli elementi oggettivi dell’appropriazione indebita

siano realizzati, i citati concetti devono essere entrambi adempiuti (rehberg/schmid/donatsch, Strafrecht

III, ed. 2003, pag. 86 e segg.). In altre parole il possesso dell’autore deve

essere evincibile anche dall’esterno, dal punto di vista della parte

danneggiata e privata della sua proprietà, da quello dell’autore che dispone

della cosa in suo luogo e vece.

6.3

Nella

fattispecie i predetti elementi riferiti alla cosiddetta “Zueignung" non

sono stati realizzati in quanto ACCU 1 non ha mai disposto dei veicoli in

questione e non li ha mai utilizzati; come spiegato più sopra egli si è -a

torto o a ragione- limitato a “immobilizzarli” tramite il cambiamento di

detentore senza disporre degli stessi, tenendoli in deposito presso terzi in

attesa di essere risarcito del prezzo per le riparazioni da lui anticipati.

Nemmeno il concetto di “Enteignung” può ritenersi realizzato a

pieno titolo, ma solo in parte, siccome all’accusato non può essere imputata

un’indisponibilità a non restituire i veicoli a CIVI 1. Quest’ultimo è inoltre sempre

rimasto titolare del diritto di proprietà, ritenuto che il cambiamento di

detentore non ha nessuna influenza sui diritti reali dei veicoli in quanto tali.

A questo proposito la nostra Alta Corte spiega che la privazione dell’oggetto

al proprietario deve invece manifestarsi con segni esterni evidenti, ciò che si

realizza quando viene effettivamente utilizzato dell'usurpatore; solo in questo

caso si priverebbe il proprietario delle prerogative che il diritto alla

proprietà comporta. Nel caso concreto l’accusato si è invece limitato a bloccare

i veicoli riconoscendo comunque alla parte civile la facoltà di riprenderseli

una volta saldati i debiti. Per cui, in altre parole, non è stata messa in atto

la cosiddetta “Entwendung zum Gebrauch”, tipico intento di chi sfrutta i

beni di terzi a suo vantaggio, e come dice la dottrina, per decidere se il

citato reato è consumato, occorre osservare bene “die Art des Gebrauchs”

da parte dell’autore di un’appropriazione indebita. E nella fattispecie, tutto

ben valutato e ponderato non si può concludere che le condizioni oggettive di

questo reato siano adempiute.

6.4

Per essere

condannato per appropriazione indebita occorrerebbe poi ancora che l’autore

abbia agito “per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto”. Si

tratta quest’ultima circostanza del cosiddetto “profilo soggettivo”, secondo

cui l’autore doveva sapere che si trattava di beni di terzi di cui si è appropriato

con coscienza e volontà, oltre che con l’intento illecito di arricchire sé

stesso o un terzo. In specie egli deve avere voluto, anche soltanto nella forma

del dolo eventuale, conseguire un indebito profitto, cioè un vantaggio

economico, ancorché provvisorio o temporaneo.

Nemmeno queste circostanze possono essere ritenute adempiute, in

quanto, come sopra accertato, l’autore aveva semplicemente l’intenzione di

trattenere i veicoli non certo per arricchirsi, ma per esercitare un diritto di

ritenzione analogo a quello riconosciuto dal codice civile, senza quindi nessun

“Enteignungswille”. È vero, non può essere in questa sede dato per

assodato che ACCU 1 abbia validamente maturato un diritto a norma dell’articolo

895.

CC, tuttavia l’accusato ha da sempre precisato (v. interrogatorio di

Polizia del 20.11.2007) di avere agito con questo intento credendosi legittimato

a farlo. Al proposito corboz (Les

infractions en droit Suisse, ed. 2002, ad art. 138 CP no 15) afferma che “l’enrichissement

n’est pas illégitime si l’auteur croit y avoir droit” e non v'è

intento di conseguire un indebito profitto quando ci si appropria di una cosa

per soddisfare o tentare di soddisfare, un proprio credito (STF 105 IV 29). L’istruttoria

è stata su questo punto assolutamente chiara ed ha dimostrato che ACCU 1 non ha

nemmeno voluto esternare un’apparenza di volersi accaparrare i veicoli, che

invece il Tribunale federale richiderebbe „aus dem sich unzweideutig - auch

für jeden Dritten - der Aneignungswille im dargelegten Sinne ergibt”… “erforderlich ist also nur, aber immerhin ein Verhalten, durch das

der - vorhandene! - Aneignungswille manifestiert, eben betätigt wird” (STF 118 IV 148,152). Le risultanze dibattimentali hanno

invece comprovato che aveva unicamente la finalità di garantirsi il pagamento della

sua fattura, il rimborso di quanto da lui anticipato al garagista in Serbia, al

trasportatore e ai fornitori dei pezzi di ricambio, nei confronti di una parte

civile che si trovava in carenza di beni.

7.

Per quanto riguarda il sequestro va precisato che in assenza di

reato non può evidentemente essere confermato nessun sequestro né deve essere ordinata

una confisca. Il sequestro, nella sua qualità di

provvedimento eminentemente cautelare, ha in effetti lo scopo di acquisire e

conservare degli oggetti di per le necessità dell’istruzione preliminare, per

le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, nella

duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione

delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione

o devoluzione (sequestro confiscatorio). Stante l’esito della causa è evidente

che dette circostanze vengono a cadere, ricordato comunque che, in ambito

civile sussistono analoghi mezzi per mantenere l’esistenza di determinati

oggetti.

visti gli artt. 138

cifra 1 cpv. 1 CP, 9 e segg, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di appropriazione

indebita, ex art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP, per i fatti descritti dal

decreto di accusa n. __________ del 25 febbraio 2008;

non procede alla confisca degli autoveicoli

indicati nel decreto d’accusa né alla loro assegnazione alla parte civile; il

sequestro non viene confermato,

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le proprie pretese;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

a carico della parte civile, che ha formulato dichiarazione di ricorso il

15/16 12 2008

fr. 500.00 per la motivazione scritta,

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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