10.2008.99
Trasportare con un autofurgone due bidoni in plastica contenenti ammoniaca all'8%, non sufficientemente assicurati sul ponte posteriore del veicolo causandone il rovesciamento e la fuoriuscita di liqu
1 febbraio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.99
Data decisione, Autorità:
01.02.2010, PRPEN
Titolo:
Trasportare con un autofurgone due bidoni in plastica contenenti ammoniaca all'8%, non sufficientemente assicurati sul ponte posteriore del veicolo causandone il rovesciamento e la fuoriuscita di liquido, provocando un rischio di inquinamento delle acque
CONTRAVVENZIONE ALLA LF SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 70 cpv. 2 LPAC
Incarto
n.
10.2008.99
DA
872/2008
Bellinzona
1
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole
di 1. infrazione alla LF sulla
protezione delle acque
per avere,
il __________ ad __________, per negligenza, trasportando con l'autofurgone
Nissan targato __________ due bidoni in plastica contenenti ammoniaca all'8%,
non sufficientemente assicurati sul ponte posteriore del veicolo, causando, in
seguito al rovesciamento di uno degli stessi, la fuoriuscita di liquido sul
manto stradale e provocando in tal modo un rischio di inquinamento delle acque;
fatti avvenuti
nelle circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 70 cpv. 2 LPAc.;
2. infrazione
alla LF sulla circolazione stradale
per avere, il __________ ad __________,
nelle circostanze di cui sopra sub. 1, omesso per negligenza di collocare il
carico in modo che non fosse di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non
potesse cadere;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 90
cifra 1 LCS in rel. con art. 30 cpv. 2 LCS;
perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo
2008 n. 872/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CP) corrispondenti
a complessivi fr. 500.-;
L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1 febbraio 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 7 dicembre 2009 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di
accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito il teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito da entrambi i capi di imputazione; per quanto
attiene all’infrazione alla LCS ritiene, in effetti, che non sia stato
accertato l’eventuale stato di difettosità dei bidoni e/o del loro coperchio,
le cause di un loro eventuale afflosciamento o dell’inclinamento, nessun
sequestro o perizia essendo stati eseguiti, malgrado l’accusato avesse sin
dall’inizio parlato di un afflosciamento dei bidoni come eventuale causa della
perdita del liquido ivi contenuto; ad ogni buon conto, l’accusato,
trasportatore non esperto, avrebbe fissato adeguatamente i bidoni con gli
appositi ganci e controllato in due occasioni scendendo dalla Vallemaggia lo
stato degli stessi; non è stato di conseguenza provato che il bidone sia finito
in quella posizione quale conseguenza di un suo errato fissaggio.
In riferimento all’infrazione
alla LPA – reato che presuppone la messa in pericolo concreta, e non astratta
(cfr. STF 09.01.2009, inc. 6b_642/2008) – il difensore rileva che, oltre a non
essere stato accertato nulla in merito al quantitativo di liquido fuoriuscito,
nulla si evince circa il rischio concreto, ma nemmeno astratto, di inquinamento
delle acque, nessun tecnico (nemmeno l’ingegnere che ha accertato il tasso di
ammoniaca nell’acqua), nessun pompiere essendo stato interpellato in merito; ad
ogni buon conto, precisa, il tombino che si trovava nelle vicinanze del luogo
della perdita permette di far confluire le acque direttamente all’impianto di
depurazione, destinazione finale del contenuto dei bidoni.
Apparendo incomprensibili le
accuse mosse al suo assistito, visto il materiale su cui si è basata la
pubblica accusa, chiede, infine, la rifusione a suo favore di congrue
ripetibili.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
infrazione alla LF sulla
protezione delle acque
per avere, ad __________ il __________,
per negligenza, trasportando con l'autofurgone Nissan targato __________ due
bidoni in plastica contenenti ammoniaca all'8%, non sufficientemente assicurati
sul ponte posteriore del veicolo, causato, in seguito al rovesciamento di uno
degli stessi, la fuoriuscita di liquido sul manto stradale e provocando in tal
modo un rischio di inquinamento delle acque;
1.2
infrazione alla LF sulla
circolazione stradale
per avere, ad __________ il __________,
nelle circostanze di cui sopra sub. 1, omesso per negligenza di collocare il
carico in modo che non fosse di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non
potesse cadere;
2.
In caso di risposta affermativa
ai o ad uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Il giudizio sugli oneri
processuali e su eventuali ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 70 cpv. 2 LPAc.; 90
cifra 1 LCS in rel. con art. 30 cpv. 2 LCS; 9 e segg. 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di infrazione
alla LF sulla protezione delle acque
e di infrazione alla LF sulla
circolazione stradale
mette la tassa di giustizia e le
spese del presente procedimento di complessivi fr. 330.- (trecentotrenta) a
carico dello Stato;
riconosce a ACCU 1 l’importo di fr.
1'500.- (millecinquecento) a titolo di ripetibili.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione,
Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 30.00 testi
fr. 330.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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