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Decisione

10.2008.99

Trasportare con un autofurgone due bidoni in plastica contenenti ammoniaca all'8%, non sufficientemente assicurati sul ponte posteriore del veicolo causandone il rovesciamento e la fuoriuscita di liqu

1 febbraio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 90

cifra 1 LCS in rel. con art. 30 cpv. 2 LCS;

perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo

2008 n. 872/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CP) corrispondenti

a complessivi fr. 500.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva

di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 1 febbraio 2010,

al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 7 dicembre 2009 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di

accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito il teste;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito da entrambi i capi di imputazione; per quanto

attiene all’infrazione alla LCS ritiene, in effetti, che non sia stato

accertato l’eventuale stato di difettosità dei bidoni e/o del loro coperchio,

le cause di un loro eventuale afflosciamento o dell’inclinamento, nessun

sequestro o perizia essendo stati eseguiti, malgrado l’accusato avesse sin

dall’inizio parlato di un afflosciamento dei bidoni come eventuale causa della

perdita del liquido ivi contenuto; ad ogni buon conto, l’accusato,

trasportatore non esperto, avrebbe fissato adeguatamente i bidoni con gli

appositi ganci e controllato in due occasioni scendendo dalla Vallemaggia lo

stato degli stessi; non è stato di conseguenza provato che il bidone sia finito

in quella posizione quale conseguenza di un suo errato fissaggio.

In riferimento all’infrazione

alla LPA – reato che presuppone la messa in pericolo concreta, e non astratta

(cfr. STF 09.01.2009, inc. 6b_642/2008) – il difensore rileva che, oltre a non

essere stato accertato nulla in merito al quantitativo di liquido fuoriuscito,

nulla si evince circa il rischio concreto, ma nemmeno astratto, di inquinamento

delle acque, nessun tecnico (nemmeno l’ingegnere che ha accertato il tasso di

ammoniaca nell’acqua), nessun pompiere essendo stato interpellato in merito; ad

ogni buon conto, precisa, il tombino che si trovava nelle vicinanze del luogo

della perdita permette di far confluire le acque direttamente all’impianto di

depurazione, destinazione finale del contenuto dei bidoni.

Apparendo incomprensibili le

accuse mosse al suo assistito, visto il materiale su cui si è basata la

pubblica accusa, chiede, infine, la rifusione a suo favore di congrue

ripetibili.

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sulla

protezione delle acque

per avere, ad __________ il __________,

per negligenza, trasportando con l'autofurgone Nissan targato __________ due

bidoni in plastica contenenti ammoniaca all'8%, non sufficientemente assicurati

sul ponte posteriore del veicolo, causato, in seguito al rovesciamento di uno

degli stessi, la fuoriuscita di liquido sul manto stradale e provocando in tal

modo un rischio di inquinamento delle acque;

1.2

infrazione alla LF sulla

circolazione stradale

per avere, ad __________ il __________,

nelle circostanze di cui sopra sub. 1, omesso per negligenza di collocare il

carico in modo che non fosse di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non

potesse cadere;

2.

In caso di risposta affermativa

ai o ad uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali e su eventuali ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 70 cpv. 2 LPAc.; 90

cifra 1 LCS in rel. con art. 30 cpv. 2 LCS; 9 e segg. 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dalle imputazioni di infrazione

alla LF sulla protezione delle acque

e di infrazione alla LF sulla

circolazione stradale

mette la tassa di giustizia e le

spese del presente procedimento di complessivi fr. 330.- (trecentotrenta) a

carico dello Stato;

riconosce a ACCU 1 l’importo di fr.

1'500.- (millecinquecento) a titolo di ripetibili.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione,

Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 30.00 testi

fr. 330.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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