10.2009.10
Prendere parte ad una rissa
26 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.10
Data decisione, Autorità:
26.05.2009, PRPEN
Titolo:
Prendere parte ad una rissa
RISSA
art. 133 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.10
DA
2617/2007
Bellinzona
26
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di rissa,
per avere, a __________ presso
il bar __________ in data 27.04.2007, unitamente a __________, __________, __________,
__________ e ad un’ulteriore persona non identificata in quanto datasi alla
fuga, preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza le lesioni di __________
e di __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 133 cpv.
Fatti
1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 20 agosto
2007 n. 2617/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 2'000.-- (duemila) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 100.--
(cento) - (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 5 (cinquecento) giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
(cento).
ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 agosto 2007;
indetto il dibattimento 26 maggio 2009,
al quale è comparso l’accusato, assistito dal suo difensore avv. DI 1; il
Procuratore pubblico con lettera 6 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testi__________ e __________ ;
il difensore, il quale chiede
il proscioglimento del proprio assistito e postula vengano assegnate ripetibili
come a nota d’onorario 26.5.09 per CHF 1'076.--;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di rissa,
per avere, a __________ presso il bar __________ in data 27.04.2007, unitamente
a __________, __________, __________, __________ e ad un’ulteriore persona non
identificata in quanto datasi alla fuga, preso parte ad una rissa che ha avuto
per conseguenza le lesioni di __________ e di __________?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Devono essere riconosciute
ripetibili e, se sì, in quale misura ?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, come segue agli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa
di rissa;
assegna le tasse e le spese allo
Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 CHF 1'076.— a titolo di ripetibili;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 60.-- testi
fr. 260.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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