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Decisione

10.2009.10

Prendere parte ad una rissa

26 maggio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 20 agosto

2007 n. 2617/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 2'000.-- (duemila) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 100.--

(cento) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 5 (cinquecento) giorni (art. 106 cpv. 2

CP).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--

(cento).

ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 agosto 2007;

indetto il dibattimento 26 maggio 2009,

al quale è comparso l’accusato, assistito dal suo difensore avv. DI 1; il

Procuratore pubblico con lettera 6 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i testi__________ e __________ ;

il difensore, il quale chiede

il proscioglimento del proprio assistito e postula vengano assegnate ripetibili

come a nota d’onorario 26.5.09 per CHF 1'076.--;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di rissa,

per avere, a __________ presso il bar __________ in data 27.04.2007, unitamente

a __________, __________, __________, __________ e ad un’ulteriore persona non

identificata in quanto datasi alla fuga, preso parte ad una rissa che ha avuto

per conseguenza le lesioni di __________ e di __________?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Devono essere riconosciute

ripetibili e, se sì, in quale misura ?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, come segue agli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa

di rissa;

assegna le tasse e le spese allo

Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 CHF 1'076.— a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 60.-- testi

fr. 260.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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