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Decisione

10.2009.100

Gettare un petardo all'interno di un recinto in cui si trovana un cane e due petardi nel prato adiacente tale recinto, allo scopo di farlo smettere di abbaiare

25 settembre 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 389/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre la condanna non verrà iscritta a

casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 febbraio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 25 settembre 2009,

al quale quale ha preso parte unicamente l’accusato, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del proprio

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato, che ammette

di avere lanciato dei petardi nella proprietà del querelante, ma non nel

recinto del cane. Egli ritiene inapplicabile l’art. 6 lett. d LOP, in quanto

non ha fatto uso né di un’arma da fuoco, né di una pietra;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di atti contro la pubblica incolumità per i fatti descritti nel menzionato

decreto d’accusa?

2.

In caso di risposata

affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 6 lett. d LOP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dal reato di atti contro

la pubblica incolumità, ex art. 6 lett. d LOP, per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 389/2009 del 26 gennaio 2009;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 spese

di inchiesta

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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