10.2009.102
Circolare alla velocità di circa 140 km/h malgrado il vigente limite di 100 km/h
11 settembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.102
Data decisione, Autorità:
11.09.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare alla velocità di circa 140 km/h malgrado il vigente limite di 100 km/h
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.102
DA
263/2009
Bellinzona
11
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1, Minusio)
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver circolato con la
vettura Audi targata __________ alla velocità di circa 140 Km/h. (e da lui ammessa in circa 130/140 Km/h.) malgrado il vigente limite di 100 Km/h., così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo
seguiva;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra
Fatti
2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1
lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio
2009 n. 263/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 3'000.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 700.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2009;
indetto il dibattimento 11 settembre 2009,
al quale hanno preso parte l’imputato personalmente ed il suo difensore mentre
il Procuratore pubblico con lettera 21 luglio 2009 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale afferma
che l’incarto non contiene la prova tecnica della rilevazione della velocità.
E’ stata rovesciata la frase da lui detta, la velocità di 140 km/h era da
intendere dove il limite era 120 km/h e non in galleria.
Tant’è che anche dal verbale la questione del superamento del limite di 100
km/h è stata sollevata dopo che era stata fatta la domanda sull’eccesso di
velocità in generale e quindi sul 120 km/h.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se l’accusato ha commesso una
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa.
2.
Se ha commesso una violazione
lieve delle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa.
3.
In caso di risposta affermativa
ad uno dei due quesiti, quale dev’essere la pena.
4.
Se sussiste una pena pecuniaria
può essere sospesa condizionalmente.
5.
A chi vanno accollate le tasse
e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 LCStr, 303
cpv. 3 lett. d OMD; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
lieve alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr per avere circolato
con la vettura Audi targata LU 75288 alla velocità di 120 km/h malgrado il
limite vigente di 100 km/h.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 180.-
(centottanta);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al
pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di fr. 60.- (sessanta).
carica allo Stato l’importo di fr.
540.
- (cinquecentoquaranta).
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della Circolazione, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 180.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 10.00 spese
giudiziarie
fr. 240.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 500.00 tassa
di giustizia
fr. 40.00 spese
giudiziarie
fr. 540.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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