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Decisione

10.2009.106

Rendere una persona sospetta di condotta disonorevole in occasione di un un colloquio con terze persone

26 agosto 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 417/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

150.-, (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.00

(trenta) – (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (sette)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

ed inoltre la condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 9 febbraio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 26 agosto 2009,

al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

preso atto che la parte civile, nonostante

abbia provocato il presente procedimento, non è comparsa al dibattimento: la citazione

inviata raccomandata è stata impostata, distribuita al suo domicilio, ma non è

stata ritirata (avendo RA 1 comunicato all’Ufficio postale di trattenere la

corrispondenza fino al 3 settembre 2009). Si rileva che già la precedente citazione,

emessa prima del rinvio del dibattimento, non è stata ritirata dalla parte

civile, in questo caso senza che essa abbia dato l’ordine di rattenere la

corrispondenza alla Posta;

il giudice considera la citazione valida per

applicazione in analogia delle norme del Codice di procedura civile, che

impongono alla parte (quindi anche alla parte civile in un processo penale) di

ritirare la corrispondenza con la precisazione che, in caso di mancato

recapito, il settimo giorno la citazione è considerata regolarmente intimata;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che

non riconosce alcuna pretesa alla parte civile;

sentita da ultimo l'accusata, che

dichiara di non ritenersi colpevole e di non avere interposto opposizione al

decreto d’accusa unicamente per porre immediatamente fine alla questione;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusata autrice colpevole

di diffamazione?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente?

4.

Devono essere riconosciute

pretese di parte civile?

5.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 173 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

diffamazione, ex art. 173 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 417/2009 del 29 gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

5.

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.

150.00

(centocinquanta);

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.00

(duecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.00;

carica alla parte civile una tassa

di giustizia di fr. 50.00 e spese di cui al presente incarto;

precisa che in caso di richiesta di

motivazione scritta, la tassa di giustizia verrà aumentata di fr. 400.00;

rinvia la parte civile al foro

civile per eventuali pretese;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico di RA 1,

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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