10.2009.106
Rendere una persona sospetta di condotta disonorevole in occasione di un un colloquio con terze persone
26 agosto 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.106
Data decisione, Autorità:
26.08.2009, PRPEN
Titolo:
Rendere una persona sospetta di condotta disonorevole in occasione di un un colloquio con terze persone
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
10.2009.106
DA
417/2009
Bellinzona
26
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, a __________, in
data imprecisata nel corso del mese di febbraio 2008, comunicando con un terzo,
reso sospetta una persona di condotta disonorevole e meglio, per avere,
comunicando con il signor __________, reso sospetta la minorenne CIVI 1, di
essere l’autrice delle scritte ingiuriose rinvenute sui muri del condominio
sito in Via __________ a __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173
CP; richiamato l’art. 42 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 29 gennaio
Fatti
2009 n. 417/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
150.-, (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.00
(trenta) – (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (sette)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
ed inoltre la condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 9 febbraio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 26 agosto 2009,
al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
preso atto che la parte civile, nonostante
abbia provocato il presente procedimento, non è comparsa al dibattimento: la citazione
inviata raccomandata è stata impostata, distribuita al suo domicilio, ma non è
stata ritirata (avendo RA 1 comunicato all’Ufficio postale di trattenere la
corrispondenza fino al 3 settembre 2009). Si rileva che già la precedente citazione,
emessa prima del rinvio del dibattimento, non è stata ritirata dalla parte
civile, in questo caso senza che essa abbia dato l’ordine di rattenere la
corrispondenza alla Posta;
il giudice considera la citazione valida per
applicazione in analogia delle norme del Codice di procedura civile, che
impongono alla parte (quindi anche alla parte civile in un processo penale) di
ritirare la corrispondenza con la precisazione che, in caso di mancato
recapito, il settimo giorno la citazione è considerata regolarmente intimata;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che
non riconosce alcuna pretesa alla parte civile;
sentita da ultimo l'accusata, che
dichiara di non ritenersi colpevole e di non avere interposto opposizione al
decreto d’accusa unicamente per porre immediatamente fine alla questione;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusata autrice colpevole
di diffamazione?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente?
4.
Devono essere riconosciute
pretese di parte civile?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 173 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
diffamazione, ex art. 173 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 417/2009 del 29 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
5.
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.
150.00
(centocinquanta);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.00
(duecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.00;
carica alla parte civile una tassa
di giustizia di fr. 50.00 e spese di cui al presente incarto;
precisa che in caso di richiesta di
motivazione scritta, la tassa di giustizia verrà aumentata di fr. 400.00;
rinvia la parte civile al foro
civile per eventuali pretese;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico di RA 1,
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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