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Decisione

10.2009.107

Senza essere autorizzato, trasportato sulla sua autovettura, nell'ambito della sua attività professionale di tassista, persone che detenevano un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente

12 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 520/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

5'400.- (cinquemilaquattrocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da

fr. 90.- (novanta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'500.-

(duemilacinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5

(ventotto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 13 febbraio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 12

ottobre 2009, al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio

difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire,

postulando la conferma del proprio decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, che chiede il

proscioglimento dell’imputato e l’assegnazione di ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna può essere

posta al beneficio delle sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo

di prova?

4.

Vanno riconosciute delle

ripetibili?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 19 cifra 1 cpv. 3

LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 520/2009 del 2 febbraio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.

1'600.-- (milleseicento);

§. l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

§. in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr.500.--;

non si assegnano ripetibili;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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