10.2009.107
Senza essere autorizzato, trasportato sulla sua autovettura, nell'ambito della sua attività professionale di tassista, persone che detenevano un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente
12 ottobre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.107
Data decisione, Autorità:
12.10.2009, PRPEN
Titolo:
Senza essere autorizzato, trasportato sulla sua autovettura, nell'ambito della sua attività professionale di tassista, persone che detenevano un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 19 cpv. 3 cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2009.107
DA
520/2009
Bellinzona
12
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, nella regione di __________
e da __________ a __________, nel periodo da __________ a __________, senza
essere autorizzato, trasportato sulla sua autovettura, nell’ambito della sua
attività professionale di tassista, persone che detenevano un imprecisato
quantitativo di sostanza stupefacente, tra cui __________, il sedicente __________
(alias __________, __________), __________ e __________
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19
cifra 1 cpv. 3 LStup; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 2 febbraio
Fatti
2009 n. 520/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
5'400.- (cinquemilaquattrocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da
fr. 90.- (novanta) - (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'500.-
(duemilacinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5
(ventotto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 13 febbraio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 12
ottobre 2009, al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio
difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire,
postulando la conferma del proprio decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, che chiede il
proscioglimento dell’imputato e l’assegnazione di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna può essere
posta al beneficio delle sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo
di prova?
4.
Vanno riconosciute delle
ripetibili?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 19 cifra 1 cpv. 3
LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 520/2009 del 2 febbraio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.
1'600.-- (milleseicento);
§. l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
§. in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr.500.--;
non si assegnano ripetibili;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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