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Decisione

10.2009.109

Omettere di compilare e presentare alla Cassa di compensazione i quaderni dei salari versati ai propri dipendenti

20 luglio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 463/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1'200.00, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

La condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 17 febbraio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 20 luglio 2009,

al quale ha preso parte unicamente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico

ha rinunciato ad intervenire, postulando nel la conferma del decreto

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che

ammette di avere presentato con ritardo la documentazione richiestagli, ma pone

in risalto come nemmeno la CIVI 1 sia tempestiva nell’evadere le richieste

degli assicurati;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di contravvenzione alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 88 LAVS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ex art. 88 LAVS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 463/2009 del 2 febbraio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 250.00

(duecentocinquanta);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00;

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 250.00 multa

fr. 125.00 tassa

di giustizia

fr. 125.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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