10.2009.11
Contravvenire ad una decisione intimata da un'autorità competente
20 maggio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.11
Data decisione, Autorità:
20.05.2009, PRPEN
Titolo:
Contravvenire ad una decisione intimata da un'autorità competente
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
Incarto
n.
10.2009.11
DA
1215/2004
Bellinzona
20
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di disobbedienza a decisioni
dell'autorità,
per avere, a __________ e __________,
a far tempo dal __________ 2003, contravvenuto ad una decisione a lui intimata
da un’autorità competente, sotto comminatoria della pena prevista all’art. 292
CPS, e meglio,
per non avere ottemperato
all’ordine impartitogli con decreto del __________ dal Pretore di __________ di
eseguire nella casa di abitazione (mappale __________ RFD __________) i lavori
necessari a ripristinare l’abitabilità, rispettivamente di mettere a
disposizione della moglie e della figlia un alloggio adeguato entro il __________
2003 per la durata dei lavori di ripristino della suddetta abitazione, ritenuto
che, in assenza di altre soluzioni, egli avrebbe comunque potuto ottemperare
all’ordine mettendo a disposizione di moglie e figlia l’appartamento da lui
occupato a __________;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 217
cpv. 1 e 292 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 8 aprile
Fatti
2004 n. 1215/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 (per sé e per sua figlia A.) dell'importo di fr. 7'700.--, a
titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________
il __________ 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 aprile 2004;
richiamata la sentenza di questa Pretura del 27
giugno 2006 (inc. 10.2004.140);
vista la sentenza 3 novembre 2008
della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello,
tramite la quale l’accusato è stato prosciolto dall’imputazione di trascuranza
degli obblighi di mantenimento ed è stato annullato il dispositivo n. 1 della
sentenza emanata da questa Pretura il 27 settembre 2006 (inc. 10.2004.140);
ritenuto quindi che oggetto del presente
dibattimento è pertanto unicamente la commisurazione della pena per quanto
attiene al reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità, di cui al decreto
d’accusa n. 1215/2004 ,
indetto il dibattimento in data 20 maggio
2009, al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo
difensore, e la patrocinatrice di parte civile, mentre il Procuratore pubblico
ha comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la patrocinatore di parte civile,
che chiede conferma delle richieste di parte civile già riconosciute in prima
sede;
sentito il difensore, il quale chiede la
condanna ad una multa in ogni caso inferiore a fr. 100.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Quale deve essere la pena da
comminare all’accusato per il reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità,
per i fatti descritti nel decreta d’accusa a suo carico?
2.
Chi paga gli oneri processuali
di prima sede?
3.
Chi paga gli oneri processuali
di questa sede?
4.
Se vanno confermate le pretese
di parte civile, già accolte in prima sede, rispettivamente se va confermato il
rinvio?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 292 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte al punto 2 del decreto di accusa n. 1215/2004 del 8 aprile 2004;
condanna ACCU 1
1.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento);
§. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--, compresi quelli dell’odierno
dibattimento.
Carica allo Stato complessivi fr.
700.
-- per tasse e spese di primo giudizio;
non assegna ripetibili;
rinvia la parte civile al
competente foro per eventuali pretese di natura civile.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella;
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 50.-- tassa
di giustizia
fr. 50.-- spese
giudiziarie
fr. 400.-- totale
a carico dello Stato
fr. 700.--
per tasse e spese di primo giudizio;
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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