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Decisione

10.2009.11

Contravvenire ad una decisione intimata da un'autorità competente

20 maggio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2004 n. 1215/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 (per sé e per sua figlia A.) dell'importo di fr. 7'700.--, a

titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________

il __________ 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 14 aprile 2004;

richiamata la sentenza di questa Pretura del 27

giugno 2006 (inc. 10.2004.140);

vista la sentenza 3 novembre 2008

della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello,

tramite la quale l’accusato è stato prosciolto dall’imputazione di trascuranza

degli obblighi di mantenimento ed è stato annullato il dispositivo n. 1 della

sentenza emanata da questa Pretura il 27 settembre 2006 (inc. 10.2004.140);

ritenuto quindi che oggetto del presente

dibattimento è pertanto unicamente la commisurazione della pena per quanto

attiene al reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità, di cui al decreto

d’accusa n. 1215/2004 ,

indetto il dibattimento in data 20 maggio

2009, al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo

difensore, e la patrocinatrice di parte civile, mentre il Procuratore pubblico

ha comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la patrocinatore di parte civile,

che chiede conferma delle richieste di parte civile già riconosciute in prima

sede;

sentito il difensore, il quale chiede la

condanna ad una multa in ogni caso inferiore a fr. 100.--;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Quale deve essere la pena da

comminare all’accusato per il reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità,

per i fatti descritti nel decreta d’accusa a suo carico?

2.

Chi paga gli oneri processuali

di prima sede?

3.

Chi paga gli oneri processuali

di questa sede?

4.

Se vanno confermate le pretese

di parte civile, già accolte in prima sede, rispettivamente se va confermato il

rinvio?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 292 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte al punto 2 del decreto di accusa n. 1215/2004 del 8 aprile 2004;

condanna ACCU 1

1.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento);

§. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--, compresi quelli dell’odierno

dibattimento.

Carica allo Stato complessivi fr.

700.

-- per tasse e spese di primo giudizio;

non assegna ripetibili;

rinvia la parte civile al

competente foro per eventuali pretese di natura civile.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella;

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 50.-- tassa

di giustizia

fr. 50.-- spese

giudiziarie

fr. 400.-- totale

a carico dello Stato

fr. 700.--

per tasse e spese di primo giudizio;

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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