10.2009.110
Ottenere ripetutamento e fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento: utilizzare un numero imprecisato di tagliandi per l'uscita dagli autosili
8 luglio 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.110
Data decisione, Autorità:
08.07.2009, PRPEN
Titolo:
Ottenere ripetutamento e fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento: utilizzare un numero imprecisato di tagliandi per l'uscita dagli autosili
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA PRESTAZIONE
art. 150 CPS
Incarto
n.
10.2009.110
DA
385/2009
Bellinzona
8
luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una
prestazione
per avere, a far tempo dal __________,
a __________ e __________, ripetutamente, ma almeno in 15/20 occasioni, fraudolentemente
ottenuto una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento,
e meglio per avere, utilizzato
un numero imprecisato di tagliandi, ma almeno 15/20, per l’uscita dagli
autosili a pagamento di Piazza __________ e del Piazzale __________ di __________
da lui precedentemente modificati affinché presentassero la stessa foratura dei
tagliandi di libera uscita, pur sapendo che la prestazione è data soltanto a
pagamento (per un importo di fr. 31.00 per 10 ore di stazionamento), ottenendo
in tal modo la possibilità di uscire dal parcheggio, dopo aver lasciato la vettura
per mediamente 10 ore, senza pagare alcunché, ottenendo prestazioni per un
valore di almeno fr. 465.00/620.00;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 150
CP;
richiamato l’art. 37 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio
Fatti
2009 n. 385/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Al lavoro di pubblica
utilità di 40 ore, con l'avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel
termine stabilito dall'autorità d'esecuzione, verrà ordinata la commutazione in
pena pecuniaria o in pena detentiva.
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura
civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese
giudiziarie di fr. 50.00.
4.
Ordina la confisca dei seguenti oggetti sequestrati dalla Polizia cantonale
in data 10 settembre 2008:
1.
biglietto modificato per autosilo Piazza __________ a __________; 4 biglietti
modificati per autosilo Piazzale __________ a __________; 1 scatola di plastica
di coloro nero contenente un apparecchio in metallo per punzonatura carte;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 febbraio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 luglio 2009, al
quale era presente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad
intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che
ammette integralmente il proprio errore;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di conseguimento fraudolento di una prestazione, per i fatti descritti nel
decreto d’accusa sopra menzionato?
2.
In caso di risposta affermativa,
quale dev’essere la pena?
3.
Devono essere riconosciute le
pretese civili?
4.
Dev’essere confermata la
confisca ordinata dal Procuratore publico?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 150 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
conseguimento fraudolento di una prestazione, ex art. 150 CP, per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 385/2009
del 26 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
5.
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 180.00 (centottanta), per un totale di
fr. 900.00 (novecento);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 500.00
(cinquecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00;
conferma la confisca degli oggetti di
cui al decreto d’accusa.
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le proprie pretese;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster