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Decisione

10.2009.110

Ottenere ripetutamento e fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento: utilizzare un numero imprecisato di tagliandi per l'uscita dagli autosili

8 luglio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 385/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Al lavoro di pubblica

utilità di 40 ore, con l'avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel

termine stabilito dall'autorità d'esecuzione, verrà ordinata la commutazione in

pena pecuniaria o in pena detentiva.

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura

civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese

giudiziarie di fr. 50.00.

4.

Ordina la confisca dei seguenti oggetti sequestrati dalla Polizia cantonale

in data 10 settembre 2008:

1.

biglietto modificato per autosilo Piazza __________ a __________; 4 biglietti

modificati per autosilo Piazzale __________ a __________; 1 scatola di plastica

di coloro nero contenente un apparecchio in metallo per punzonatura carte;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 10 febbraio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 8 luglio 2009, al

quale era presente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad

intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che

ammette integralmente il proprio errore;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di conseguimento fraudolento di una prestazione, per i fatti descritti nel

decreto d’accusa sopra menzionato?

2.

In caso di risposta affermativa,

quale dev’essere la pena?

3.

Devono essere riconosciute le

pretese civili?

4.

Dev’essere confermata la

confisca ordinata dal Procuratore publico?

5.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 150 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

conseguimento fraudolento di una prestazione, ex art. 150 CP, per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 385/2009

del 26 gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

5.

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 180.00 (centottanta), per un totale di

fr. 900.00 (novecento);

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 500.00

(cinquecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00;

conferma la confisca degli oggetti di

cui al decreto d’accusa.

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le proprie pretese;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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