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Decisione

10.2009.115

Procacciarsi un indebito profitto appropriandosi di un importo affidatogli affinché venisse versato allo sportello automatico della Banca

20 luglio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 386/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.-, (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.

30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al versamento alla parte civile

CIVI 1, , dell'importo di fr. 2'080.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1

lett.b CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 12 febbraio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 20 luglio 2009,

al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mente il Ministero Pubblico ha

postulato la conferma del decreto menzionato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che

ammette i fatti che le vengono rimproverati, precisando di avere restituito

l’integralità della somma sottratta;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusata autrice colpevole

di appropriazione indebita?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

5.

Devono essere riconosciute le

pretese di parte civile?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 138 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

appropriazione indebita, ex art. 138 cifra 1 CP, per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 386/2009 del 26 gennaio

2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

5.

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.

150.00

(centocinquanta);

§ l’esecuzione della

pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 150.00

(centocinquanta);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00;

non accoglie la pretesa di parte civile, in

quanto l’importo è già stato restituito;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio degli stranieri,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 75.00 tassa

di giustizia

fr. 175.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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