10.2009.115
Procacciarsi un indebito profitto appropriandosi di un importo affidatogli affinché venisse versato allo sportello automatico della Banca
20 luglio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.115
Data decisione, Autorità:
20.07.2009, PRPEN
Titolo:
Procacciarsi un indebito profitto appropriandosi di un importo affidatogli affinché venisse versato allo sportello automatico della Banca
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.115
DA
386/2009
Bellinzona
20
luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di appropriazione indebita,
per essersi appropriata
indebitamente a danno della CIVI 1, a, in data, per procacciare un indebito
profitto a sé o ad altri, avvantaggiandosi della sua posizione di venditrice
presso il negozio gestito dalla predetta società, dell’importo di CHF 2080.00
che le era stato affidato affinché venisse versato allo sportello automatico
della Banca __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 138
cifra 1 CP richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 26 gennaio
Fatti
2009 n. 386/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.-, (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.
30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al versamento alla parte civile
CIVI 1, , dell'importo di fr. 2'080.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1
lett.b CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 12 febbraio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 20 luglio 2009,
al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mente il Ministero Pubblico ha
postulato la conferma del decreto menzionato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che
ammette i fatti che le vengono rimproverati, precisando di avere restituito
l’integralità della somma sottratta;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusata autrice colpevole
di appropriazione indebita?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
5.
Devono essere riconosciute le
pretese di parte civile?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 138 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
appropriazione indebita, ex art. 138 cifra 1 CP, per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 386/2009 del 26 gennaio
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
5.
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.
150.00
(centocinquanta);
§ l’esecuzione della
pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 150.00
(centocinquanta);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00;
non accoglie la pretesa di parte civile, in
quanto l’importo è già stato restituito;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio degli stranieri,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 multa
fr. 75.00 tassa
di giustizia
fr. 175.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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