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Decisione

10.2009.118

Aprire con forza le dita di una mano

15 dicembre 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 126

cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio

2009 n. 308/2009 del che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 febbraio 2009;

indetto il dibattimento in data 15

dicembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore DI 1,; il

Procuratore pubblico con lettera 28 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ autore colpevole di vie di

fatto, per avere, a __________, il 10.5.2008, afferrandogli le chiavi

dell’automobile che teneva in mano e aprendogli le dita a forza, commesso vie

di fatto contro LESA 1?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, decaduto il quesito posto sub 2, come segue al quesito posto sub

3;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa

di vie di fatto;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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