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Decisione

10.2009.119

Scaricare materiale pornografico (uomo - animale)

23 febbraio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 197 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 6 febbraio

2009 n. 612/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 90.-, corrispondente

a 3 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni

(art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.

Ordina la confisca e la

distruzione del CD sequestrato (art. 69 cpv. 2 CP).

5.

Per gli altri

reati imputati è stato decretato l'abbandono con decisione separata.

6.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 febbraio 2009;

indetto il dibattimento in data 23

febbraio 2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, DI 1,; il

Procuratore pubblico con lettera 24 novembre 2009 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di

pornografia, per avere, nel corso del 2007 e fino al 25 gennaio 2008, a Stabio detenuto dopo averlo scaricato sul proprio PC e quindi archiviato su un CD un filmato

contenente un rapporto sessuale tra un essere umano e un cane, ovvero importato

e fabbricato rappresentazioni pornografiche vertenti su atti sessuali con

animali?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere ordinata la

confisca e la distruzione del CD sequestrato?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 52, 197 cifra 3 CP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 4., come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di pornografia

(art. 197 cifra 3 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 612/2009 del 6 febbraio 2009;

manda ACCU 1 esente da pena

in applicazione dell’art. 52 CP ritenute la lieve entità della colpa e delle

conseguenze del fatto;

assegna a carico di ACCU 1 la

tassa di giustizia di fr. 75.-- e le spese giudiziarie di fr. 75.— per

complessivi fr. 150.— (centocinquanta);

ordina la confisca e la distruzione

del CD sequestrato il 25.1.2008 (inc. MP 2008.842; no. Reperto 10421/S15 Div.);

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 75.-- tassa di giustizia

fr. 75.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 150.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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