10.2009.119
Scaricare materiale pornografico (uomo - animale)
23 febbraio 2010Italiano4 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.119
Data decisione, Autorità:
23.02.2010, PRPEN
Titolo:
Scaricare materiale pornografico (uomo - animale)
PORNOGRAFIA
art. 197 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.119
DA
612/2009
Bellinzona
23
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di pornografia
per avere, nel corso
del 2007 e fino al 25 gennaio 2008, a __________ detenuto dopo averlo scaricato
sul proprio PC e quindi archiviato su un CD un filmato contenente un rapporto
sessuale tra un essere umano e un cane, ovvero importato e fabbricato
rappresentazioni pornografiche vertenti su atti sessuali con animali;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 197 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 6 febbraio
2009 n. 612/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 90.-, corrispondente
a 3 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni
(art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
4.
Ordina la confisca e la
distruzione del CD sequestrato (art. 69 cpv. 2 CP).
5.
Per gli altri
reati imputati è stato decretato l'abbandono con decisione separata.
6.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 febbraio 2009;
indetto il dibattimento in data 23
febbraio 2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, DI 1,; il
Procuratore pubblico con lettera 24 novembre 2009 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio assistito;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di
pornografia, per avere, nel corso del 2007 e fino al 25 gennaio 2008, a Stabio detenuto dopo averlo scaricato sul proprio PC e quindi archiviato su un CD un filmato
contenente un rapporto sessuale tra un essere umano e un cane, ovvero importato
e fabbricato rappresentazioni pornografiche vertenti su atti sessuali con
animali?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere ordinata la
confisca e la distruzione del CD sequestrato?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 52, 197 cifra 3 CP; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 4., come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di pornografia
(art. 197 cifra 3 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 612/2009 del 6 febbraio 2009;
manda ACCU 1 esente da pena
in applicazione dell’art. 52 CP ritenute la lieve entità della colpa e delle
conseguenze del fatto;
assegna a carico di ACCU 1 la
tassa di giustizia di fr. 75.-- e le spese giudiziarie di fr. 75.— per
complessivi fr. 150.— (centocinquanta);
ordina la confisca e la distruzione
del CD sequestrato il 25.1.2008 (inc. MP 2008.842; no. Reperto 10421/S15 Div.);
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 75.-- tassa di giustizia
fr. 75.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 150.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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