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Decisione

10.2009.12

Retrocessione - legittimazione attiva dell'istante- prescrizione

7 gennaio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.--

sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

Considerandi

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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