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Decisione

10.2009.126

In diverse occasioni vendere un quantitativo complessivo di 8 "bolas" di cocaina per un corrispettivo pari a ca. 2 grammi

26 gennaio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

19 cifra 1 LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 23 febbraio

2009 n. 866/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.-

ciascuna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’650.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr.1'000.-, ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà

eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 febbraio 2009;

indetto il dibattimento in data 26

gennaio 2009, al quale sono comparsi l’accusato e i suoi difensori, avv. e __________;

il Procuratore pubblico con lettera 15 luglio 2009 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

ribadita dalla difesa la richiesta di

procedere alle audizioni testimoniali di __________ e __________;

sospeso il dibattimento per permettere, in

accoglimento della domanda, di notificare le citazioni ai due testi;

ripreso il dibattimento il giorno 28

gennaio 2010, presenti l’accusato e, in luogo dell’avv. DI 1, la lic. iur. __________;

sentiti i testimoni __________ e __________;

il difensore, il quale postula

il proscioglimento del proprio assistito, protestando ripetibili;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ autore colpevole di ripetuta

infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________

fra __________ e __________, in diverse occasioni, venduto un quantitativo

complessivo di 8 “bolas” di cocaina per un corrispettivo pari a ca. 2 grammi?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Devono essere assegnate

ripetibili e se sì in quale misura?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, come segue agli altri quesiti;

proscioglie dall’accusa di infrazione alla

LF sugli stupefacenti;

assegna le tasse e le spese allo

Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 1'200.— (milleduecento) a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato:

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 70.-- testi

fr. 270.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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