10.2009.126
In diverse occasioni vendere un quantitativo complessivo di 8 "bolas" di cocaina per un corrispettivo pari a ca. 2 grammi
26 gennaio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.126
Data decisione, Autorità:
26.01.2010, PRPEN
Titolo:
In diverse occasioni vendere un quantitativo complessivo di 8 "bolas" di cocaina per un corrispettivo pari a ca. 2 grammi
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2009.126
DA
866/2009
Bellinzona
26
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, a __________ fra __________ e __________, in diverse
occasioni, venduto un quantitativo complessivo di 8 “bolas” di cocaina per un
corrispettivo pari a ca. 2 grammi;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
Fatti
19 cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 23 febbraio
2009 n. 866/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.-
ciascuna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’650.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr.1'000.-, ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà
eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 febbraio 2009;
indetto il dibattimento in data 26
gennaio 2009, al quale sono comparsi l’accusato e i suoi difensori, avv. e __________;
il Procuratore pubblico con lettera 15 luglio 2009 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
ribadita dalla difesa la richiesta di
procedere alle audizioni testimoniali di __________ e __________;
sospeso il dibattimento per permettere, in
accoglimento della domanda, di notificare le citazioni ai due testi;
ripreso il dibattimento il giorno 28
gennaio 2010, presenti l’accusato e, in luogo dell’avv. DI 1, la lic. iur. __________;
sentiti i testimoni __________ e __________;
il difensore, il quale postula
il proscioglimento del proprio assistito, protestando ripetibili;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ autore colpevole di ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________
fra __________ e __________, in diverse occasioni, venduto un quantitativo
complessivo di 8 “bolas” di cocaina per un corrispettivo pari a ca. 2 grammi?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Devono essere assegnate
ripetibili e se sì in quale misura?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, come segue agli altri quesiti;
proscioglie dall’accusa di infrazione alla
LF sugli stupefacenti;
assegna le tasse e le spese allo
Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 1'200.— (milleduecento) a titolo di ripetibili;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato:
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 70.-- testi
fr. 270.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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