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Decisione

10.2009.13

Delibazione di decreto italiano di separazione consensuale

28 settembre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione dell'8

luglio 2009 presentata da

IS 1

(patrocinata dall' PA 1 )

relativa al

decreto del 20 dicembre 2005 con cui il Tribunale civile di Bologna ha

omologato gli effetti della separazione personale tra l'istante e

CO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza

di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO

1 (1969), cittadino svizzero, e IS 1(1970), cittadina svizzera e italiana, si

sono sposati a __________ (ZH) il 9 settembre 1999 e hanno due figli, M__________

(nata l'11 maggio 1997) e R__________ (nato il 14 maggio 1999). Il 27 luglio

2005 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti del divorzio

nella quale hanno previsto che lo statuto dei figli, compreso il diritto di

visita paterno e i contributi di mantenimento, sarebbe stato regolamentato in

Italia, i figli avendo a quel tempo la dimora abituale a __________ (__________).

Con sentenza del 23 gennaio 2006 il Tribunale distrettuale di __________ (__________)

ha poi sciolto il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del

divorzio.

B. Nel

frattempo, con decreto del 20 dicembre 2005 il Tribunale

civile di

Bologna ha omologato “alle

condizioni di cui al verbale 5 dicembre 2005” la separazione consensuale chiesta dai coniugi il 29 luglio 2005 davanti

a quel tribunale. Tra le condizioni dell'intesa figura

quanto segue:

2. I

figli minori M__________ (…) e R__________ (…) sono e restano affidati alla

madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei giorni e periodi

che insieme concorderanno.

3. Nell'interesse

dei figli e al fine di regolamentare le modalità di visita e incontro tra il

padre, i genitori, di comune accordo, hanno definito le seguenti modalità:

– il padre trascorrerà con i

figli quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da

concordarsi tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 marzo di

ogni anno; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo

della località dove trascorreranno le vacanze con i figli, avendo altresì cura

di comunicarsi un recapito telefonico; fermo quanto precede, resta inteso che i

genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse,

bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi

dagli stessi;

– il padre trascorrerà con i

figli il fine settimana nelle settimane dispari dalle ore 17, ovvero dopo le

lezioni scolastiche del venerdì fino alle 18 della domenica sera, prelevandoli

dalla casa della madre per ivi riportarli; il padre si impegna a comunicare e

concordare con la madre il luogo dove i figli trascorreranno con lo stesso il

fine settimana sempre nell'interesse principale dei bambini e per il loro

benessere e la loro tranquillità, in particolare durante l'anno scolastico;

fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta

definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e

tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;

– il padre, se vorrà e

potrà, trascorrerà con i figli due pomeriggi durante la settimana, dalle ore 16

alle ore 18.30, prelevandoli da scuola o presso l'abitazione della madre, da

concordare ogni volta, in relazione agli impegni della madre e alle esigenze

scolastiche e impegni sportivi dei figli, sempre nel rispetto della serenità ed

equilibrio psicofisico dei figli medesimi e dei loro desideri;

– il padre trascorrerà con i

figli il giorno di Natale e la madre la vigilia di Natale, mentre le festività

natalizie e le festività pasquali saranno trascorse con il padre o con la madre

ad anni alterni, e sempre previo accordo con la madre e con congruo anticipo,

fermi diversi accordi che saranno di anno in anno definiti tra le parti.

C. L'8

luglio 2009 IS 1si è rivolta a questa Camera, chiedendo che le clausole n. 2 e

3 della convenzione omologate con decreto del 20 dicembre 2005 dal Tribunale

civile di Bologna fossero riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera, i

figli trovandosi ora con lei a __________. Esaminata l'istanza di delibazione,

il giudice delegato di questa Camera ha fissato all'istante, il 9 luglio 2009,

un termine fino al 31 agosto 2009 per produrre un documento attestante che

la decisione non fosse stata impugnata con rimedio giuridico ordinario o fosse

definitiva. L'interessata ha ottemperato alla richiesta, inviando il 7 agosto

2009 un'attestazione del 22 luglio 2009 in cui il direttore di cancelleria del

Tribunale civile di Bologna dichiara che il decreto in questione “deve considerarsi alla data

odierna e rebus sic stantibus definitivo”.

D. Le

parti sono state convocate al contraddittorio di mercoledì 16 settembre

2009, ma il plico raccomandato contenente la citazione di CO 1è tornato al

Tribunale d'appello con la menzione “non ritirato”. Il 14

settembre 2009 l'avv. PA 2 di __________, legittimatasi come patrocinatrice del

convenuto, ha postulato un rinvio dell'udienza, lamentando che l'indizione del

contraddittorio non sarebbe stata comunicata al suo assistito. Con ordinanza

dello stesso giorno il presidente della Ca­mera ha deplorato l'asserzione inveritiera,

ma ha nondimeno rinviato il contraddittorio a mercoledì 23 settembre 2009. In

tale occasione

l'istante

ha confermato l'istanza, mentre il convenuto ha proposto di respingerla.

Considerandi

in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare

esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale

privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511

cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio

(art. 511 cpv. 2 CPC).

2.

In

concreto CO 1 si oppone al riconoscimento della sentenza italiana, rilevando

che la convenzione omologata dal Tribunale civile di Bologna era stata conclusa

in vista della separazione, non del divorzio. Egli soggiunge che la

regolamentazione del diritto di visita prevista in quell'accordo non è più adeguata

alle circostanze, tanto che lui medesimo ha chiesto il 5 agosto 2009 la completazione

(rispettivamente la modifica) della sentenza di divorzio davanti al Tribunale

distrettuale di __________. Ora, nella convenzione sugli effetti del divorzio

omologata il 23 gennaio 2006 dal Tribunale distrettuale di __________ i

coniugi avevano previsto di rinviare la disciplina circa lo statuto dei figli

al giudice italiano, competente per territorio in ragione della dimora abituale

dei minorenni. In realtà i coniugi hanno poi instato davanti al Tribunale civile

di Bologna per la separazione giudiziale, sicché quel tribunale ha approvato

l'intesa come convenzione di separazione. È possibile quindi che dopo il

divorzio lo statuto dei figli non sia definito, la sentenza del Tribunale

distrettuale di __________ non contenendo alcuna regolamentazione. Sta di fatto

che finora nessuna autorità giudiziaria o amministrativa svizzera consta avere disciplinato

la questione. Nemmeno il convenuto pretende, del resto, che il Tribunale

distrettuale di __________ – da lui adito nel frattempo – abbia emanato misure provvisionali. Per

il momento la regolamentazione omologata dal tribunale italiano continua dunque

a valere e l'istante ha interesse a chiederne il riconoscimento

in Svizzera. Soccorrono in tali condizioni le premesse per vagliare l'istanza

di delibazione.

3.

A

ragione l'istante non chiede il riconoscimento dei dispositivi con cui il Tribunale

civile di Bologna ha omologato la convenzione di separazione sui contributi di mantenimento

che il convenuto deve ai figli (clausole da 4 a 7). Nel Cantone Ticino il riconoscimento

di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di garanzia) “avviene ad opera del giudice normalmente

competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione

secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che

soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è quindi

esclusa.

4.

Per

quel che riguarda lo statuto dei figli minorenni omologato dal Tribunale civile

di Bologna (affidamento e diritto di visita: clausole n. 2 e 3), il

riconoscimento e l'esecutività di regolamentazioni che attengono ai rapporti

tra genitori e figli sono retti dalla Convenzione dall'Aia concernente la

competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei

minorenni, del 5 ottobre 1961

(RS 0.211.231.01; v. RtiD II-2008 pag. 634 consid. 4).

Certo, la Svizzera ha ratificato il 27 marzo 2009 la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile,

il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità

genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), entrata in vigore il 1°

luglio 2009. Finora però l'Italia non ha fatto altrettanto (www.hcch.net./Index

fr.php? act=conventions.status& cid=70). Quanto

alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione

delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), essa “non deroga alle disposizioni degli accordi

che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto

riguarda le materie speciali”

(art. 13).

a) Conformemente

all'art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era

la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata

(lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o

è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto “giusta l'art.

27” (lett. c). Per quel che è del primo requi­sito, la citata Convenzione

dall'Aia del 1961 – ratificata anche dal­l'Italia il 23 aprile 1995 – prevede

che abilitate a prendere misure in tal senso sono le autorità della dimora abituale

del minorenne (art. 1). A quel tempo M__________ e R__________

avevano la loro residenza abituale a __________ (Bologna), onde la competenza dell'autorità da cui emana la decisione.

b) Come

risulta dall'attestazione rilasciata il 22 luglio 2009 dal direttore di cancelleria del Tribunale

civile di Bologna, il decreto in questione “deve considerarsi alla data odierna e rebus sic stantibus definitivo”. Adempie così le

premesse dell'art. 25 lett. b LDIP. Non constano per altro motivi di ordine

pubblico (art. 25 lett. c LDIP, art. 16 della nota Convenzione dell'Aia) che

potrebbero ostare alla delibazione, la disciplina non scostandosi dai criteri

abitualmente applicati in Svizzera né risultando contraria al bene dei figli.

Neppure sussistono problemi di mancata convocazione in giudizio (art. 29 cpv. 1

lett. c LDIP), giacché davanti al Tribunale civile di

Bologna le parti si sono costituite entrambe con il patrocinio del medesimo

legale. Ne segue, in ultima analisi, che per quanto riguarda

le clausole n. 2 e 3 il decreto in rassegna può essere riconosciuto e dichiarato

esecutivo.

c) È

possibile che – come pretende il convenuto – la disciplina omologata dal Tribunale

civile di Bologna non sia più consona alla situazione dei figli dopo il trasferimento

in Svizzera. Non compete tuttavia a questa Camera sindacare il contenuto del

decreto nel merito. Tale regolamentazione potrà essere modificata in ogni

tempo, anche in via provvisionale, dal giudice svizzero. Ciò non impedisce tuttavia

che fino a quel momento il decreto in questioni esplichi i suoi effetti sullo

statuto dei figli.

5.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto, che ha proposto

a torto di respingere l'istanza (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da un legale,

l'istante ha diritto altresì a un'adeguata indennità per ripetibili.

6.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le

decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare

oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nel

caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, poiché i

Dispositivo

dispositivi delibati non hanno, in sé, valore litigioso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'istanza

è accolta, nel senso che il decreto emanato il 20 dicembre

2005 dal Tribunale civile di Bologna è riconosciuto e dichiarato esecutivo per

quanto riguarda i seguenti dispositivi:

2. I

figli minori, M__________, nata a __________ l'11 maggio 1997, e R__________,

nato a __________ il 14 maggio 1999, sono e restano affidati alla madre con

facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei giorni e periodi che

insieme concorderanno.

3. Nell'interesse

dei figli e al fine di regolamentare le modalità di visita e incontro tra il

padre, i genitori, di comune accordo, hanno definito le seguenti modalità:

– il padre trascorrerà con i

figli quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da

concordarsi tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 marzo di

ogni anno; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo

della località dove trascorreranno le vacanze con i figli, avendo altresì cura

di comunicarsi un recapito telefonico; fermo quanto precede, resta inteso che i

genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse,

bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi

dagli stessi;

– il padre trascorrerà con i

figli il fine settimana nelle settimane dispari dalle ore 17, ovvero dopo le

lezioni scolastiche del venerdì fino alle 18 della domenica sera, prelevandoli

dalla casa della madre per ivi riportarli; il padre si impegna a comunicare e

concordare con la madre il luogo dove i figli trascorreranno con lo stesso il

fine settimana sempre nell'interesse principale dei bambini e per il loro

benessere e la loro tranquillità, in particolare durante l'anno scolastico;

fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta

definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e

tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;

– il padre, se vorrà e

potrà, trascorrerà con i figli due pomeriggi durante la settimana, dalle ore 16

alle ore 18.30, prelevandoli da scuola o presso l'abitazione della madre, da

concordare ogni volta, in relazione agli impegni della madre e alle esigenze

scolastiche e impegni sportivi dei figli, sempre nel rispetto della serenità ed

equilibrio psicofisico dei figli medesimi e dei loro desideri;

– il padre trascorrerà con i

figli il giorno di Natale e la madre la vigilia di Natale, mentre le festività

natalizie e le festività pasquali saranno trascorse con il padre o con la madre

ad anni alterni, e sempre previo accordo con la madre e con congruo anticipo,

fermi diversi accordi che saranno di anno in anno definiti tra le parti.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

da

anticipare dall'istante, sono posti a carico del convenuto, che rifonderà alla

controparte fr. 1000.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

;, .

__________Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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