10.2009.13
Delibazione di decreto italiano di separazione consensuale
28 settembre 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
10.2009.13
Data decisione, Autorità:
28.09.2009, ICCA
Titolo:
Delibazione di decreto italiano di separazione consensuale
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 cpv. 1 CPC-TI
art. 1 CPROMIN 61
art. 25 LDIP
art. 29 LDIP
Incarto n.
10.2009.13
Lugano
28 settembre
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione dell'8
luglio 2009 presentata da
IS 1
(patrocinata dall' PA 1 )
relativa al
decreto del 20 dicembre 2005 con cui il Tribunale civile di Bologna ha
omologato gli effetti della separazione personale tra l'istante e
CO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO
1 (1969), cittadino svizzero, e IS 1(1970), cittadina svizzera e italiana, si
sono sposati a __________ (ZH) il 9 settembre 1999 e hanno due figli, M__________
(nata l'11 maggio 1997) e R__________ (nato il 14 maggio 1999). Il 27 luglio
2005 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti del divorzio
nella quale hanno previsto che lo statuto dei figli, compreso il diritto di
visita paterno e i contributi di mantenimento, sarebbe stato regolamentato in
Italia, i figli avendo a quel tempo la dimora abituale a __________ (__________).
Con sentenza del 23 gennaio 2006 il Tribunale distrettuale di __________ (__________)
ha poi sciolto il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del
divorzio.
B. Nel
frattempo, con decreto del 20 dicembre 2005 il Tribunale
civile di
Bologna ha omologato “alle
condizioni di cui al verbale 5 dicembre 2005” la separazione consensuale chiesta dai coniugi il 29 luglio 2005 davanti
a quel tribunale. Tra le condizioni dell'intesa figura
quanto segue:
2. I
figli minori M__________ (…) e R__________ (…) sono e restano affidati alla
madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei giorni e periodi
che insieme concorderanno.
3. Nell'interesse
dei figli e al fine di regolamentare le modalità di visita e incontro tra il
padre, i genitori, di comune accordo, hanno definito le seguenti modalità:
– il padre trascorrerà con i
figli quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da
concordarsi tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 marzo di
ogni anno; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo
della località dove trascorreranno le vacanze con i figli, avendo altresì cura
di comunicarsi un recapito telefonico; fermo quanto precede, resta inteso che i
genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse,
bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi
dagli stessi;
– il padre trascorrerà con i
figli il fine settimana nelle settimane dispari dalle ore 17, ovvero dopo le
lezioni scolastiche del venerdì fino alle 18 della domenica sera, prelevandoli
dalla casa della madre per ivi riportarli; il padre si impegna a comunicare e
concordare con la madre il luogo dove i figli trascorreranno con lo stesso il
fine settimana sempre nell'interesse principale dei bambini e per il loro
benessere e la loro tranquillità, in particolare durante l'anno scolastico;
fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta
definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e
tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;
– il padre, se vorrà e
potrà, trascorrerà con i figli due pomeriggi durante la settimana, dalle ore 16
alle ore 18.30, prelevandoli da scuola o presso l'abitazione della madre, da
concordare ogni volta, in relazione agli impegni della madre e alle esigenze
scolastiche e impegni sportivi dei figli, sempre nel rispetto della serenità ed
equilibrio psicofisico dei figli medesimi e dei loro desideri;
– il padre trascorrerà con i
figli il giorno di Natale e la madre la vigilia di Natale, mentre le festività
natalizie e le festività pasquali saranno trascorse con il padre o con la madre
ad anni alterni, e sempre previo accordo con la madre e con congruo anticipo,
fermi diversi accordi che saranno di anno in anno definiti tra le parti.
C. L'8
luglio 2009 IS 1si è rivolta a questa Camera, chiedendo che le clausole n. 2 e
3 della convenzione omologate con decreto del 20 dicembre 2005 dal Tribunale
civile di Bologna fossero riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera, i
figli trovandosi ora con lei a __________. Esaminata l'istanza di delibazione,
il giudice delegato di questa Camera ha fissato all'istante, il 9 luglio 2009,
un termine fino al 31 agosto 2009 per produrre un documento attestante che
la decisione non fosse stata impugnata con rimedio giuridico ordinario o fosse
definitiva. L'interessata ha ottemperato alla richiesta, inviando il 7 agosto
2009 un'attestazione del 22 luglio 2009 in cui il direttore di cancelleria del
Tribunale civile di Bologna dichiara che il decreto in questione “deve considerarsi alla data
odierna e rebus sic stantibus definitivo”.
D. Le
parti sono state convocate al contraddittorio di mercoledì 16 settembre
2009, ma il plico raccomandato contenente la citazione di CO 1è tornato al
Tribunale d'appello con la menzione “non ritirato”. Il 14
settembre 2009 l'avv. PA 2 di __________, legittimatasi come patrocinatrice del
convenuto, ha postulato un rinvio dell'udienza, lamentando che l'indizione del
contraddittorio non sarebbe stata comunicata al suo assistito. Con ordinanza
dello stesso giorno il presidente della Camera ha deplorato l'asserzione inveritiera,
ma ha nondimeno rinviato il contraddittorio a mercoledì 23 settembre 2009. In
tale occasione
l'istante
ha confermato l'istanza, mentre il convenuto ha proposto di respingerla.
Considerandi
in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare
esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale
privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511
cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 511 cpv. 2 CPC).
2.
In
concreto CO 1 si oppone al riconoscimento della sentenza italiana, rilevando
che la convenzione omologata dal Tribunale civile di Bologna era stata conclusa
in vista della separazione, non del divorzio. Egli soggiunge che la
regolamentazione del diritto di visita prevista in quell'accordo non è più adeguata
alle circostanze, tanto che lui medesimo ha chiesto il 5 agosto 2009 la completazione
(rispettivamente la modifica) della sentenza di divorzio davanti al Tribunale
distrettuale di __________. Ora, nella convenzione sugli effetti del divorzio
omologata il 23 gennaio 2006 dal Tribunale distrettuale di __________ i
coniugi avevano previsto di rinviare la disciplina circa lo statuto dei figli
al giudice italiano, competente per territorio in ragione della dimora abituale
dei minorenni. In realtà i coniugi hanno poi instato davanti al Tribunale civile
di Bologna per la separazione giudiziale, sicché quel tribunale ha approvato
l'intesa come convenzione di separazione. È possibile quindi che dopo il
divorzio lo statuto dei figli non sia definito, la sentenza del Tribunale
distrettuale di __________ non contenendo alcuna regolamentazione. Sta di fatto
che finora nessuna autorità giudiziaria o amministrativa svizzera consta avere disciplinato
la questione. Nemmeno il convenuto pretende, del resto, che il Tribunale
distrettuale di __________ – da lui adito nel frattempo – abbia emanato misure provvisionali. Per
il momento la regolamentazione omologata dal tribunale italiano continua dunque
a valere e l'istante ha interesse a chiederne il riconoscimento
in Svizzera. Soccorrono in tali condizioni le premesse per vagliare l'istanza
di delibazione.
3.
A
ragione l'istante non chiede il riconoscimento dei dispositivi con cui il Tribunale
civile di Bologna ha omologato la convenzione di separazione sui contributi di mantenimento
che il convenuto deve ai figli (clausole da 4 a 7). Nel Cantone Ticino il riconoscimento
di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di garanzia) “avviene ad opera del giudice normalmente
competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione
secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che
soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è quindi
esclusa.
4.
Per
quel che riguarda lo statuto dei figli minorenni omologato dal Tribunale civile
di Bologna (affidamento e diritto di visita: clausole n. 2 e 3), il
riconoscimento e l'esecutività di regolamentazioni che attengono ai rapporti
tra genitori e figli sono retti dalla Convenzione dall'Aia concernente la
competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei
minorenni, del 5 ottobre 1961
(RS 0.211.231.01; v. RtiD II-2008 pag. 634 consid. 4).
Certo, la Svizzera ha ratificato il 27 marzo 2009 la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile,
il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità
genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), entrata in vigore il 1°
luglio 2009. Finora però l'Italia non ha fatto altrettanto (www.hcch.net./Index
fr.php? act=conventions.status& cid=70). Quanto
alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), essa “non deroga alle disposizioni degli accordi
che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto
riguarda le materie speciali”
(art. 13).
a) Conformemente
all'art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era
la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata
(lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o
è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto “giusta l'art.
27” (lett. c). Per quel che è del primo requisito, la citata Convenzione
dall'Aia del 1961 – ratificata anche dall'Italia il 23 aprile 1995 – prevede
che abilitate a prendere misure in tal senso sono le autorità della dimora abituale
del minorenne (art. 1). A quel tempo M__________ e R__________
avevano la loro residenza abituale a __________ (Bologna), onde la competenza dell'autorità da cui emana la decisione.
b) Come
risulta dall'attestazione rilasciata il 22 luglio 2009 dal direttore di cancelleria del Tribunale
civile di Bologna, il decreto in questione “deve considerarsi alla data odierna e rebus sic stantibus definitivo”. Adempie così le
premesse dell'art. 25 lett. b LDIP. Non constano per altro motivi di ordine
pubblico (art. 25 lett. c LDIP, art. 16 della nota Convenzione dell'Aia) che
potrebbero ostare alla delibazione, la disciplina non scostandosi dai criteri
abitualmente applicati in Svizzera né risultando contraria al bene dei figli.
Neppure sussistono problemi di mancata convocazione in giudizio (art. 29 cpv. 1
lett. c LDIP), giacché davanti al Tribunale civile di
Bologna le parti si sono costituite entrambe con il patrocinio del medesimo
legale. Ne segue, in ultima analisi, che per quanto riguarda
le clausole n. 2 e 3 il decreto in rassegna può essere riconosciuto e dichiarato
esecutivo.
c) È
possibile che – come pretende il convenuto – la disciplina omologata dal Tribunale
civile di Bologna non sia più consona alla situazione dei figli dopo il trasferimento
in Svizzera. Non compete tuttavia a questa Camera sindacare il contenuto del
decreto nel merito. Tale regolamentazione potrà essere modificata in ogni
tempo, anche in via provvisionale, dal giudice svizzero. Ciò non impedisce tuttavia
che fino a quel momento il decreto in questioni esplichi i suoi effetti sullo
statuto dei figli.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto, che ha proposto
a torto di respingere l'istanza (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da un legale,
l'istante ha diritto altresì a un'adeguata indennità per ripetibili.
6.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le
decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare
oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nel
caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, poiché i
Dispositivo
dispositivi delibati non hanno, in sé, valore litigioso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'istanza
è accolta, nel senso che il decreto emanato il 20 dicembre
2005 dal Tribunale civile di Bologna è riconosciuto e dichiarato esecutivo per
quanto riguarda i seguenti dispositivi:
2. I
figli minori, M__________, nata a __________ l'11 maggio 1997, e R__________,
nato a __________ il 14 maggio 1999, sono e restano affidati alla madre con
facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei giorni e periodi che
insieme concorderanno.
3. Nell'interesse
dei figli e al fine di regolamentare le modalità di visita e incontro tra il
padre, i genitori, di comune accordo, hanno definito le seguenti modalità:
– il padre trascorrerà con i
figli quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da
concordarsi tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 marzo di
ogni anno; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo
della località dove trascorreranno le vacanze con i figli, avendo altresì cura
di comunicarsi un recapito telefonico; fermo quanto precede, resta inteso che i
genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse,
bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi
dagli stessi;
– il padre trascorrerà con i
figli il fine settimana nelle settimane dispari dalle ore 17, ovvero dopo le
lezioni scolastiche del venerdì fino alle 18 della domenica sera, prelevandoli
dalla casa della madre per ivi riportarli; il padre si impegna a comunicare e
concordare con la madre il luogo dove i figli trascorreranno con lo stesso il
fine settimana sempre nell'interesse principale dei bambini e per il loro
benessere e la loro tranquillità, in particolare durante l'anno scolastico;
fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta
definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e
tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;
– il padre, se vorrà e
potrà, trascorrerà con i figli due pomeriggi durante la settimana, dalle ore 16
alle ore 18.30, prelevandoli da scuola o presso l'abitazione della madre, da
concordare ogni volta, in relazione agli impegni della madre e alle esigenze
scolastiche e impegni sportivi dei figli, sempre nel rispetto della serenità ed
equilibrio psicofisico dei figli medesimi e dei loro desideri;
– il padre trascorrerà con i
figli il giorno di Natale e la madre la vigilia di Natale, mentre le festività
natalizie e le festività pasquali saranno trascorse con il padre o con la madre
ad anni alterni, e sempre previo accordo con la madre e con congruo anticipo,
fermi diversi accordi che saranno di anno in anno definiti tra le parti.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
da
anticipare dall'istante, sono posti a carico del convenuto, che rifonderà alla
controparte fr. 1000.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
;, .
__________Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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