Lexipedia

Decisione

10.2009.132

Sferrare un pugno al volto alla compagna e costringerla a salire sull'auto, allontanandosi dopo averla chiusa a chiave nell'abitacolo; guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.01 - max. 2.26 gr/oo

10 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 4 dicembre 2006 dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 2 cpv. 4,

181 CPS; 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. lesioni semplici, art. 123

cifra 2 cpv. 4 CPS,

Considerandi

2.

coazione, art. 181 CPS,

3.

guida in stato di

inattitudine, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 507/2009 del 2 febbraio 2009;

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 240 (duecentoquaranta) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 470.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione (ai sensi

del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 4 dicembre 2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno

(art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 270.00 spese

giudiziarie

fr. 470.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster