10.2009.133
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso (cittadino italiano); proscioglimento, in virtù della libera circolazione totale delle persone
24 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.133
Data decisione, Autorità:
24.03.2009, PRPEN
Titolo:
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso (cittadino italiano); proscioglimento, in virtù della libera circolazione totale delle persone
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
10.2009.133
DA
810/2009
Bellinzona
24
marzo 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di
permesso;
per avere, in qualità di datore
di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino italiano __________ non
autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera;
fatti avvenuti dal 26.05.2008 al 25.07.2008 a __________;
reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 810/2009 di
data 23 febbraio 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di 20
aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
4'000.-.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 4 marzo 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 30 aprile 2009;
preso atto che con lettera 23 marzo 2009 il
Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che per l’art. 2 cpv. 1 LStr
la legge medesima si applica laddove, in materia di stranieri, non siano
applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati
internazionali conclusi dalla Svizzera;
che giusta l’art. 2 cpv. 1
dell’allegato I all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALCP),
fatte salve le disposizioni del periodo transitorio, i cittadini di una parte
contraente hanno il diritto di soggiornare e di esercitare un’attività
economica nel territorio dell’altra parte contraente in conformità delle regole
previste dall’allegato stesso;
che in altre parole queste
persone, trascorso il periodo transitorio, hanno un diritto generale al
soggiorno e all’esercizio di un’attività economica e quindi un diritto
all’ottenimento dei relativi permessi;
che nei loro confronti il
rilascio del permesso non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo (cfr. DTF
134 IV 57; Spescha, Thür, Zünd, Bolzli,
Migrationsrecht, N. 7 all’art. 115 LStr);
che in definitiva per questa
categoria di cittadini il soggiorno e l’esercizio dell’attività lucrativa, a
titolo indipendente e non, sono leciti anche senza il possesso del permesso;
che il periodo transitorio per
Fatti
i cittadini CE 17-AELS, fra i quali sono da annoverare gli italiani, si è
concluso il 31 maggio 2007;
che dal 1° giugno 2007 fra
l’Italia e la Svizzera vige quindi la libera circolazione totale della persone
con l’applicazione dei diritti citati sopra;
che per questo motivo
l’attività lavorativa di __________ fra il 26 maggio 2008 e il 25 luglio 2008
non poteva essere illecita;
che di conseguenza non si può
rimproverare all’accusata di avere impiegato una persona non autorizzata a
esercitare un’attività lucrativa in Svizzera (cfr. DTF 134 IV 57 in particolare
pag. 59 in alto);
che ACCU 1 deve pertanto essere
prosciolta dal relativo addebito;
che, vista la rinuncia del
Procuratore pubblico a presentarsi in aula, la decisione, favorevole
all’imputata, può essere presa, per una questione di economia processuale,
senza procedere al dibattimento;
visti gli art. 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
Considerandi
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di impiego di
stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto di accusa n.
819/2009 del 23 febbraio 2009.
prescinde dal prelevare oneri di
giudizio.
avverte le parti che contro il
presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme
di legge che si ritengono lese.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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