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Decisione

10.2009.134

Prendere a calci e pugni un'autovettura appartenente a terzi

20 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 720.00 (settecentoventi), corrispondente a 6 aliquote da fr. 120.00 (art.

34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

seg. CP).

Pena interamente aggiuntiva

alla pena di 15 aliquote da fr. 100.- decretata nei suoi confronti da __________

il 15.12.2008.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 2'189.50 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 febbraio 2009;

indetto il dibattimento 20 ottobre 2009,

al quale è comparso l’accusato, il suo difensore DI 1, __________ nonché il

della parte civileCIVI 1, PR 1,

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento della

pretesa di risarcimento già prevista nello stesso decreto;

il difensore, il quale chiede

il proscioglimento, rilevando che anche qualora vi sia stato danno, l’accusato

ha agito per legittima difesa,; in ogni caso la parte civile va rinviata al

giudice civile per le proprie pretese;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di danneggiamento,

per avere, a Bavosa, il 7 febbraio 2008, colpito con calci e

pugni l’autoveicolo marca “BMW” targata TI __________ di CIVI 1, provocando un

danno quantificato a preventivo di fr. 2'189.50?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

2.1

Possono trovare applicazione

l’art. 15 o l’art. 16 CP (legittima difesa esimente risp. discolpante)?

3.

In caso di condanna può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine

di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha

formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 48 lett. b, 144 cpv. 1

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3, negativamente al quesito posto sub 2.1., come segue agli altri

quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

danneggiamento (art. 144 cpv. 1 in rel. con l’art. 48 lett. b CP) per avere, a __________,

il 7 febbraio 2008, colpito con un calcio e una manata, provocando un danno,

l’autoveicolo marca “BMW” targata TI __________ di CIVI 1;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 3

(tre) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr.

360.

-- (trecentosessanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

La pena è interamente

aggiuntiva alla pena di 15 aliquote da fr. 100.- decretata nei suoi confronti

da __________ il 15.12.2008;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi

fr. 300.— (trecento);

rinvia la parte civile CIVI 1 al

competente foro civile per le proprie pretese;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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