10.2009.134
Prendere a calci e pugni un'autovettura appartenente a terzi
20 ottobre 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.134
Data decisione, Autorità:
20.10.2009, PRPEN
Titolo:
Prendere a calci e pugni un'autovettura appartenente a terzi
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.134
DA
653/2009
Bellinzona
20
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________, il 7
febbraio 2008, colpito con calci e pugni l’autoveicolo marca “BMW” targata TI __________
di CIVI 1, provocando un danno quantificato a preventivo di fr. 2'189.50;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144
cpv. 1 CP;
richiamato l’art. 49 cpv 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16
febbraio 2009 n. 653/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 720.00 (settecentoventi), corrispondente a 6 aliquote da fr. 120.00 (art.
34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CP).
Pena interamente aggiuntiva
alla pena di 15 aliquote da fr. 100.- decretata nei suoi confronti da __________
il 15.12.2008.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 2'189.50 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 febbraio 2009;
indetto il dibattimento 20 ottobre 2009,
al quale è comparso l’accusato, il suo difensore DI 1, __________ nonché il
della parte civileCIVI 1, PR 1,
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento della
pretesa di risarcimento già prevista nello stesso decreto;
il difensore, il quale chiede
il proscioglimento, rilevando che anche qualora vi sia stato danno, l’accusato
ha agito per legittima difesa,; in ogni caso la parte civile va rinviata al
giudice civile per le proprie pretese;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di danneggiamento,
per avere, a Bavosa, il 7 febbraio 2008, colpito con calci e
pugni l’autoveicolo marca “BMW” targata TI __________ di CIVI 1, provocando un
danno quantificato a preventivo di fr. 2'189.50?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
2.1
Possono trovare applicazione
l’art. 15 o l’art. 16 CP (legittima difesa esimente risp. discolpante)?
3.
In caso di condanna può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48 lett. b, 144 cpv. 1
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 3, negativamente al quesito posto sub 2.1., come segue agli altri
quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
danneggiamento (art. 144 cpv. 1 in rel. con l’art. 48 lett. b CP) per avere, a __________,
il 7 febbraio 2008, colpito con un calcio e una manata, provocando un danno,
l’autoveicolo marca “BMW” targata TI __________ di CIVI 1;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 3
(tre) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr.
360.
-- (trecentosessanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
La pena è interamente
aggiuntiva alla pena di 15 aliquote da fr. 100.- decretata nei suoi confronti
da __________ il 15.12.2008;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi
fr. 300.— (trecento);
rinvia la parte civile CIVI 1 al
competente foro civile per le proprie pretese;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster