10.2009.135
Impiegare intenzionalmente un il cittadino stranieri, non autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera poiché privo del relativo permesso
27 ottobre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.135
Data decisione, Autorità:
27.10.2009, PRPEN
Titolo:
Impiegare intenzionalmente un il cittadino stranieri, non autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera poiché privo del relativo permesso
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 117 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2009.135
DA
837/2009
Bellinzona
27
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di
permesso,
per avere, in qualità di datore
di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino polacco __________, non
autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera poiché privo del
relativo permesso;
fatti avvenuti a __________ dal
__________ al __________;
reato previsto dall’art. 117
cpv. 1 LStr;
perseguita con decreto d’accusa del 23 febbraio
Fatti
2009 n. 837/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 2’000.-;
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 4 marzo 2009;
indetto il dibattimento 27 ottobre 2009,
al quale è comparsa l’accusata; il Procuratore pubblico con lettera 27 agosto
2009.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la
quale chiede il proprio proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso,
per avere, a __________ dal __________
al __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il
cittadino polacco __________, non autorizzato ad esercitare un'attività
lavorativa in Svizzera poiché privo del relativo permesso?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1; decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa
di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 LStr);
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.- testi
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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