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Decisione

10.2009.135

Impiegare intenzionalmente un il cittadino stranieri, non autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera poiché privo del relativo permesso

27 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 837/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 2’000.-;

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 4 marzo 2009;

indetto il dibattimento 27 ottobre 2009,

al quale è comparsa l’accusata; il Procuratore pubblico con lettera 27 agosto

2009.

ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la

quale chiede il proprio proscioglimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di

impiego di stranieri sprovvisti di permesso,

per avere, a __________ dal __________

al __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il

cittadino polacco __________, non autorizzato ad esercitare un'attività

lavorativa in Svizzera poiché privo del relativo permesso?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1; decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa

di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 LStr);

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. -.- testi

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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